| Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 22 dicembre 2000 |  
| Disposizioni urgenti per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il  territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3101). |  
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                        MINISTRO DELL'INTERNO                    delegato per il coordinamento                       della protezione civile
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;  Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza   nel  territorio  della  provincia  di  Terni  interessato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000;  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre  2000 con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 2001 la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel  territorio delle regioni   Marche  ed  Umbria  interessato  dalla  crisi  sismica  del 26 settembre 1997;  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il coordinamento  della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del  30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997   n.  2887  del  30 novembre  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 286 del 7 dicembre 1998 n. 2947  del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  50 del 2 marzo 1999 n. 3094 del 10 novembre 2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  271  del 20 novembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il  ritorno  alle  normali condizioni di vita delle popolazioni della provincia  di  Terni  interessate dall'evento sismico del 16 dicembre 2000;  Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni straordinarie per favorire  la  continuazione  degli interventi urgenti a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;  Viste  le  note  della  prefettura di Vibo Valentia n. 4040/GAB. in data  14 dicembre2000,  della prefettura di Cosenza n. 4430/20.1/GAB. in  data  il dicembre  2000  con  le  quali  si chiede l'integrazione dell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000;  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;                              Dispone:                               Art. 1.  1.  Il  presidente  della regione Umbria, gia' nominato commissario delegato  ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della  provincia  di  Terni interessato dal terremoto del 16 dicembre 2000, gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e  privata,  ad  eliminare le situazioni di pericolo esistenti, e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali.  2.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma 1, il presidente della regione  Umbria  -  commissario  delegato  si  avvale delle strutture tecnico-amministrative  della  regione  e  degli  enti  locali  e del comitato   tecnico-scientifico   di   cui   all'art.   2,   comma  3, dell'ordinanza n. 2668/1997.  3.  Per  gli interventi sui beni immobili e mobili di proprieta' di soggetti  privati  danneggiati  dal terremoto del 16 dicembre 2000 si applicano  benefici  e  procedure  previsti nelle ordinanze emanate a seguito  della  crisi  sismica  iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61.  4.  Per  l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei familiari oggetto di ordinanza  sindacale  di  sgombero per inagibilita' totale o parziale dell'abitazione principale e' assegnato, fino al 31 dicembre 2001, un contributo  mensile  fino ad un massimo di L. 600.000, da erogare con la  modalita'  gia' previste dall'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.  5.  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, sono sospesi fino al  31 dicembre 2001, i versamenti di natura tributaria di pertinenza regionale  e  comunale.  La  regione  provvede, d'intesa con gli enti locali  interessati, a disciplinare le modalita' per la ripresa della riscossione   e  per  il  versamento  dei  tributi  sospesi  mediante rateizzazione senza aggravio di sanzioni o altri oneri.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Il  prefetto  di  Terni  provvede  agli interventi strettamente connessi  alla  gestione  della fase di emergenza, compresi gli oneri per  l'attivazione  dei  volontari  di  protezione  civile,  e quelli sostenuti  dagli enti locali per interventi di somma urgenza. L'onere e'  posto  a  carico  delle  risorse  di  cui all'art. 3, comma 1. Il commissario  delegato  -  presidente  della regione Umbria provvede a trasferire al prefetto la somma occorrente.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Per  gli  interventi  urgenti  di  cui  agli  articoli  1  e  2 e' assegnata alla regione Umbria la somma di lire 5 miliardi a valere sulle  disponibilita'  -  esercizio 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).  |  
|   |                                 Art. 4.  1.   Il   soprintendente   per  i  beni  ambientali,  archeologici, architettonici,   artistici   e   storici,  sub-commissario  per  gli interventi sui beni culturali della regione Umbria di cui all'art. 1, dell'ordinanza n. 2669/1997 provvede a:    attivare gli interventi di somma urgenza sui beni culturali della provincia  di  Terni  danneggiati dal terremoto del 16 dicembre 2000, utilizzando  le  risorse  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali e quelle assegnate al successivo comma 2;    predisporre  i  progetti  esecutivi per gli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato.  2.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2, e' assegnata sulla contabilita'  speciale  della  soprintendenza  per i beni ambientali, archeologici,  architettonici,  artistici  e storici la somma di lire 900   milioni.  L'onere  e'  posto  a  carico  delle  disponibilita', esercizio 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica (capo 9353 - Fondo della protezione civile).  3.  Per  gli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le  deroghe  normative  gia'  previste  nelle  ordinanze  emanate  in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nonche' alla  legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995,  n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art. 6,  comma  5,  ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21,  23,  24,  25,  28,  29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;  |  
|   |                                 Art. 5.  1. All'ordinanza n. 3094/2000, art. 1, comma 1, sono apportate alle lettere b) ed e) le seguenti integrazioni e modifiche:    lettera  b)  provincia  di  Cosenza  i  comuni  di  Amendolara  e Pietrapaola  sono  inseriti nell'elenco dei danneggiati con ordinanze di sgombero;    lettera  e)  provincia  di  Vibo  Valentia nell'elenco dei comuni senza ordinanza di sgombero sono aggiunti i comuni di Dinami, Drapia, Filadelfia, Filandari, Francica, Limbadi, Rombiolo, Spilinga, Soriano Calabro e Vazzano.  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  Il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  1, dell'ordinanza n. 2887/1998  e'  prorogato  al  31 dicembre  2001. Il conseguente onere finanziario e' posto a carico delle disponibilita' gia' trasferite ai commissari  delegati,  presidenti  delle  regioni  Marche ed Umbria e delle  disponibilita'  di  cui  all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle  leggi  finanziarie  successive,  come previsto dal comma 8, del medesimo art. 15.  2.  Il  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  non  puo' essere concesso  ai  nuclei familiari dei soggetti proprietari degli alloggi evacuati  decaduti  dal  contributo  per  la  ricostruzione  o per il recupero  degli  stessi  o  nei  confronti dei quali il contributo e' stato  revocato  oppure  non  abbiano  rispettato  i  termini  per la presentazione  o l'integrazione dei progetti o il termine per la fine dei lavori.  |  
|   |                                 Art. 7.  1.  Il  termine  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  23 marzo 1998, n. 138, e' prorogato al 31 dicembre 2001.  2. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano fino allo smantellamento dei campi containers.  3.  Il  termine  di  cui  all'art.  14  dell'ordinanza  n. 2694 del 13 ottobre  1997  e'  ulteriormente  prorogato  al  31 dicembre 2001. L'onere  e' posto a carico delle dispo-nibilita' commissariali di cui all'art.  17  dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive, modificazioni ed   integrazioni,  ovvero,  qualora  tali  disponibilita'  dovessero risultare insufficienti, a carico delle risorse previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive.  4. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n.  2947  del  24 febbraio  1999, sono ulteriormente prorogate con le stesse  modalita'  al  31 dicembre  2001.  Al  conseguente  onere  si provvede nell'ambito delle risorse stanziate dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dalle leggi finanziarie successive.  |  
|   |                                 Art. 8.  1.  Ai  soggetti  che utilizzano il contributo per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 della legge n. 61/1998, come inserito dal comma 2-quinquies dell'art. 3 della legge 13 luglio 1999,  n. 226, spetta il rimborso delle spese a loro carico dell'atto pubblico  di  trasferimento della proprieta' e quelle consequenziali. L'onere  e'  posto  a  carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni.  2.   I   comuni  provvedono  all'acquisizione  delle  aree  per  la ricostruzione  degli edifici di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2947 del  24 febbraio  1999 con i fondi messi a disposizione delle regioni Marche  ed  Umbria  utilizzando  le disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni.  |  
|   |                                 Art. 9.  1.  Per  la  realizzazione  dell'area  attrezzata di servizi per la protezione   civile  nel  comune  di  Foligno,  prevista  all'art.  3 dell'ordinanza  n.  2783  del  9 aprile  1998,  la  regione  Umbria e autorizzata  ad  utilizzare  le  risorse derivanti dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni.  |  
|   |                                Art. 10.  1.  Il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  5, dell'ordinanza n. 3028/1999  e' prorogato al 31 dicembre 2001, ed il conseguente onere, valutato   in  lire  250  milioni,  e'  posto  a  carico  dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 Fondo della protezione civile).  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 dicembre 2000                                                  Il Ministro: Bianco  |  
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