Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
DECRETO 2 dicembre 2000, n. 398 |
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. |
|
|
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visti gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con il quale e' stato approvato il regolamento generale sui lavori pubblici di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 17 aprile 2000, le osservazioni del quale sono state in parte recepite; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con note n. 443/400/94 dell'8 maggio 2000, n. 704/400/94 del 13 giugno 2000 e n. 1080/400/94 del 21 luglio 2000;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina la procedura da seguirsi per tutte le controversie demandate al giudizio arbitrale in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici), per "regolamento" il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge, e per "capitolato generale" il capitolato generale d'appalto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici): "Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. 2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio e' demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princi'pi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia. 3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la composizione e le modalita' di funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la Camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico stesso, secondo princi'pi di trasparenza, imparzialita' e correttezza. 4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalita' previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata.". Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, vedasi nella nota al titolo. - Si riporta il testo degli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1999, n. 554: (Regolamento generale sui lavori pubblici di cui all'art. 3 della legge n. 109 del 1994): "Art. 150 (Definizione delle controversie). - 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio e' demandato ad un collegio istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale. 2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di procedura civile. 3. Ad iniziativa della parte piu' diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera arbitrale per i lavori pubblici affinche' essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. 4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale per i lavori pubblici. 5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'art. 32, secondo comma, della legge. 6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato alla Camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. Art. 151 (Camera arbitrale per i lavori pubblici). - 1. La Camera arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall'art. 150. 2. Sono organi della Camera arbitrale il presidente ed il consiglio arbitrale. 3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorita' sceglie il presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal successivo comma 8. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Au-torita'. 5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal consiglio della Camera arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi; d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici. 6. La Camera arbitrale cura altresi' la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonche' dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c) e d), nonche' al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilita' fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi. 9. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. 10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio e' determinato dal consiglio arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessita' delle questioni, anche in deroga alle tariffe professionali vigenti. 11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell'art. 4, comma 10-quinquies della legge con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unita' previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese di funzionamento della Camera arbitrale, del compenso degli organi della Camera stessa e del compenso agli arbitri. 12. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio.". - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e' il seguente: "Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafla e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato. 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, al sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, definisce in particolare: a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4; b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori; c) le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7; d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7; f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; h) gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7; i) abrogata; l) specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21; n) abrogata; o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25; p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative; q) le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29; t) le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13; u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33; v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge; z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.".
|
| Art. 2. Domanda di arbitrato 1. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 150 del regolamento, la domanda di arbitrato, da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili, deve contenere a pena di nullita' rilevabile d'ufficio la determinazione dell'oggetto della domanda con la specificazione delle somme eventualmente richieste e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. 2. Entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte che intende resistervi deve nominare l'arbitro di propria competenza e proporre la propria risposta con atto di resistenza, anch'esso da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili. Nello stesso atto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. In tal caso l'istante, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di resistenza, puo' controdedurre proponendo a sua volta domande che abbiano titolo nella riconvenzionale del resistente. 3. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, da trasmettersi alla Camera arbitrale, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 150, comma 2, del regolamento si veda alle note alle premesse.
|
| Art. 3. Costituzione del collegio arbitrale 1. Effettuata la nomina degli arbitri a norma dell'articolo 150 del regolamento, nonche' il deposito in acconto, di cui all'articolo 150, comma 5, di detto regolamento, il collegio arbitrale si costituisce in prima convocazione, ad iniziativa del presidente, entro i successivi quindici giorni. 2. Il presidente designa il segretario del collegio tra il personale di cui al comma 4, dell'articolo 151 del regolamento. Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi egli permette la visione e rilascia copie nei casi consentiti. 3. Della costituzione del collegio e' dato atto in apposito verbale, da comunicare alle parti nei modi di cui all'articolo 11. 4. Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3. 5. La costituzione del collegio determina a tutti gli effetti la pendenza della lite.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 150 del regolamento si veda alle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 151, comma 4, del regolamento si veda alle note alle premesse.
|
| Art. 4. Ricusazione 1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento. 2. L'istanza di ricusazione e' proposta nei termini e forme di cui all'articolo 815, secondo comma, codice di procedura civile.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile: "Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.". - Per il testo dell'art. 151, comma 9, del regolamento si veda alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 815, comma secondo, del codice di procedura civile. "La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile (c.p.c. 134, 177), sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.".
|
| Art. 5. Tentativo di conciliazione 1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza. 2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente i modi e i termini dell'intervenuto accordo. In tal caso, salva diversa pattuizione, le spese della procedura arbitrale sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allegata in caso di conciliazione. 3. Prima della discussione della causa, e' sempre nella facolta' delle parti addivenire alla conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale. |
| Art. 6. Svolgimento del giudizio e termini 1. Qualora il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, o comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il collegio arbitrale assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti. 2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza. |
| Art. 7. Istruttoria 1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti e fissa la data per il relativo esperimento, eventualmente delegando uno o piu' arbitri. 2. Nel procedimento arbitrale regolato dal presente decreto sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Qualora venga disposta consulenza tecnica d'ufficio il collegio o, per sua delega il presidente, nomina uno o piu' consulenti iscritti nel-l'elenco previsto dal comma 6, dell'articolo 151 del regolamento e assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri consulenti tecnici. 3. Le parti hanno diritto ad assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e termini fissati dall'ordinanza istruttoria.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 151, comma 6, del regolamento si veda alle note alle premesse.
|
| Art. 8. Udienza di discussione 1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso di non ammissione delle prove dedotte dalle parti, il collegio dispone, con ordinanza comunicata alle parti, la fissazione dell'udienza di discussione. 2. All'udienza cosi' fissata il presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della quale, dopo la relazione del presidente o di altro arbitro da lui designato, i difensori delle parti illustrano oralmente le rispettive difese. 3. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attivita' istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo. |
| Art. 9. L o d o 1. Il lodo deve essere pronunciato dal collegio arbitrale entro centottanta giorni dalla data di costituzione. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici. 2. Il termine e' sospeso in caso di istanza di ricusazione degli arbitri e fino alla decisione in merito alla stessa. 3. Il termine per la pronuncia del lodo puo' essere prorogato nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 820 del codice di procedura civile. 4. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale e' effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, ai fini della esecutivita', il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5. 5. Il segretario da' comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 820 del codice di procedura civile: "Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri. Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni. Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.". - Si riporta il testo dell'art. 825, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura civile: "Art. 825. - La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma, codice di procedura civile. Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".
|
| Art. 10 Spese del procedimento 1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati. 2. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata, avuto riguardo al valore della controversia e al numero ed importanza delle questioni trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319. 3. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione co-stituisce titolo esecutivo. 4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato e' dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda. 5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia e' determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullita' o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto. 6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa. 7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle somme di cui al comma 2, salvo rivalsa fra loro.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedasi nella nota la titolo. - La legge 8 luglio 1980, n. 319, reca: "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria".
|
| Art. 11. Comunicazioni, produzioni e depositi 1. Salvo che il collegio non disponga diversamente tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. 2. Le produzioni ed i depositi di parte sono fatti presso la sede del collegio a mani del segretario, che ne rilascia apposita attestazione. |
| Art. 12. Normativa applicabile 1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 2 dicembre 2000
Il Ministro dei lavori pubblici Nesi
Il Ministro della giustizia Fassino
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 100
Nota all'art. 12: - Il titolo VIII, libro IV del codice di procedura civile reca: "Dell'arbitrato".
|
| Allegato
Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale. In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della meta'. La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, puo' incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati. La presente tariffa puo' essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.
COMPUTO DELLA TARIFFA
===================================================================== Valore della controversia ex| | art. 10 del regolamento | | arbitrale |Minimo lire| Massimo lire ===================================================================== 1) fino a L. 200.000.000 |10.000.000 |25.000.000 --------------------------------------------------------------------- | |40.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 2) da L. 200.000.001 a L. | |minimo del valore dello 500.000.000 |20.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |70.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 3) da L. 500.000.001 a L. | |minimo del valore dello 1.000.000.000 |35.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |100.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 4) da L. 1.000.000.001 a L. | |minimo del valore dello 5.000.000.000 |60.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |150.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 5) da L. 5.000.000.001 a L. | |minimo del valore dello 10.000.000.000 |90.000.000 |scaglione --------------------------------------------------------------------- | |200.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 6) da L. 10.000.000.001 a L.| |minimo del valore dello 50.000.000.000 |120.000.000|scaglione --------------------------------------------------------------------- | |300.000.000, oltre lo 0,50 | |sull'eccedenza del valore | |della causa rispetto al 7) da L. 50.000.000.001 a L.| |minimo del valore dello 100.000.000.000 |180.000.000|scaglione --------------------------------------------------------------------- | |500.000.000, oltre l'1 per 8) oltre L. 100.000.000.000 |300.000.000|mille sull'eccedenza |
|
|
|