Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 21 dicembre 2000 |
Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del 2001 del settore industria. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive, tra le quali quelle del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali); Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuto di riferire il primo di tali bandi al "settore industria" ed il secondo al "settore turismo" ed al "settore commercio"; Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo successivamente differito al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al "settore industria" per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai "grandi progetti" delle sole regioni dell'obiettivo 1; Visto il proprio decreto del 9 novembre 2000 con il quale il termine finale per la presentazione delle domande del bando del "settore industria" del 2000 dei "grandi progetti" delle regioni dell'obiettivo 1 e' stato fissato al trentesimo giorno successivo al 17 novembre 2000 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello stesso decreto; Visto il proprio decreto del 13 novembre 2000 con il quale sono stati fissati, dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello stesso decreto e fino al 31 gennaio 2001, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al "settore industria" per l'anno 2000 delle regioni e province autonome del centro-nord; Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande; Ritenuto opportuno, al fine di conferire al regime d'aiuto della legge n. 488/1992 la necessaria continuita' rispetto al bando precedente e di consentire alle imprese interessate di presentare la domanda di agevolazione per l'eventuale avvio del programma di investimenti, aprire i termini di presentazione delle domande per il bando del "settore industria" del 2001; Ritenuto di dovere fissare i suddetti termini in modo che quello finale risulti successivo di un congruo lasso di tempo alla formulazione delle proposte delle regioni e province autonome concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi punteggi, il cui termine ultimo sara' fissato, con separato decreto, immediatamente dopo che sara' nota la quota delle risorse per le aree depresse stanziate dalla legge finanziaria del 2001 che il CIPE avra' destinato alla legge n. 488/1992; Decreta: Articolo unico 1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2001 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e' fissato, per tutte le domande delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonche' per quelle riferite ai soli "grandi progetti" delle regioni Abruzzo e Molise, al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, e, per tutte le domande delle restanti regioni e province autonome del centro-nord, ivi comprese quelle relative ai programmi diversi dai "grandi progetti" delle regioni Abruzzo e Molise, al giorno successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle domande relative al centro-nord per il bando del "settore industria" del 2000. 2. Il termine finale per il detto bando del "settore industria" del 2001 e' fissato, per tutte le domande e per tutte le regioni e province autonome di cui al comma 1, al 30 giugno 2001. 3. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, le classi e le categorie indicate alla lettera F) dell'allegato n. 4 (colonna a) della richiamata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 sono ammissibili alle sole risorse nazionali limitatamente alle tipologie di investimento indicate nello stesso allegato n. 4 (colonna b), fatte salve ulteriori diverse limitazioni o esclusioni contenute nei Programmi operativi regionali (POR) e relativi complementi di programmazione, per le regioni dell'obiettivo 1, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni. 4. Alle domande di cui al comma 1 si applicano le proposte regionali da formulare entro il termine che verra' fissato con separato decreto immediatamente dopo che sara' nota la quota che il CIPE avra' destinato alla legge n. 488/1992 delle risorse per le aree depresse stanziate dalla legge finanziaria del 2001, proposte che saranno approvate con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con congruo anticipo rispetto al termine finale di cui al comma 2. 5. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile e' riportato nell'allegato n. 10 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 (Supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000); per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2000 Il Ministro: Letta |
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