Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2000
Individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 sono tenuti alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni;
Visto in particolare l'art. 4, comma 6, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale le amministrazioni dello Stato sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
Visto in particolare l'art. 3, comma 3, lettera e), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati altri incaricati della trasmissione telematica; Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante il regolamento relativo alle norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle entrate, e successive modificazioni, relativo alle modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei versamenti;
Ritenuto di dover provvedere all'individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui al citato art. 3, comma 3, lettera e), del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999;
Decreta:
Art. 1.
Altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni:
a) il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
b) le amministrazioni di cui all'art. 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito puo' demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
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