Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 4 dicembre 2000 |
Devoluzione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.), al comune di Treia. |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la liquidazione degli enti disciolti
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore delI'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate; Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta; Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessita' di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attivita' liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttivita'; Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dal comune di Treia(Macerata), con deliberazione della giunta comunale n. 226 del 18 settembre 2000, approvata dalla regione Marche con delibera della giunta regionale n. 1981 del 25 settembre 2000, trasmessa dalla stessa regione con la nota prot. n. 12112 del 28 settembre 2000 e relativa al complesso aziendale "Santa Maria in Selva", sito nel comune di Treia, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, gia' di proprieta' della societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate; Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Treia n. 227 del 18 settembre 2000, con la quale e' stata modificata la dotazione organica per consentire l'assunzione del personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa' controllate operante presso il suddetto complesso aziendale; Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale "Santa Maria in Selva", comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, il comune di Treia e' obbligato ad assumere l'unico dipendente del ruolo unico transitorio della liquidazione operante in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo; Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Decreta: 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale "Santa Maria in Selva" sito nel comune di Treia (gia' di proprieta' della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e societa' controllate) come in premessa indicato, e' devoluto a titolo gratuito al comune di Treia. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle societa' controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo. 3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dell'unico dipendente del ruolo unico transitorio della liquidazione operante presso il complesso aziendale "Santa Maria in Selva", ai sensi della delibera della giunta comunale del comune di Treia 18 settembre 2000, n. 227, e' condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1. 4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale "Santa Maria in Selva" provvedera', direttamente e con oneri a proprio carico, il comune di Treia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2000 L'ispettore generale capo: D'Antuono |
| Allegato A
===================================================================== Comune censuario | Foglio | Particella | Ha ===================================================================== Macerata.... | 64 | 44 | 3.22.70 Macerata.... | 64 | 48 | 0.03.30 Macerata.... | 64 | 52 | 1.84.90 Macerata.... | 64 | 53 | 2.67.00 Macerata.... | 64 | 54 | 0.36.20 Macerata.... | 64 | 56 | 0.05.40 Macerata.... | 64 | 57 | 1.01.70 Macerata.... | 64 | 68 | 3.94.80 Macerata.... | 64 | 69 | 0.23.80 Macerata.... | 64 | 110 | 0.94.00 |
| Allegato B Fiat panda 750 I targa RM 39838n. Rimorchio agricolo tipo ram 50 n. 932 con cardano tg. PG00805. Rimorchio agricolo a 4 ruote tipo RA 50 tel. 14105 tg. MC00847. Rimorchio agricolo monoasse serie PT50 tel. 500091 tg. MC00892. Trattrice Fiat 680 tl. n. 40833 tg. MC18694 completa di accessori. Trattore mod. 570 dtf tel. 993008 tg. MC19646 completo di accessori. Trattore usato steyer 8160 dt turbo da hp 160 telaio n. 397353377527 tg. MC24793(e). Motocoltivatore goldoni speciallux 149 matr. 14705573 completo di accessori tg. MC24145. Pala caricatrice Fiat allis 345/b tel. 12L02608 tg. MC23662. |
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