Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 2000 |
Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (19o gruppo). |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990; Sentita l'apposita Commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083; Considerata la necessita', ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile; Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'articolo 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioe' a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici e da questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni diverse; Considerato che, ai sensi del citato D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza; Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas combustibile; Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi della Direttiva 98/34/CE che ha abrogato e sostituito la Direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformita' alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza; Considerato che costituiscono altresi' riferimento di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza sia le norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della Direttiva 98/34/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente, sia le norme tecniche mutuamente riconosciute equivalenti negli Stati contraenti lo Spazio economico europeo; Considerata la necessita', per la piu' ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione, trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria; Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge n. 128/1998 in data 4 novembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme di sicurezza nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle UNI-CIG, norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (19o gruppo):
1. UNI-CIG 7129:1992/A.2 - Edizione dicembre 1997 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione - Foglio di aggiornamento A.2 Nota: La norma UNI-CIG 7129 attualmente e' in fase di completa revisione. 2. UNI-CIG 7131 - Edizione gennaio 1999 - Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione; + Errata corrige Ottobre 2000. Nota: Tale norma sostituisce la UNI-CIG 7131 - Edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al DM 7 giugno 1973 (SO. n. 203 del 7/8/1973 alla GURI n. 309 del 28/11/72) ed il FA 196 pubblicato in allegato al DM 28 febbraio 1986 (SO. n. 24 alla GURI n. 68 del 22/3/1986); 3. UNI-CIG 7132 - Edizione aprile 1995 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Termini e definizioni; Nota: Tale norma sostituisce la UNI-CIG 7132 - Edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al DM 23 novembre 1972 (S.O. n. 203 del 7/8/1973 alla GURI n. 309 del 28/11/72); 4. UNI-CIG 7133 - Edizione dicembre 1994 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure, caratteristiche e prove; Nota: Tale norma sostituisce la UNI-CIG 7133 - Edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al DM 23 novembre 1972 (SO. n. 203 del 7/8/1973 alla GURI n. 309 del 28/11/72); 5. UNI-CIG 7133/FA. 1 - Edizione dicembre 1998 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure, caratteristiche e prove - Foglio di aggiornamento n. 1; 6. UNI-CIG 9860 - Edizione settembre 1998 - Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione e collaudo; Nota: Tale norma sostituisce la UNI-CIG 9860 - Edizione giugno 1991, e la UNI-CIG 9860 FAI - Foglio di aggiornamento n. 1 pubblicate in allegato al DM 8 agosto 1995 (GURI n. 220 del 20/9/1995); 7. UNI-CIG 9891 - Edizione ottobre 1998 - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare; Nota: Tale norma sostituisce la UNI-CIG 9891 - Edizione dicembre 1991 e la UNI-CIG 9891 FAI - Foglio di aggiornamento n. 1 pubblicate in allegato al DM 21 aprile 1993 (S.O. n. 43 del 3/5/1993 alla GURI n. 101 del 13/5/l993); 8. UNI-CIG 10682 - Edizione ottobre 1997 - Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione - Installazione, progettazione, costruzione, collaudo ed esercizio; + Errata corrige ottobre 2000.
Il presente decreto, con i relativi allegati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2000
Il Ministro: Letta |
| Per il restante testo fare riferimento al supporto cartaceo da pag. 5 a pag. 191 |
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