Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA |
DECRETO RETTORALE 21 novembre 2000 |
Annullamento del decreto rettorale 10 ottobre 2000 relativo alla modificazione dello statuto. |
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IL RETTORE
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sull'autonomia delle universita', in particolare il comma 6; Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione, in particolare l'art. 20; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attivita' amministrative, in particolare l'art. 17, comma 25, e seguenti; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia ed in particolare l'art. 60 che dispone circa le modalita' di revisione dello stesso; Viste le deliberazioni assunte da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali, riuniti in seduta congiunta in data 19 luglio 2000, relative alle modifiche dello statuto di autonomia a seguito dell'emanazione di leggi statali settoriali sulle universita'; Vista la nota del MURST in data 30 ottobre 2000, prot. 2949, con la quale lo stesso non ha formulato osservazioni, dopo aver esercitato il prescritto controllo di legittimita' e di merito, ai sensi dell'art. 6 comma 9, della legge n. 168/1989; Ritenuto che nel frattempo era stato emanato il decreto rettorale n. 117 del 10 ottobre 2000, che apportava le suddette modifiche allo statuto di autonomia dell'Universita'; Accertato che, a causa di un'errata trascrizione, la copia del decreto rettorale di modifica dello statuto inviata per la pubblicazione conteneva numerosi errori materiali e non riproduceva con esattezza le deliberazioni assunte nella seduta del 19 luglio 2000 dall'organo competente; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto rettorale, 117 del 10 ottobre 2000 e' annullato. |
| Art. 2. Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia e' modificato, secondo le delibere adottate da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali nella seduta del 10 luglio 2000 e approvate implicitamente dal MURST con nota in data 30 ottobre 2000 prot. 2949, come segue: dopo l'art. 20 viene inserito un art. 20-bis del seguente tenore: scuola di specializzazione per le professioni legali: finalita' e organizzazione. 1. Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' e' istituita la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali. 2. La scuola provvede alla formazione dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. 3. L'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi sono quelli contenuti nell'allegato n. l al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 dicembre 1999 n. 537 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000. 4. Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. Le modalita' e lo svolgimento del concorso di ammissione, l'organizzazione e l'ordinamento didattico della scuola sono regolati dal decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999 e dal regolamento che in materia sara' emanato dall'Universita'. Il comma 1, dell'art. 44 "Direttore amministrativo" e' cosi' modificato: 1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Universita', ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata triennale ed e' rinnovabile anche per un periodo inferiore. Il titolo ed il comma 1, dell'art. 49 sono cosi' modificati: Articolo 49 "Coperture assicurative e patrocinio legale"; 1. L'Universita' assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa riguardo a rischi di responsabilita' gravante sui direttori di Dipartimento e strutture assimilate, sui presidi di facolta' e sui componenti il consiglio d'amministrazione, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento generale di Ateneo fissa limiti e modalita' di detta copertura assicurativa. Il titolo ed il contenuto dell'art. 53 sono cosi' modificati: Nucleo di valutazione di Ateneo; L'Universita', nell'ambito dell'amministrazione centrale, istituisce un nucleo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1, sono svolte da un organo collegiale denominato "Nucleo di valutazione di Ateneo", composto da sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa e mezzi adeguati, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 4. Il nucleo acquisira' periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmettera' un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati richiesti dal comitato stesso. 5. Il nucleo di valutazione, che risponde direttamente al rettore, e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione ed e' rinnovato ogni tre anni. Il regolamento di Ateneo detta le norme del suo funzionamento. |
| Art. 3. 1. Ai sensi dell'art. 62 dello statuto di autonomia le modifiche di cui al presente decreto entreranno in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Modena, 21 novembre 2000 Il rettore: Pallacani |
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