IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.
Vista la domanda con la quale la sig.ra Raczynska Sylwia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: 1. Il titolo di pielegniarka rilasciato il 6 giugno 1991 dall'istituto professionale per infermieri di Lodz (Polonia) alla sig.ra Raczynska Sylwia nata a Lodz (Polonia) il giorno 11 febbraio 1970 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. 2. La sig.ra Raczynska Sylwia e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2000 Il dirigente generale: D'Ari |