Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 2 dicembre 2000, n. 398
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con il quale e' stato approvato il regolamento generale sui lavori pubblici di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 17 aprile 2000, le osservazioni del quale sono state in parte recepite;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con note n. 443/400/94 dell'8 maggio 2000, n. 704/400/94 del 13 giugno 2000 e n. 1080/400/94 del 21 luglio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina la procedura da seguirsi per tutte le controversie demandate al giudizio arbitrale in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici), per "regolamento" il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge, e per "capitolato generale" il capitolato generale d'appalto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici):
"Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio e' demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
presso l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei princi'pi del codice di procedura civile, e
sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della
controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della Camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la Camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo princi'pi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata.".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 32, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
vedasi nella nota al titolo.
- Si riporta il testo degli articoli 150 e 151 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1999, n.
554: (Regolamento generale sui lavori pubblici di cui
all'art. 3 della legge n. 109 del 1994):
"Art. 150 (Definizione delle controversie). - 1. Nel
caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso
prevedono che le eventuali controversie insorte tra la
stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da
arbitri, il giudizio e' demandato ad un collegio istituito
presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi
dell'art. 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra professionisti di particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte
nei cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato omette
di provvedervi, alla nomina procede il presidente del
tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di
procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte piu' diligente, gli atti
di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera
arbitrale per i lavori pubblici affinche' essa provveda
alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente
del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla
base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio
arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi
e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale,
ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve
intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale
per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la
Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge
secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di
cui all'art. 32, secondo comma, della legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della
controversia e' versato alla Camera arbitrale dalle parti,
nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di
cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Art. 151 (Camera arbitrale per i lavori pubblici). -
1. La Camera arbitrale per i lavori pubblici cura la
formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri redige il
codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento
del collegio arbitrale disciplinato dall'art. 150.
2. Sono organi della Camera arbitrale il presidente ed
il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,
e' nominato dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza
nella materia, al fine di garantire l'indipendenza e
l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorita'
sceglie il presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed
e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di
nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita'
stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle
incompatibilita' e ai divieti previsti dal successivo comma
8.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera
arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con
personale fornito dall'Au-torita'.
5. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della
Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed
avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal
consiglio della Camera arbitrale, designati dagli organi
competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche'
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali
abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori
e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di
cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della
professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi
albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie
giuridiche e tecniche con particolare competenza nella
materia dei lavori pubblici.
6. La Camera arbitrale cura altresi' la tenuta
dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti
tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i
soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti
dal comma 5, lettera c), nonche' dottori commercialisti in
possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c) e d),
nonche' al comma 6 del presente articolo, in possesso dei
requisiti di onorabilita' fissati in via generale dal
consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda
corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
8. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco
dei consulenti ha durata triennale, e puo' essere
nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del
triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli
arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte
in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non
possono espletare incarichi professionali in favore delle
parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
9. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal
codice di procedura civile, non possono essere nominati
arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato
parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato
i lavori cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che
in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere
sulle controversie stesse.
10. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico
arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio e'
determinato dal consiglio arbitrale secondo parametri
fissati in via generale tenendo conto del valore delle
controversie e della complessita' delle questioni, anche in
deroga alle tariffe professionali vigenti.
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera
arbitrale per la decisione delle controversie sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
ai sensi dell'art. 4, comma 10-quinquies della legge con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica all'unita' previsionale di base
della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici al fine del pagamento delle spese di funzionamento
della Camera arbitrale, del compenso degli organi della
Camera stessa e del compenso agli arbitri.
12. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione
dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori
pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio.".
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 32, comma 2, della legge
11 febbraio 1994 e successive modifiche, si veda nella nota
al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla
potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita'
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafla e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni ed integrazioni del
regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e'
adottato, al sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui
all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicita' dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione,
all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta
tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13,
comma 7;
f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.
14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa' di
ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalita' di progettazione e di
affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli
articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle
commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante
di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26,
comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di
rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni
ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di
cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti
alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei
lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e'
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di
lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.".



 
Art. 2.
Domanda di arbitrato
1. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 150 del regolamento, la domanda di arbitrato, da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili, deve contenere a pena di nullita' rilevabile d'ufficio la determinazione dell'oggetto della domanda con la specificazione delle somme eventualmente richieste e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
2. Entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte che intende resistervi deve nominare l'arbitro di propria competenza e proporre la propria risposta con atto di resistenza, anch'esso da notificarsi nelle forme degli atti processuali civili. Nello stesso atto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. In tal caso l'istante, entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di resistenza, puo' controdedurre proponendo a sua volta domande che abbiano titolo nella riconvenzionale del resistente.
3. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, da trasmettersi alla Camera arbitrale, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio: nuove o diverse domande, richieste di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 150, comma 2, del regolamento
si veda alle note alle premesse.



 
Art. 3.
Costituzione del collegio arbitrale
1. Effettuata la nomina degli arbitri a norma dell'articolo 150 del regolamento, nonche' il deposito in acconto, di cui all'articolo 150, comma 5, di detto regolamento, il collegio arbitrale si costituisce in prima convocazione, ad iniziativa del presidente, entro i successivi quindici giorni.
2. Il presidente designa il segretario del collegio tra il personale di cui al comma 4, dell'articolo 151 del regolamento. Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi egli permette la visione e rilascia copie nei casi consentiti.
3. Della costituzione del collegio e' dato atto in apposito verbale, da comunicare alle parti nei modi di cui all'articolo 11.
4. Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
5. La costituzione del collegio determina a tutti gli effetti la pendenza della lite.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 150 del regolamento si veda
alle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 151, comma 4, del regolamento
si veda alle note alle premesse.



 
Art. 4.
Ricusazione
1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti per i motivi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento.
2. L'istanza di ricusazione e' proposta nei termini e forme di cui all'articolo 815, secondo comma, codice di procedura civile.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura civile:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda
il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo
dell'ufficio superiore.".
- Per il testo dell'art. 151, comma 9, del regolamento
si veda alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 815, comma secondo, del
codice di procedura civile.
"La ricusazione e' proposta mediante ricorso al
presidente del tribunale indicato nell'art. 810, secondo
comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza
della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con
ordinanza non impugnabile (c.p.c. 134, 177), sentito
l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni.".



 
Art. 5.
Tentativo di conciliazione
1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza.
2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente i modi e i termini dell'intervenuto accordo. In tal caso, salva diversa pattuizione, le spese della procedura arbitrale sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allegata in caso di conciliazione.
3. Prima della discussione della causa, e' sempre nella facolta' delle parti addivenire alla conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale.
 
Art. 6.
Svolgimento del giudizio e termini
1. Qualora il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, o comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il collegio arbitrale assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti.
2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza.
 
Art. 7.
Istruttoria
1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti e fissa la data per il relativo esperimento, eventualmente delegando uno o piu' arbitri.
2. Nel procedimento arbitrale regolato dal presente decreto sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Qualora venga disposta consulenza tecnica d'ufficio il collegio o, per sua delega il presidente, nomina uno o piu' consulenti iscritti nel-l'elenco previsto dal comma 6, dell'articolo 151 del regolamento e assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri consulenti tecnici.
3. Le parti hanno diritto ad assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e termini fissati dall'ordinanza istruttoria.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 151, comma 6, del regolamento
si veda alle note alle premesse.



 
Art. 8.
Udienza di discussione
1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso di non ammissione delle prove dedotte dalle parti, il collegio dispone, con ordinanza comunicata alle parti, la fissazione dell'udienza di discussione.
2. All'udienza cosi' fissata il presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della quale, dopo la relazione del presidente o di altro arbitro da lui designato, i difensori delle parti illustrano oralmente le rispettive difese.
3. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attivita' istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.
 
Art. 9.
L o d o
1. Il lodo deve essere pronunciato dal collegio arbitrale entro centottanta giorni dalla data di costituzione. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici.
2. Il termine e' sospeso in caso di istanza di ricusazione degli arbitri e fino alla decisione in merito alla stessa.
3. Il termine per la pronuncia del lodo puo' essere prorogato nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 820 del codice di procedura civile.
4. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale e' effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, ai fini della esecutivita', il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.
5. Il segretario da' comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 820 del codice di
procedura civile:
"Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non
hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare
il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione
della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non
e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il
termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e'
sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino
alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre
procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia
stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono
prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di
centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine e'
prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto
scritto la proroga del termine.".
- Si riporta il testo dell'art. 825, commi 2, 3, 4 e 5
del codice di procedura civile:
"Art. 825. - La parte che intende fare eseguire il lodo
nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in
originale o in copia conforme, insieme con l'atto di
compromesso o con atto contenente la clausola
compromissoria o con documento equipollente, in originale o
in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nella
cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
Il tribunale, accertata la regolarita' formale del
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso
esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei
quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il
medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale e' data
notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti
nell'art. 133, secondo comma, codice di procedura civile.
Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e'
ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione,
mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale,
del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il
provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti,
provvede in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile.".



 
Art. 10
Spese del procedimento
1. Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste, stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla liquidazione delle spese di difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.
2. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata, avuto riguardo al valore della controversia e al numero ed importanza delle questioni trattate. La Camera arbitrale provvede inoltre alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319.
3. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione co-stituisce titolo esecutivo.
4. Ai fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in arbitrato e' dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia e' determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullita' o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.
6. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle somme di cui al comma 2, salvo rivalsa fra loro.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, vedasi nella nota la titolo.
- La legge 8 luglio 1980, n. 319, reca: "Compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta
dell'autorita' giudiziaria".



 
Art. 11.
Comunicazioni, produzioni e depositi
1. Salvo che il collegio non disponga diversamente tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Le produzioni ed i depositi di parte sono fatti presso la sede del collegio a mani del segretario, che ne rilascia apposita attestazione.
 
Art. 12.
Normativa applicabile
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 2 dicembre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici Nesi

Il Ministro della giustizia Fassino

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 100



Nota all'art. 12:
- Il titolo VIII, libro IV del codice di procedura
civile reca: "Dell'arbitrato".



 
Allegato

Tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.
In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della meta'.
La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto, puo' incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.
La presente tariffa puo' essere modificata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.

COMPUTO DELLA TARIFFA

===================================================================== Valore della controversia ex| |
art. 10 del regolamento | |
arbitrale |Minimo lire| Massimo lire ===================================================================== 1) fino a L. 200.000.000 |10.000.000 |25.000.000 ---------------------------------------------------------------------
| |40.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 2) da L. 200.000.001 a L. | |minimo del valore dello 500.000.000 |20.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |70.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 3) da L. 500.000.001 a L. | |minimo del valore dello 1.000.000.000 |35.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |100.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 4) da L. 1.000.000.001 a L. | |minimo del valore dello 5.000.000.000 |60.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |150.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 5) da L. 5.000.000.001 a L. | |minimo del valore dello 10.000.000.000 |90.000.000 |scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |200.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 6) da L. 10.000.000.001 a L.| |minimo del valore dello 50.000.000.000 |120.000.000|scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |300.000.000, oltre lo 0,50
| |sull'eccedenza del valore
| |della causa rispetto al 7) da L. 50.000.000.001 a L.| |minimo del valore dello 100.000.000.000 |180.000.000|scaglione ---------------------------------------------------------------------
| |500.000.000, oltre l'1 per 8) oltre L. 100.000.000.000 |300.000.000|mille sull'eccedenza
 
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