Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 21 dicembre 2000
Individuazione dei servizi complementari alla distribuzione, ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi dell' art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000;
Visto, in particolare, il punto 2.2, lettera c5) del detto testo unico che prevede la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 anche alle attivita' del settore commercio, concernenti programmi di investimenti per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese riferiti, tra l'altro, ad attivita' di "servizi complementari" alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il proprio decreto dell'8 maggio 2000 con il quale, in relazione a quanto previsto dalle citate direttive, sono state individuate alcune attivita' di servizi reali ammissibili alle agevolazioni della legge n. 488/1992 in quanto potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attivita' produttive ammissibili alle medesime agevolazioni e, tra queste, alcune che potenzialmente possono essere dirette anche allo sviluppo delle attivita' produttive del settore commercio;
Decreta:
Articolo unico
In relazione a quanto previsto dal punto 2.2, lettera c5) del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000, in merito agli interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese e, in particolare, ai servizi complementari alla distribuzione ammissibili alle agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992, si individuano le seguenti attivita':
a) attivita' svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
b) attivita' di gestione di centri commerciali;
c) attivita' degli intermediari del commercio;
d) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attivita' di:
informatica ed attivita' connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;
studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti;
pubblicita'.
I programmi da agevolare relativi alle suddette attivita' ammissibili, svolte da imprese costituite sotto forma di societa' regolari, vengono inseriti nelle pertinenti graduatorie relative alle attivita' del commercio e concorrono all'attribuzione delle relative risorse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Il Ministro: Letta
 
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