IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza                              statale.
    Vista la domanda con la quale la sig.ra Mitrica Gabriela ha chiesto il  riconoscimento  del  titolo  di asistent generalist conseguito in Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella riunione dell'11 dicembre 2000;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.  Il  titolo  di  asistent generalist rilasciato il 9 aprile 1996 dalla  Scuola  postliceale  sanitaria "Santa Lucia" di Iasi (Romania) alla  sig.ra  Mitrica  Gabriela  nata  a  Iasi (Romania) il giorno 28 aprile  1971  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra  Mitrica  Gabriela  e'  autorizzata ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 18 dicembre 2000                                         Il dirigente generale: D'Ari  |