Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 14 dicembre 2000 |
Proroga degli effetti del decreto ministeriale 5 luglio 1999, recante: "Determinazione di un contributo a copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio a seguito". |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia; Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti; Visto l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, nonche' l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministero dei trasporti e della navigazione il potere di stabilire, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1999, che, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito dei passeggeri medesimi, ha fissato un onere aggiuntivo di lire 3.500 (pari a euro 1,81) ai diritti di imbarco passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 luglio 1999, che stabilisce che il contributo di lire 3.500, previsto dall'art. 1 del decreto medesimo, ha durata temporanea e restera' in vigore non oltre il 31 dicembre 2000; Vista la delibera CIPE in data 4 agosto 2000 n. 86/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva e il relativo allegato che, al punto 1, lettera d), annovera, tra i compensi soggetti a regolamentazione, quelli per le operazioni di controllo di sicurezza, di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 85/1999; Considerato che, la definitiva determinazione degli importi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e 8 del decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, e' subordinata alla completa attuazione della citata delibera CIPE n. 86/2000, in particolare per quanto attiene alla necessita' di procedere ad analisi rigorose delle voci di spesa e di entrata, nonche' del livello e della dinamica dei proventi relativi ai servizi di sicurezza affidati in concessione, avendo riguardo alle singole realta' aeroportuali e tenendo conto dell'obiettivo di adeguamento dei diritti aeroportuali alla media delle migliori gestioni in ambito europeo; Vista la nota n. 00-4710/DG, in data 7 dicembre 2000 dell'ENAC, contenente la proposta di propria competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; Considerato che, secondo quanto riferito dall'ENAC con la citata nota, l'attuazione della delibera CIPE n. 86/2000, non potra' essere completata entro il termine del 31 dicembre 2000, indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1999; Riconosciuta la necessita' di prorogare gli effetti del proprio decreto 5 luglio 1999, citato in premessa, fino all'emanazione del provvedimento definitivo di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 85/1999, ai sensi della delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001; Decreta: Art. 1. Il contributo di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1999, nella misura in esso stabilita, resta in vigore fino alla definizione della disciplina organica di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e dall'art. 8 del decreto interministeriale 28 gennaio 1999, n. 85, ai sensi della delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1 gennaio 2001. Roma, 14 dicembre 2000 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2000 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 227 |
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