| Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 399 |  
| Regolamento  recante  norme  per  la rideterminazione delle dotazioni organiche  del  personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il comma 2 del medesimo articolo 13;  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in particolare l'articolo 4;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,  ed  in  particolare l'articolo 6, come modificato dal decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;  Visto  il  parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 574 del 1999;  Vista  la  legge  27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della  giurisdizione  amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e dei tribunali amministrativi regionali;  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1995,  n.  580,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento che disciplina  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle  strutture amministrative  del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28  aprile  1997,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  28  giugno  1997,  di rideterminazione delle dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali  e  dei  profili professionali del Consiglio di Stato, dei tribunali  amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa, riferite al triennio 1993-1995;  Attesa  la  necessita' di procedere alle variazioni delle dotazioni organiche  del  personale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio   dei  Ministri  28  dicembre  1997,  in  coerenza  con  le disposizioni  di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,   ai   cui   sensi  e'  da  ritenere  parametro  finanziario  di riferimento,  ai  fini  dell'osservanza  del  principio di invarianza degli oneri relativi alle dotazioni organiche, la spesa sostenuta per le  unita'  di  personale effettivamente e comunque in servizio al 31 dicembre  1997,  ridotto  delle  misure  percentuali stabilite con le successive  leggi  23  dicembre  1998,  n. 448, articolo 22, comma 1, lettera a), e 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 20, comma 1, lettera a);  Visto  il  decreto  legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme   di   attuazione   dello   statuto  speciale  per  la  regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile  1984,  n.  426,  concernente l'istituzione del tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa di Trento e della sezione  autonoma  di Bolzano, con il quale sono state rideterminate, tra  l'altro,  le  dotazioni  organiche  del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;  Vista la richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, formulata con nota in data 17 luglio 2000;  Visto l'avviso favorevole espresso dal consiglio di amministrazione del  Consiglio  di  Stato e dei tribunali amministrativi regionali in data 21 giugno 2000;  Vista la favorevole deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa, adottata nella seduta del giorno 13 luglio 2000;  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro relativo al personale  dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio  1999,  e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;  Ritenuto  di  demandare a successivo provvedimento la ripartizione, nell'ambito  delle  aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti  dei  profili  professionali,  e  l'individuazione  della dotazione   organica  delle  qualifiche  dirigenziali  e  delle  aree funzionali dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati;  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica;
                                E m a n a
  il seguente regolamento:                               Art. 1.  1.  Le  dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali   sono   determinate  secondo  l'allegata  tabella  A,  che costituisce  parte  integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella A, quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28  aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.              Puo' inviare messaggi alle Camere.              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la          prima riunione.              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di          legge di iniziativa del Governo.              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla          Costituzione.              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari          dello Stato.              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,          l'autorizzazione delle Camere.              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo          stato di guerra deliberato dalle Camere.              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.              Puo' concedere grazia e commutare le pene.              Conferisce le onorificenze della Repubblica".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri):              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza          regionale;                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate          dalla legge;                e) (lettera    abrogata    dall'art.    74,   decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale.              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con          l'osservanza dei criteri che seguono:                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo          e l'amministrazione;                b) individuazione    degli    uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le          duplicazioni funzionali;                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                d) indicazione    e    revisione    periodica   della          consistenza delle piante organiche;                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali          generali".              - Si riporta l'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione          amministrativa):              "Art.  13.  -  1. (aggiunge  il comma 4-bis all'art. 17          della legge n. 400/1988).              2.  Gli  schemi  di  regolamento  di cui al comma 4-bis          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta          comunque i regolamenti.              3.  I  regolamenti  di  cui al comma 4-bis dell'art. 17          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito          dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.          546,  fermo  restando  il  comma 4  del  predetto art. 6. I          regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino          alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto          dal comma 1 del presente articolo".              - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio          1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione del Governo a          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del  personale non devono comunque comportare incrementi di          spesa.              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche          amministrazioni.              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e dall'art. 2 del decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni ed integrazioni.              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto          ministeriale di natura non regolamentare.              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale.              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le          disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".              -   Si   riporta   l'art.  6  del  decreto  legislativo          3 febbraio      1993,      n.     29     (Razionalizzazione          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a          norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):              "Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e          dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche          l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la          consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono          determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.          1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e          previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali          rappresentative  ai  sensi dell'art. 10. Le amministrazioni          pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di          mobilita' e di reclutamento del personale.              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,          della  legge  23 agosto  1988, n. 400. La distribuzione del          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ove          comporti  riduzioni  di  spesa o comunque non incrementi la          spesa  complessiva  riferita al personale effettivamente in          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.              3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni          organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza          triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di          riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di          funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti          previsti dal proprio ordinamento.              4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'          determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale          del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge          27 dicembre   1997,   n.   449,  e  con  gli  strumenti  di          programmazione  economico-finanziaria  pluriennale.  Per le          amministrazioni  dello  Stato,  la programmazione triennale          del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei          Ministri  e  le  variazioni  delle dotazioni organiche sono          determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge          23 agosto 1988, n. 400.              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni          dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente          al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto          personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione          delle  piante  organiche  del  personale  degli  istituti e          scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.          Parimenti  sono  attribuite  agli  Osservatori astronomici,          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al          reclutamento del personale di ricerca.              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli          adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti          dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso          quello appartenente alle categorie protette".              - La rubrica dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,          n.   449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza          pubblica), e' la seguente:              "Disposizioni  in  materia  di  assunzioni di personale          delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e          di incentivazione del part-time".
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|   |                                 Art. 3.  1.  Permangono  invariate  le  dotazioni  organiche  del  tribunale amministrativo  regionale  di  Trento  e  della  sezione  autonoma di Bolzano  di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2000
                                 CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000  Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 12 
                                         Nota all'art. 3:              -  Il titolo del decreto legislativo 20 aprile 1999, n.          161, e' riportato nelle premesse del provvedimento.
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