Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE |
DECRETO 8 novembre 2000 |
Modifiche del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio. |
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio"; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000; Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" e successive modificazioni; Vista la deliberazione n. 2/2000, adottata in data 21 luglio 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n. 270; Visto il parere, repertorio n. 1032 che, sulla suddetta deliberazione, ha espresso la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 28 settembre 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997; Decreta: Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio, cosi' come definite dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 21 luglio 2000, con deliberazione n. 2/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante. Roma, 8 novembre 2000 Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 5 |
| Allegato COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997 Deliberazione n. 2/2000 Seduta del 21 luglio 2000 La Commissione ex lege n. 270/1997
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270; Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio"; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000; Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" e successive modificazioni; Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./1996, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n. 651/1996 ed alla legge n. 270/1997; Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494; Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in ordine: agli adempimenti eseguiti dall'ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999; alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano; Ritenuto di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore; Considerato che l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarita', il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, la rendicontazione sullo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe valutato l'imputabilita', o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o alla causa di forza maggiore; Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare il piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000; Ritenuto, altresi', di non definanziare le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000; Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito; Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex art. 4, com-ma 2, della legge n. 270/1997, per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, il definanziamento degli interventi di cui all'allegato B, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 40.944.556.608, che sono acquisite alla disponibilita' di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si rendera' disponibile in esito alla procedura prevista all'art. 3, comma 4, della legge n. 270/1997; Ritenuto, altresi', ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'allegato B sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalita' delle parti degli interventi gia' realizzate, operando anche con risorse finanziarie proprie; Ritenuto di prendere atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'allegato C, per i motivi a fianco di ciascuno di essi indicati, e di operare il conseguente definanziamento per un complessivo ammontare di L. 3.239.000.000; Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni e dei suindicati definanziamenti, risultano nelle disponibilita' di questa Commissione: disponibilita' precedenti L. 338.905.908; definanziamenti ex art. 4, comma 2, legge n. 270/1997, L. 40.944.556.608; rinunce L. 3.233.000.000, per un complessivo ammontare di L. 44.516.462.516; Ritenuto di non assentire le richieste di inserimento nel piano di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle celebrazioni giubilari; Considerato che gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano, prevedono l'erogazione dei finanziamenti per tranches; Considerato che per l'erogazione del saldo (10% trattenuto in garanzia), in particolare, e' prevista la preventiva acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, oltre che della documentazione probante l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite; Considerato che, la legge finanziaria 2000 limita la disponibilita' di utilizzo delle somme recuperate in entrata nel bilancio dello Stato ad una percentuale del 5%, rinviando l'utilizzo delle restanti riassegnazioni in conto entrata, all'esercizio 2001, cosi' riducendo la possibilita' di disporre, come contributi di parte corrente, delle somme originariamente stanziate in conto capitale e definanziate; Considerato che, per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999, nelle more delle determinazioni della commissione in ordine all'eventuale definanziamento, l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi ha proceduto, per correntezza, ed in via cautelativa, al trasferimento delle risorse, prendendo a riferimento l'importo delle somme effettivamente utilizzate e rendicontate, in luogo dello stanziamento originariamente assentito, al fine di evitare - ove fosse disposto il definanziamento - la diseconomia temporale, conseguente alla attivazione delle procedure di recupero al pertinente capitolo delle somme eventualmente trasferite in eccedenza; Ritenuto di convalidare la suddetta procedura adottata dall'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi; Ritenuto, altresi', di dover indicare la documentazione che, in luogo del certificato di collaudo, deve essere acquisita, dall'ufficio, in sede di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento, rideterminato in sede di definanziamento dell'intervento che, in quanto incompiuto, non puo' essere collaudato; Ritenuto, pertanto, anche in base alle disposizioni dell'art. 7, comma 2, della legge n. 494/1999, di acquisire, al fine di evitare il rischio di danno erariale, l'autocertificazione del soggetto beneficiario circa la disponibilita' delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo o la fissazione di una posta in bilancio per garantire la funzionalita' anche parziale dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico; All'unanimita'; Delibera: 1. Non sono definanziate le forniture, qualora le stesse risultino consegnate entro il termine del 31 gennaio 2000. 2. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'allegato A. 3. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, gli interventi di cui all'allegato B; 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi gia' realizzate in termini di funzionalita', tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo. 5. Si prende atto della rinuncia alla realizzazione presentata dai soggetti titolari degli interventi di cui all'allegato C. 6. Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi. 7. Restano nella disponibilita' della commissione lire 44.516.462.516. 8. Gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del piano sono integrati con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, e' tenuto ad inoltrare all'ufficio l'autocertificazione circa la disponibilita' delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalita', anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico. Il presidente Il segretario |
| Allegato A ----> vedere allegato da pag. 14 a pag. 20 della G.U. <---- |
| Allegato B ----> vedere allegato da pag. 21 a pag. 26 della G.U. <---- |
| Allegato C ----> vedere allegato da pag. 27 a pag. 28 della G.U. <---- |
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