Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 22 dicembre 2000 |
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli. (Ordinanza n. 3100). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Viste le precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3060 del 2 giugno 2000, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica nonche' in materia di tutela delle acque nella regione Campania; Vista la nota prot. n. 10654/OD del 15 novembre 2000 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Campania nel chiedere la proroga dello stato di emergenza per almeno ulteriori due anni, al fine di completare le azioni intraprese e necessari al superamento dell'emergenza segnala la necessita' di integrare le disposizioni straordinarie per l'emergenza ambientale con altre che potranno favorire il superamento dello stato di crisi ambientale; Atteso che continuano a sussistere nella regione Campania i presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale; Considerato che, alla luce dell'attuale stato di attuazione degli interventi intesi a fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, delle nuove norme che disciplinano le materie che i commissari sono delegati a gestire e del nuovo assetto organizzativo degli uffici dei commissari stessi, si debba procedere, con maggiore puntualita', ad una definizione delle competenze da attribuire al presidente della regione Campania, al Sindaco del comune di Napoli ed ai prefetti delle province; Ritenuto di attribuire al presidente della regione Campania la gestione dell'emergenza in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e risanamento ambientale, di tutela delle acque e di riutilizzo delle stesse; Ritenuto, quindi, necessario integrare le richiamate ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente, con nota n. 16555/RIBO/M/DI/UDE in data 20 dicembre 2000; Acquisite le intese del presidente della regione Campania, giusta note n. 96570, in data 16 dicembre 2000, n. 12454/CD del 21 dicembre 2000 e del sindaco di Napoli con nota n. 864/C, in data 18 dicembre 2000; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato con le precedenti ordinanze sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza. 2. I prefetti delle province della Campania, avvalendosi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ed in quelle precedenti, dispongono quanto necessario per la gestione delle disca'riche esistenti, e provvedono, in particolari situazioni anche all'ampliamento dei volumi delle discariche esistenti ed autorizzano la realizzazione e l'esercizio di impianti per la vagliatura, stabilizzazione e stoccaggio della frazione secca dei rifiuti urbani, nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti. 3. I poteri, i compiti e le risorse conferiti al sindaco del comune di Napoli con le ordinanze n. 2509 del 22 febbraio 1997 e n. 2948, del 25 febbraio 1999 e successive integrazioni e modifiche sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza limitatamente alle funzioni non trasferite con la presente ordinanza al presidente della regione Campania - commissario delegato. |
| Art. 2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2425, del 18 marzo 1996, sono aggiunti i seguenti commi: "4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania puo' rimodulare ed aggiornare, anche per stralci, il piano di cui al comma 1, in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tale fine puo' avvalersi dell'A.N.P.A. e del sistema di agenzie regionali anche in coerenza con gli obiettivi di cui all'accordo di programma del luglio 1999, per il trattamento dei rifiuti industriali. La pronuncia di compatibilita' ambientale negli impianti localizzati in attuazione del citato accordo di programma e' resa dalla commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, entro sessanta giorni dalla richiesta. 5. All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3095, in data 23 novembre 2000, le parole "entro trenta giorni" sono sostituite con le seguenti "entro sessanta giorni". |
| Art. 3. 1. Il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' sospeso fino all'aggiornamento del piano o all'adozione di stralci dello stesso. 2. Dal 1 gennaio 2001, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di recupero di rifiuti, ai sensi degli articoli 27 e 28, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere trasferite al settore regionale competente in via ordinaria; a tal fine il commissario delegato - presidente della regione Campania disciplina le modalita' di trasferimento con proprio provvedimento. 3. In presenza di particolari situazioni e' fatto, comunque, salvo il potere del commissario delegato - presidente della regione Campania di autorizzare impianti ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in coerenza con le finalita' ed obiettivi della gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, puo' autorizzare, anche in deroga all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani da parte di soggetti in possesso dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria necessari per lo svolgimento del servizio per conto del comune o dei consorzi di comuni, a condizione che l'attivita' sia svolta esclusivamente all'interno della regione e riguardi solo i rifiuti urbani oggetto del servizio. |
| Art. 4. 1. All'art. 17, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, il comma 4 e' soppresso ed e' integrato dai seguenti: "4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in ciascun ambito territoriale ottimale che e' individuato nella provincia. Ai predetti fini, il commissario delegato - presidente della regione Campania, individua ed attua le forme ed i modi della cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. 5. Il commissario delegato - presidente della regione Campania promuove, altresi', in ciascun ambito territoriale ottimale, la costituzione dei modelli organizzativi di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione del servizio. 6. Il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede ad associare, anche inderoga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e societa' costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonche, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 7. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, nelle more della costituzione delle forme e dei modi della cooperazione e della costituzione delle societa' miste di cui al precedenti commi 4 e 4 bis, provvede, in ciascuno dei bacini di utenza serviti dai consorzi individuati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, all'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti ed assicura le attivita' di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti anche mediante i predetti consorzi.". |
| Art. 5. 1. In attesa della messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e, nel caso di chiusura definitiva delle discariche in esercizio, i prefetti delle province, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania, avvalendosi dei consorzi di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, provvedono al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata con le seguenti modalita': a) vagliatura dei rifiuti urbani, al fine di separare la frazione secca dalla frazione umida; b) stabilizzazione della frazione umida; c) smaltimento della frazione secca o messa in riserva della stessa per il trattamento finalizzato alla produzione del combustibile derivato dai rifiuti. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i consorzi utilizzano impianti resi disponibili dal soggetto, individuato dall'esito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata. 3. Nel caso in cui i consorzi non provvedano ad organizzare le attivita' di cui al comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o non siano disponibili gli impianti dell'affidatario, i prefetti delle province, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania, nominano uno o piu' commissari ad acta. 4. I consorzi determinano, nel rispettivo ambito di intervento, il costo del conferimento dei rifiuti. Tale costo deve coprire gli oneri derivanti dalla vagliatura, dalla stabilizzazione della frazione umida, dallo smaltimento o messa in riserva della frazione secca, dall'ammortamento o dalla locazione degli impianti, nonche' dal trasporto, con il vincolo, in ogni caso del costo per il conferimento dei rifiuti riconosciuto all'affidatario del servizio per le attivita' oggetto dell'affidamento. Una parte dei proventi, pari a 10 lire per chilogrammo di rifiuto conferito, e' destinata ai comuni, sede degli impianti di cui al comma 1, al fine di realizzare, in coerenza con gli obiettivi previsti per il superamento dell'emergenza, un sistema di gestione integrata dei rifiuti. 5. Il prefetto di Napoli delegato, in caso di mancata realizzazione delle attivita' di cui al precedente comma 1, puo' disporre la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo della frazione secca di rifiuti urbani con provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, esegue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica e di appalti, autorizza l'esercizio affidandone la titolarita' a soggetti pubblici e la gestione a soggetti pubblici o all'affidataria del servizio definitivo di smaltimento. |
| Art. 6. 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3011 del 27 ottobre 1999, le parole "in particolare dispone" sono sostituite dalle seguenti: "svolge le funzioni amministrative relative alla gestione unitaria dei rifiuti per". 2. L'art. 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, e' cosi' modificato: ai punti 1.1 e 1.3 le parole: "in ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "in collaborazione con i comuni" ed alla fine dei periodi sono aggiunte le seguenti parole: "subentrando ai comuni nell'affidamento del servizio"; il punto 1.2 e' soppresso; il punto 1.4 e 1.5 sono soppressi e sostituiti dal seguente: "la realizzazione in collaborazione con i comuni, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformita' alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il Co.Na.I., ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. e subentrando ai comuni nell'affidamento del servizio"; il punto 1.7 e' soppresso e sostituito dal seguente: "l'adeguamento ovvero la realizzazione degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e rifiuti ingombranti, tenendo conto delle iniziative poste in essere in attuazione della citata convenzione stipulata con il Co.Na.I.; ai punti 1.8 e 1.9, le parole: "in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio" sono soppresse ed alla fine del periodo del punto 1.9, sono aggiunte le seguenti parole: "tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia"; il punto 1.10 e' soppresso; il punto 1.11 e' soppresso e sostituito dal seguente: "l'adozione di misure per favorire i soggetti obbligati di cui al successivo art. 3, nella realizzazione di impianti per il recupero dei veicoli a fine vita e dei beni durevoli di uso domestico, delle pile e batterie, dei beni in polietilene"; al punto 1.12, le parole "e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo delle frazioni recuperate" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "delle frazioni raccolte separatamente nonche' di quelle derivanti dalle attivita' di cui ai precedenti punti"; al punto 1.13, le parole "in ciascun consorzio, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati" sono soppresse; il punto 1.15 e' soppresso. |
| Art. 7. 1. Il Co.Na.I. e' obbligato a ricevere, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonche' le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. 2. Qualora alla data del 31 dicembre 2000, non sia stato raggiunto l'obiettivo del 50% di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio calcolato sul quantitativo di imballaggi messi sul mercato della regione Campania, il Co.Na.I. o, per la tipologia di materiale di imballaggio di rispettiva competenza, i consorzi di filiera istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono provvedere, entro e non oltre il 1 aprile 2001, alle attivita' di raccolta differenziata degli imballaggi sulle superfici pubbliche ad integrazione della raccolta effettuata dalla pubblica amministrazione, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio calcolato sul quantitativo di imballaggi immessi sul mercato della regione Campania. 3. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 2, il Co.Na.I. paga al commissario delegato - presidente della regione Campania i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento degli imballaggi per una percentuale pari alla differenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e l'obiettivo del 65%, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. I costi della raccolta indifferenziata sono calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I.; il pagamento dovra essere effettuato a favore della contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania entro il 30 aprile 2001, riferito al quadrimestre dal 1 gennaio 2001 al 30 aprile 2001 e successivamente con la medesima cadenza quadrimestrale. Il commissario delegato - presidente della regione Campania destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. 4. In caso d'inadempimento del Co.Na.I. agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, il commissario delegato - presidente della regione Campania, a far data del 30 aprile 2001, dispone, previa diffida, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino un deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari. 5. Il commissario delegato - presidente della regione Campania obbliga i detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del Co.Na.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione stipulata il 7 ottobre 1999, tra il commissario delegato presidente della regione Campania ed il Co.Na.I.; 6. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata degli imballaggi marchiati "T" e "F" ed il ritiro degli stessi, senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo stipulato con il commissario delegato - presidente della regione Campania. 7. Al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti nelle migliori condizioni di sicurezza e di economicita', il commissario delegato - presidente della regione Campania puo' utilizzare ed affidare in comodato d'uso ad idoneo soggetto pubblico impianti di proprieta' di enti pubblici. 8. A partire dal 1 gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei veicoli sottoposti alle dichiarazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al recupero ed allo smaltimento dei veicoli a fine vita senza oneri per i conferitori. 9. A partire dal 1 gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizione dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori. 10. A partire dal 1 gennaio 2001, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Co.Ba.T.), di cui all'art. 9-quinquies, della legge del 9 novembre 1988 n. 475, che dovranno disciplinare, in particolare, il rimborso dei costi del servizio sostenuti dal Co.Ba.T. 11. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o in caso di inadempienza dello stesso, il commissario delegato - presidente della regione Campania, provvede alla gestione dei rifiuti dei beni in polietilene, I costi del servizio sono addebitati ai soggetti obbligati a partecipare al predetto Consorzio. 12. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Campania stipula convenzioni con i soggetti di cui ai precedenti punti 8 e 9, o con loro associazioni e con il consorzio di cui al precedente punto 10. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo. |
| Art. 8. 1. L'art. 5, dell'ordinanza n. 2948, del 25 febbraio 1999, come modificato dall'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, e' sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1 gennaio 2001 e' applicato alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari all'1% per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto all'obiettivo minimo del 30%. Dalla data di messa in esercizio degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti il coefficiente di maggiorazione, per ogni punto percentuale di raccolta differenziata non realizzato rispetto al predetto obiettivo minimo, e' elevato al 3%. 2. Ai fini del comma 1, ciascun consorzio provvede, entro il 31 gennaio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al commissario delegato - presidente della regione Campania, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai gestori delle discariche. 3. I proventi derivanti dall'applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1, sono versati sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania e sono destinanti a favore dei lavoratori utilizzati per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei rifiuti. 4. Il coefficiente di maggiorazione di cui ai commi 1 e 2, non si applica ai comuni che hanno conseguito gli obiettivi di raccolta differenziata. 5. A partire dal 1 gennaio 2001, e' applicata alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani un coefficiente di maggiorazione pari a 10 lire a chilogrammo di rifiuto conferito. Tali somme sono rimborsate mensilmente dagli enti gestori delle discariche o dai gestori degli impianti di cui all'art. 5, comma 1, al commissario delegato - presidente della regione Campania per la gestione della fase di emergenza fino all'entrata in funzione degli impianti di produzione del C.d.R.". |
| Art. 9. 1. Il comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, e' soppresso. Gli atti gia' adottati per i quali era stata richiesta la prescritta intesa sono validi ed efficaci. 2. Al comma 3, dell'art. 6, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, cosi' come sostituito dal comma 3, dell'art. 8, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, e' aggiunto il seguente periodo: "Il commissario delegato - presidente della regione Campania, in caso di mancata restituzione delle predette somme entro trenta giorni dalla richiesta, puo' nominare uno o piu' commissari ad acta.". 3. All'art. 3, comma 1-bis, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, dopo le parole "degli impianti di produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti" sono aggiunte le seguenti: "e delle stazioni di compattazione e degli impianti di compostaggio". 4. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, dopo le parole "di cui al precedente art. 2" sono aggiunte le seguenti: "nonche' per le attivita' di messa in sicurezza e di bonifica previste all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e all'art. 4, comma 2, della presente ordinanza.". 5. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, le parole "nella misura di dieci lire" sono soppresse e sostituite. dalle seguenti: "nella misura di venti lire" e le parole "nella misura di cinque lire" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "nella misura di dieci lire". 6. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, le parole "Il prefetto di Napoli delegato assicura" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "I prefetti delle province assicurano, nei territori di rispettiva competenza," e dopo le parole "apposito gruppo" sono aggiunte le seguenti: "gia' costituito dal prefetto di Napoli delegato"; al comma 2, dello stesso articolo, le parole "il prefetto di Napoli delegato e' autorizzato" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "i prefetti delle province sono autorizzati". 7. All'art. 6, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, in coda al comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: "e puo' essere attribuito il trattamento economico accessorio di cui agli articoli 11 e 12 del contratto collettivo decentrato integrativo stipulato il 27 marzo 2000, tra la giunta regionale della Campania e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico del commissario delegato - presidente della regione Campania". 8. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 2560 del 2 febbraio 1997, cosi' come sostituito dai commi 1 e 2, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 3060 del 2 giugno 2000, dopo le parole "La S.p.a. Enel" sono aggiunte le seguenti: "o il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.,". 9. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3060 del 2 giugno 2000 dopo le parole "16 marzo 1999, n. 79," sono aggiunte le seguenti: "art. 3, comma 12 e". |
| Art. 10. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania nel caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della Regione alle disposizioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non piu' attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonche' ai siti contaminati da amianto, provvede, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471: a) ad approvare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, dei piani di caratterizzazione, dei progetti preliminari e di quelli definitivi di bonifica e ripristino ambientale; b) a predisporre i piani di caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini, la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di competenza pubblica; c) ad intervenire in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, per i siti inquinati di interesse nazionale, in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e salva in ogni caso, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale: a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini; b) realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica; c) interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) provvede alle attivita' di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in caso di inadempimento del responsabile o qualora il responsabile non sia individuabile e non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro soggetto interessato. 3. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, predispone e realizza un programma di interventi per le attivita' di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non piu' in esercizio, avvalendosi delle risorse allo stesso assegnate dalle precedenti ordinanze nonche' attivando le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario. |
| Art. 11. 1. L'art. 4, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, d'intesa con il prefetto di Caserta: predispone un piano di recupero ambientale nel territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attivita' estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse; progetta e realizza gli interventi di disinquinamento, di ricomposizione ambientale prevedendo oneri a carico dei proprietari dei suoli e degli esercenti che hanno posto in essere l'attivita' estrattiva per cave abusive o dismesse; si avvale di enti ed organismi pubblici, nonche' degli organismi specializzati di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 20 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dei poteri e delle deroghe attribuite allo stesso ed al prefetto di Napoli delegato, anche in deroga alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, cosi' come integrata e modificata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17. 2. Il piano di cui al comma precedente dovra' essere adottato entro novanta giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui al successivo comma 4. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il commissario delegato - presidente della regione Campania si avvale di una apposita struttura composta da dipendenti pubblici, fino ad un massimo di ulteriori 16 unita' a cui riconosce un compenso per lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo che sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa, oltre ai rimborsi spese per missioni. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, impone agli uffici competenti di adottare i provvedimenti conclusivi sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'art. 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17, nel termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; decorso il termine di sei mesi dalla richiesta per iscritto di emanazione del provvedimento finale il commissario delegato - presidente della regione Campania nomina un commissario ad acta". |
| Art. 12. 1. L'art. 7, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, sentite per quanto di competenza le autorita' di ambito e di bacino interessate, avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, progetta e realizza gli interventi di tutela di qualita' delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari, in forma integrata con gli interventi in materia di risanamento idrogeologico e di regimazione idraulica, anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, nelle aree: a) dell'ambito territoriale ottimale "2", cosi' come identificato dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14, ivi comprese le isole di Ischia e Procida e con esclusione degli interventi di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999; b) del sistema scolante facente capo al canale Regi Lagni compreso nell'ambito territoriale ottimale "3", cosi' come identificato dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14; c) dei comuni della costiera Sorrentina ed Amalfitana di cui all'elenco della legge regionale della Campania del 27 giugno 1987, n. 35; d) dell'isola di Capri. 2. In particolare, il commissario delegato - presidente della regione Campania, al fine di garantire la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative e di assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali, come pure il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, avvenga in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente, anche subentrando nelle attivita' gia' poste in essere dal Ministero dell'ambiente e dal sindaco del comune di Napoli delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 maggio 1997, n. 135, progetta e realizza: a) previa adozione di specifica ordinanza commissariale e su richiesta dei comuni interessati, l'ampliamento e/o la realizzazione delle reti fognarie nei comuni ricadenti nelle aree di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1. In caso di inerzia dei comuni, il commissario delegato - presidente della regione Campania attua comunque gli interventi la cui esecuzione e' obbligatoria ai sensi degli articoli 27 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni; b) i collettori interessanti i comuni di Ercolano, Portici e Torre del Greco; c) le integrazioni e gli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione interessanti gli impianti di Acerra, Cuma, Marcianise, Napoli Nord, Napoli Est, Napoli S. Giovanni, Nola e Foce Regi Lagni; d) gli impianti di depurazione in localita' Punta Gradelle, in comune di Vico Equense, di Capri, Ischia e Procida; e) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori di cui ai precedenti punti c) e d), avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue; f) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali compresi nelle aree di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1; g) le opere di fognatura, collettamento e depurazione finanziate con deliberazione del CIPE del 21 aprile 1999. 3. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 2, il commissario delegato - presidente della regione Campania unifica la gestione delle reti fognarie esistenti e da realizzare, ancorche' tali reti non siano attualmente collegate ai sistemi di collettamento e depurazione, con quella dei collettori e dei depuratori dell'intero ambito territoriale ottimale "2", cosi' come identificato dalla legge regionale della Campania 21 maggio 1997, n. 14. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania dispone, nelle aree di cui al precedente comma 1, il censimento dei pozzi per l'approvvigionamento idrico-potabile, irriguo ed industriale, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino. 5. Ai soli fini della progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il commissario delegato - presidente della regione Campania puo' avvalersi quali sub commissari dei presidenti delle autorita' d'ambito e - in caso queste non siano operative - dei sindaci dei singoli comuni interessati. Puo', altresi', avvalersi, quale sub commissario, del sindaco del comune di Napoli, gia' nominato commissaio delegato con l'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, per la progettazione e realizzazione degli interventi di collettamento del territorio del comune di Napoli laddove' sia necessario procedere in forma integrata con gli interventi di regimazione idraulica e di sistemazione idrogeologica posti in atto dal sindaco del comune di Napoli delegato, nonche' per la realizzazione degli interventi di bonifica relativi al territorio del comune di Napoli. Il commissario delegato - presidente della regione Campania assicura, comunque, che la progettazione e la realizzazione di tali interventi siano attuate in forma unitaria. 6. Restano ferme le funzioni gia' attribuite al prefetto di Napoli delegato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995 e successive modifiche ed integrazioni.". 2. L'art. 7, dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3078 del 4 agosto 2000, e' soppreso e sostituito dal seguente: "Fino all'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 9, della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, ed alla stipula della convenzione, sulla base delle indicazioni fornite dalla regione Campania di cui all'art. 11 della stessa legge, il presidente della regione Campania - commissario delegato ex ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 e successive modificazioni, attua la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno, costituito dall'impianto di depurazione di Solofra - Mercato San Severino, avvalendosi dell'ente d'ambito Sarnese Vesuviano (ATO n. 3) del consorzio ASI di Avellino e dei comuni di Mercato San Severino e di Solfora, utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dalle tariffe.". |
| Art. 13. 1. All'art. 11, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, il comma 7, e' sostituito e sono altresi' aggiunti i commi 8 e 9, che di seguito si specificano: "7. Il commissario delegato - presidente della regione Campania realizza gli interventi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza sulla base della progettazione integrata e, se del caso, unitaria, approvata dallo stesso commissario delegato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 8. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, al fine di realizzare la generalita' degli interventi allo stesso affidati, puo' ricorrere alle procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, previa adozione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente - di uno o piu' specifici strumenti di programmazione redatti conformemente alle disposizioni di cui ai citati articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscano la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative e degli scarichi nei corpi idrici superficiali in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e che realizzino l'unitarieta' gestionale almeno dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione. 9. Il commissario delegato - presidente della regione Campania puo' tuttavia derogare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, alle disposizioni di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed intgrazioni in materia di modalita' di pubblicizzazione dell'iniziativa, nonche' dei termini per la presentazione e la valutazione delle proposte e per l'indizione della gara.". |
| Art. 14. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania esercita le funzioni attribuite al sindaco del comune di Napoli dall'art. 8, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come modificati dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999. Relativamente alle dette funzioni il commissario delegato - presidente della regione Campania subentra in tutte le attivita' gia' poste in essere dalla precedente gestione commissariale. 2. Il comma 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, e' soppresso. Restano, pertanto, attribuite al commissario delegato - presidente della regione Campania le funzioni di cui all'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 1, comma 9, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999. 3. Il comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza 2509 del 22 febbraio 1997, e' integrato da un rappresentante della regione Campania nominato d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania nonche', da un ulteriore dirigente del Comune di Napoli. L'art. 7. comma 1, dell'ordinanza n. 3031 del 21 dicembre 1999, e' soppresso. |
| Art. 15. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si avvale del vice commissario nominato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e per la parte relativa alle attivita' di gestione dei rifiuti del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, per le attivita' di tutela delle acque del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 nonche', per le attivita' di bonifica, di un sub commissario da nominare d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Campania, si avvale di ulteriori quaranta unita' di personale tecnico ed amministrativo, di cui venti da assegnare all'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (A.R.P.A.C.), scelte tra i dipendenti delle amministrazioni ed degli enti pubblici, anche economici, e di societa' a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, alle medesime condizioni e con le stesse modalita' previste dall'art. 3, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998. 3. Il commissario delegato - presidente della regione Campania nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze, puo' avvalersi di ulteriori venti unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della regione Campania corrispondente alla fascia "D" (ex ottavo livello) nonche' di ulteriori dieci unita' di personale tecnico, non appartenente alla pubblica amministrazione, cui sara' corrisposto un compenso determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza, il commissario delegato - presidente della regione Campania puo', altresi', avvalersi di societa' specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato. 5. All'art. 11, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, il comma 3 e' soppresso. 6. Ai presidenti ed ai componenti le commissioni di collaudo nominati dal commissario delegato - presidente della regione Campania non si applicano le disposizioni previste dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. 7. Il compenso spettante al vice commissario ed ai sub commissari e' stabilito, nella misura prevista dall'art. 25, comma 2, della delibera della giunta regionale della Campania n. 042 del 28 luglio 2000, ai sensi della legge regionale n. 43/1994. |
| Art. 16. 1. Il Ministero dell'ambiente per le attivita' di competenza connesse alle situazioni di emergenza e nei suoi limiti temporali, si avvale oltre che del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999, di ulteriori dieci unita', in servizio presso il medesimo dicastero. Le spese per lavoro straordinario del predetto personale, calcolate sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili non cumulabili con altre forme di straordinario, sono erogate dal prefetto di Napoli delegato. 2. Il personale di cui al precedente comma 1, e' ripartito nella misura del 50 per cento per le attivita' relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 percento per le attivita' di tutela delle acque. 3. All'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, dopo le parole "previo assenso degli interessati," sono aggiunte le seguenti: "fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando,". 4. Il Ministero dell'ambiente definisce, d'intesa con il commissario delegato - presidente della regione Campania, le modalita' di collaborazione fra le strutture di cui si avvale il commissario medesimo e le competenti direzioni generali. |
| Art. 17. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania nell'espletamento degli incarichi affidati, puo' adottare, ai fini della realizzazione degli interventi di emergenza e per assicurarne la necessaria immediatezza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle gia' previste nelle precedenti ordinanze ivi compresa la n. 2509 del 22 febbraio 1997 e successive integrazioni, e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: legge 25 giugno 1865, n. 2539 - articoli 8 e 13; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 69; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli, 6, 7, 8 e 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9 e 10; decreto legislativo 4 luglio 1992, n. 358, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 56 e 57; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 8, 9, 10 e 11; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 28, 29, 30, terzo comma, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, collegate all'applicazione delle indicate norme; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, art. 10; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151; legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 4, 25, 27 e 28; leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire. 2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, nell'espletamento dei compiti, puo' operare anche in deroga alla normativa vigente in materia di urbanistica. |
| Art. 18. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza sono, altresi', attribuite al commissario delegato - presidente della regione Campania le seguenti risorse: a) lire 120 miliardi gia' attribuite al commissario delegato - presidente della regione Campania dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b), dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999; b) lire 55,482 miliardi gia' attribuite al sindaco del comune di Napoli delegato dall'art. 15, comma 1, lettere a), b), d) dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 23, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999; c) lire 104,953 miliardi di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, alla cui copertura si provvede ai sensi della delibera ClPE n. 84 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2000; d) lire 35 miliardi a valere sulle risorse di cui al Programma operativo regionale (P.O.R.), asse 1, misura 1.2, "Ciclo integrato delle acque"; e) lire 30 miliardi a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente al servizio di tutela delle acque interne con decreto ministeriale n. GAB/DEC/0099/2000, del 21 settembre 2000; f) lire 800 milioni gia' attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Campania dall'art. 13, comma 1, lettera d), dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come aggiunto dall'art. 1, comma 20, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999. 2. Ai fini dell'attuazione della delibera CIPE n. 84 del 4 agosto 2000 di cui al punto c) del precedente comma 1, si dispone quanto segue: il commissario delegato - presidente della regione Campania, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, concorda con la regione Campania e la Sogesid, ai sensi dell'ultimo comma del punto 1, della predetta delibera CIPE n. 84/2000, le modalita' necessarie per l'assegnazione definitiva dell'importo di 35 miliardi; la Sogesid, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sottopone al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al CIPE la proposta di aggiornamento del proprio piano ai fini di trasferire l'importo di lire 35 miliardi al commissario stesso; la regione Campania, in deroga alle modalita' di cui al punto 4 della citata delibera CIPE n. 84/2000, provvede a richiedere ai Ministeri competenti il trasferimento dell'importo di lire 34,953 miliardi. 3. Le risorse di cui al precedente comma 1, sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese, alle procedure gia' previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, per le attivita' di pianificazione, rilevazione, progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza, si avvale della Sogesid utilizzando anche parte dell'importo di lire 35 miliardi destinati dalla Sogesid medesima nel piano triennale 2000-2002, all'attuazione degli interventi urgenti di rifunzionalizzazione della Campania, cosi' come riportato nelle premesse della delibera CIPE 4 agosto 2000 "legge n. 488/1999: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1E delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000.". 5. I comuni le cui acque reflue sono destinate ai sistemi depurativi di cui all'art. 7, comma 6, lettere c) e d), dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 12 e 13, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e dalla presente ordinanza, sono tenuti a versare sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania le somme dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche e integrazioni, a titolo di tariffa del servizio di depurazione al netto di quelle gia' utilizzate per la gestione. 6. Il commissario delegato - presidente della regione Campania e', inoltre, autorizzato, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad utilizzare le risorse del Q.C.S. 2000-2006, destinate dal complemento di programmazione della regione Campania all'attuazione degli interventi gestione dei rifiuti, bonifiche dei suoli e delle falde e di tutela delle acque, nonche' a richiedere altri finanziamenti nazionali o comunitari in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti e di tutela delle acque, avvalendosi per la realizzazione degli interventi, dei poteri e delle deroghe conferiti con la presente ordinanza. 7. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, i commi 2 e 4, sono soppressi. 8. All'art. 15 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 il comma 3, e' soppresso; e all'art. 1 dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, il comma 24, e' soppresso. 9. Il sindaco di Napoli - commissario delegato puo' anche utilizzare per l'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, parte delle risorse previste dall'ordinanza n. 2948 in data 25 febbraio 1999. |
| Art. 19. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il Ministro: Bianco |
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