Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2000, n. 399
Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il comma 2 del medesimo articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 574 del 1999;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1995, n. 580, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997, di rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa, riferite al triennio 1993-1995;
Attesa la necessita' di procedere alle variazioni delle dotazioni organiche del personale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1997, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai cui sensi e' da ritenere parametro finanziario di riferimento, ai fini dell'osservanza del principio di invarianza degli oneri relativi alle dotazioni organiche, la spesa sostenuta per le unita' di personale effettivamente e comunque in servizio al 31 dicembre 1997, ridotto delle misure percentuali stabilite con le successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 22, comma 1, lettera a), e 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 20, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;
Vista la richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, formulata con nota in data 17 luglio 2000;
Visto l'avviso favorevole espresso dal consiglio di amministrazione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in data 21 giugno 2000;
Vista la favorevole deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del giorno 13 luglio 2000;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;
Ritenuto di demandare a successivo provvedimento la ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali, e l'individuazione della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali dell'Amministrazione centrale e degli uffici decentrati;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e delle aree funzionali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono determinate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella A, quadri 1, 2 e 3, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera abrogata dall'art. 74, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta l'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 13. - 1. (aggiunge il comma 4-bis all'art. 17
della legge n. 400/1988).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I
regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo".
- Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
- Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
determinate in funzione delle finalita' indicate all'art.
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale
del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono
determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, compresi
i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette".
- La rubrica dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e' la seguente:
"Disposizioni in materia di assunzioni di personale
delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e
di incentivazione del part-time".



 
Art. 2.
1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, si procedera' alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui alla citata tabella A, dei contingenti dei profili professionali, nonche' del contigente delle qualifiche dirigenziali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi decentrate dell'Amministrazione.
 
Art. 3.
1. Permangono invariate le dotazioni organiche del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 12



Nota all'art. 3:
- Il titolo del decreto legislativo 20 aprile 1999, n.
161, e' riportato nelle premesse del provvedimento.



 
Tabella A
(Prevista dall'art. 1, comma 1)
----> Vedere Tabella <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone