IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del  decreto-legge  17 maggio  1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di declaratoria della regione Lombardia degli eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del fondo di solidarieta' nazionale:    grandinate 16 settembre 2000 nelle province di Brescia, Mantova;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni, strutture aziendali;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi  elencati  a  fianco  delle  sottoindicate  provincie  per effetto   dei   danni   alle   produzioni,  strutture  aziendali  nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:    Brescia: grandinate del 16 settembre 2000;  provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio  dei  comuni  di Desenzano del Garda, Lonato, Monte Isola, Padenghe sul Garda, Pozzolengo, Sirmione, Sulzano;    grandinate del 16 settembre 2000;  provvidenze  di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei  comuni  di  Desenzano  del  Garda,  Lonato,  Padenghe sul Garda, Pozzolengo, Sirmione, Sulzano;    Mantova: grandinate del 16 settembre 2000;  provvidenze di cui all'art. 3; comma 2; lettere b), c), d), e), f), nel territorio dei comuni di Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 dicembre 2000                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio  |