IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.
Vista la domanda con la quale la sig.ra Winiarska Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per lautorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1o giugno 2000; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: 1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1999 presso l'Accademia di medicina di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Winiarska Alina nata Krasnobrod (Polonia) il giorno 21 aprile 1973, e' riconosciuto ai fini del-l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 2. La sig.ra Winiarska Alina e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2000 Il dirigente generale: D'Ari |