Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 22 dicembre 2000 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3101). |
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MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Terni interessato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 2001 la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria interessato dalla crisi sismica del 26 settembre 1997; Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998 n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999 n. 3094 del 10 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni della provincia di Terni interessate dall'evento sismico del 16 dicembre 2000; Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni straordinarie per favorire la continuazione degli interventi urgenti a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Viste le note della prefettura di Vibo Valentia n. 4040/GAB. in data 14 dicembre2000, della prefettura di Cosenza n. 4430/20.1/GAB. in data il dicembre 2000 con le quali si chiede l'integrazione dell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Umbria, gia' nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni interessato dal terremoto del 16 dicembre 2000, gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti, e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione Umbria - commissario delegato si avvale delle strutture tecnico-amministrative della regione e degli enti locali e del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668/1997. 3. Per gli interventi sui beni immobili e mobili di proprieta' di soggetti privati danneggiati dal terremoto del 16 dicembre 2000 si applicano benefici e procedure previsti nelle ordinanze emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61. 4. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale dell'abitazione principale e' assegnato, fino al 31 dicembre 2001, un contributo mensile fino ad un massimo di L. 600.000, da erogare con la modalita' gia' previste dall'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, sono sospesi fino al 31 dicembre 2001, i versamenti di natura tributaria di pertinenza regionale e comunale. La regione provvede, d'intesa con gli enti locali interessati, a disciplinare le modalita' per la ripresa della riscossione e per il versamento dei tributi sospesi mediante rateizzazione senza aggravio di sanzioni o altri oneri. |
| Art. 2. 1. Il prefetto di Terni provvede agli interventi strettamente connessi alla gestione della fase di emergenza, compresi gli oneri per l'attivazione dei volontari di protezione civile, e quelli sostenuti dagli enti locali per interventi di somma urgenza. L'onere e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 1. Il commissario delegato - presidente della regione Umbria provvede a trasferire al prefetto la somma occorrente. |
| Art. 3. 1. Per gli interventi urgenti di cui agli articoli 1 e 2 e' assegnata alla regione Umbria la somma di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilita' - esercizio 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). |
| Art. 4. 1. Il soprintendente per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici, sub-commissario per gli interventi sui beni culturali della regione Umbria di cui all'art. 1, dell'ordinanza n. 2669/1997 provvede a: attivare gli interventi di somma urgenza sui beni culturali della provincia di Terni danneggiati dal terremoto del 16 dicembre 2000, utilizzando le risorse del Ministero per i beni e le attivita' culturali e quelle assegnate al successivo comma 2; predisporre i progetti esecutivi per gli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato. 2. Per gli interventi di cui al comma 2, e' assegnata sulla contabilita' speciale della soprintendenza per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici la somma di lire 900 milioni. L'onere e' posto a carico delle disponibilita', esercizio 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capo 9353 - Fondo della protezione civile). 3. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le deroghe normative gia' previste nelle ordinanze emanate in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nonche' alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; |
| Art. 5. 1. All'ordinanza n. 3094/2000, art. 1, comma 1, sono apportate alle lettere b) ed e) le seguenti integrazioni e modifiche: lettera b) provincia di Cosenza i comuni di Amendolara e Pietrapaola sono inseriti nell'elenco dei danneggiati con ordinanze di sgombero; lettera e) provincia di Vibo Valentia nell'elenco dei comuni senza ordinanza di sgombero sono aggiunti i comuni di Dinami, Drapia, Filadelfia, Filandari, Francica, Limbadi, Rombiolo, Spilinga, Soriano Calabro e Vazzano. |
| Art. 6. 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 e' prorogato al 31 dicembre 2001. Il conseguente onere finanziario e' posto a carico delle disponibilita' gia' trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, come previsto dal comma 8, del medesimo art. 15. 2. Il contributo per l'autonoma sistemazione non puo' essere concesso ai nuclei familiari dei soggetti proprietari degli alloggi evacuati decaduti dal contributo per la ricostruzione o per il recupero degli stessi o nei confronti dei quali il contributo e' stato revocato oppure non abbiano rispettato i termini per la presentazione o l'integrazione dei progetti o il termine per la fine dei lavori. |
| Art. 7. 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' prorogato al 31 dicembre 2001. 2. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano fino allo smantellamento dei campi containers. 3. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere e' posto a carico delle dispo-nibilita' commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive, modificazioni ed integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilita' dovessero risultare insufficienti, a carico delle risorse previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive. 4. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, sono ulteriormente prorogate con le stesse modalita' al 31 dicembre 2001. Al conseguente onere si provvede nell'ambito delle risorse stanziate dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dalle leggi finanziarie successive. |
| Art. 8. 1. Ai soggetti che utilizzano il contributo per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 della legge n. 61/1998, come inserito dal comma 2-quinquies dell'art. 3 della legge 13 luglio 1999, n. 226, spetta il rimborso delle spese a loro carico dell'atto pubblico di trasferimento della proprieta' e quelle consequenziali. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni. 2. I comuni provvedono all'acquisizione delle aree per la ricostruzione degli edifici di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999 con i fondi messi a disposizione delle regioni Marche ed Umbria utilizzando le disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni. |
| Art. 9. 1. Per la realizzazione dell'area attrezzata di servizi per la protezione civile nel comune di Foligno, prevista all'art. 3 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998, la regione Umbria e autorizzata ad utilizzare le risorse derivanti dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni. |
| Art. 10. 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3028/1999 e' prorogato al 31 dicembre 2001, ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 Fondo della protezione civile). La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il Ministro: Bianco |
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