Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 21 dicembre 2000
Modificazioni al decreto 1 agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire la continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione disponga con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2408/92 ed alle conclusioni della conferenza dei servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire da parte degli Stati membri per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche dei rispettivi territori;
Visto il proprio decreto in data 1 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna;
Vista l'ordinanza del TAR Lazio, sez. terza-ter, in data 7 dicembre 2000 con la quale e' stato sospeso il predetto decreto in data 1 agosto 2000 "limitatamente al punto 2.3 Tariffe, ai fini del riesame del provvedimento";
Vista la delega conferita al presidente della regione Sardegna con nota n. 1674/AC in data 15 febbraio 2000;
Vista la nota n. 9785 in data 19 dicembre 2000 della regione autonoma della Sardegna con cui e' stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi, tenutasi a Cagliari in data 19 dicembre 2000, che, al fine di ottemperare alle statuizioni della citata ordinanza, ha modificato le conclusioni della precedente conferenza di servizi, sulla base della quale era stato adottato il citato decreto ministeriale in data 1 agosto 2000, limitatamente al punto 2.3 dell'allegato al predetto decreto ministeriale concernente l'importo delle tariffe;
Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati da ultimo dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la nota 321578/32.3 in data 21 dicembre 2000, con la quale l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate dall'intenzione dello Stato di introdurre le predette modifiche;
Decreta:
Articolo unico
1. Il punto 2.3. dell'allegato al decreto ministeriale 1 agosto 2000 in premessa citato e' sostituito come segue:
"2.3. Tariffe:
La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate deve includere una tariffa piena in classe economica senza limitazioni e una tariffa agevolata, anch'essa senza limitazioni. Entrambe non possono superare gli importi per la sola andata, comprensivi di IVA ed al netto delle tasse aeroportuali di seguito riportati:

=====================================================================
Tratta | Tariffa piena | Tariffa agevolata ===================================================================== Cagliari-Roma (e vv) | 164.350 | 65.800 Cagliari-Milano (e vv) | 214.400 | 82.400 Olbia-Roma (e vv) | 138.900 | 65.800 Olbia-Milano (e vv) | 214.400 | 82.400 Alghero-Roma (e vv) | 164.350 | 65.800 Alghero-Milano (e vv) | 214.400 | 82.400

Ogni anno gli organi competenti rivedono queste tariffe massime sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata nel semestre, del rapporto di cambio lira italiana/dollaro USA e/o del costo del carburante, le tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata.
Gli aumenti o le riduzioni interverranno esclusivamente ed integralmente sull'ammontare delle tariffe piene.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione autonoma della Sardegna il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.
L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Le tariffe agevolate nelle misure sopra specificate dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:
ai residenti in Sardegna;
agli emigrati sardi residenti fuori Sardegna;
ai disabili;
ai giovani dai 2 ai 25 anni;
agli anziani al di sopra dei 70 anni;
agli studenti universitari fino al compimento del 27o anno di eta'.".
2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
p. Il Ministro: Danese
 
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