| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| REGIONE LOMBARDIA |  
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2000 |  
| Stralcio  di  un'area ubicata nel comune di Campodolcino, dall'ambito territoriale   n.  3,  individuato  con  deliberazione  della  giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collettore  fognario  in  Motta di Campodolcino-Madesimo da parte del sig.  Giovanni  Battista  Armelloni  Presidente della Fondazione Acli Milanesi. (Deliberazione n. VII/1173) . |  
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                         LA GIUNTA REGIONALE
     VISTO  il Decreto legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle disposizioni  legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10 dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 avvero  "ope  legis"  in  forza  degli elenchi di cui l'art. 1, primo comma   legge   8  agosto  1985,  n.  431,  nelle  quali  aree  trova l'applicazione  il  vincolo  di inedificabilita' ed immodificabilita' dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino l'approvazione dei piani paesistici;   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27 maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della  legge  regionale  27  maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge 431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare rilevanza  pubblica,  ovvero  economico-sociale, in aree per le quali seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale paesistico;   PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue: - che  in  data  10.07.2000  e'  pervenuta  l'istanza  del  Comune di  Campodolcino,   di  richiesta  di  stralcio  delle  aree  ai  sensi  dell'art.  1  ter  legge 431/85 da parte del Sig. Giovanni Battista  Armelloni   Presidente   della  Fondazione  Acli  Milanesi  per  la  realizzazione      di      collettore     fognario     Motta     di  Campodolcino-Madesimo; - che   dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario  competente,  cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti del  Servizio,  si  evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di  immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di  cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente  del  Servizio proponente ritiene  che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di  soddisfare  i suddetti  interessi  pubblici  e  sociali  ad  essa  sottesi, i quali rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non puo'  esimersi  dal  prenderli  in  esame,  in  ragione  dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'Area in questione risulta assogettata;   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a controllo  ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;
  TUTTO CIO'PREMESSO,
  CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
                                DELIBERA:
  1) di  stralciare,  per  le  motivazioni  di  cui in premessa, l'area   ubicata   nel   Comune   di  Campodolcino  (SO)  fg.  8  mapp.  n.   5-11-10-20-19-18-17-16-216-30-29-28-27-56-82-83-84-85-88-89-91-93-   138  per  la sola parte interessata alla realizzazione delle opere   in   oggetto,   dall'ambito  territoriale  n.  3  individuato  con   deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,   per   la   realizzazione   di   collettore   fognario   Motta   di   Campodolcino-Madesimo; 2) di   ridefinire,   in   conseguenza  dello  stralcio  disposto  al   precedente  punto  n.  1), l'ambito territoriale n. 3, individuato   con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di  pubblicare  la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3   giugno  1940,  n.  1357  e  sul Bollettino Ufficiale della Regione   Lombardia,  come  previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27   maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12   settembre 1986, n. 54.
  Milano, 18 settembre 2000
                                    Il segretario: SALA  |  
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