| Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 21 dicembre 2000 |  
| Autorizzazione   all'azienda   ospedaliera  di  Padova  ad  espletare attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico. |  
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                            IL DIRETTORE del   Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  risorse  umane  e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale.
    Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda ospedaliera di Padova, in data 7 dicembre 1999, intesa ad ottenere il rinnovo   dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 15 novembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata legge;  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;  Vista  l'ordinanza  1 giugno  1999  del  Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;  Vista  l'ordinanza  31 gennaio  2000 del Ministro della sanita' che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' prorogata in data 31 gennaio 2000,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione fino alle   determinazioni  che  la  regione  Veneto  adottera'  ai  sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;                              Decreta:                               Art. 1.  L'azienda  ospedaliera  di  Padova  e' autorizzata all'espletamento delle  attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  operazioni  di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il  gruppo  operatorio  ubicato  al  secondo  piano  del Giustinianeo dell'azienda ospedaliera di Padova.  |  
|   |                                 Art. 3.  Le  operazioni  di  trapianto  del rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:    Ancona  prof. Ermanno, professore ordinario di chirurgia generale e  direttore  della  clinica  IV  del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;    Rigotti  dott.  Paolo, ricercatore universitario confermato della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;    Merigliano  dott.  Stefano,  professore  associato  della clinica chirurgica  IV  del  complesso  azienda  ospedaliera - Universita' di Padova;    Zaninotto  dott.  Giovanni,  professore  associato  della clinica chirurgica  IV  del  complesso  azienda  ospedaliera - Universita' di Padova;    Battaglia  dott.  Giorgio,  ricercatore  universitario confermato della  clinica  chirurgica  IV  del  complesso  azienda ospedaliera - Universita' di Padova;    Pianalto  dott.  Saverio,  dirigente  medico  primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;    Costantini  dott.  Mario,  dirigente  medico  primo livello della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;    Finco  dott.  Cristiano  dirigente  medico  primo  livello  della clinica chirurgica IV del complesso azienda ospedaliera - Universita' di Padova;    Baldan  dott. Nicola dirigente medico primo livello della clinica chirurgica  IV  del  complesso  azienda  ospedaliera - Universita' di Padova.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  ha validita' fino a quando la regione Veneto non  adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma  1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi  momento  qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   direttore  generale  dell'azienda  ospedaliera  di  Padova  e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 21 dicembre 2000                                               Il direttore: Ballacci  |  
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