Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto. (Decreto rettorale n. 409/5).

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 235;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 26 ottobre 2000;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1.
All'art. 201 (finalita', organizzazione e requisiti di accesso) - Titolo VII - Facolta' di medicina e chirurgia relativo al corso di D.U. tecnico sanitario di radiologia medica al punto 2 e' aggiunto il seguente comma:
"Devono essere acquisite le conoscenze di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione europea".
 
Art. 2.
L'art. 202 del medesimo Titolo VII - Ordinamento didattico del corso di D.U. tecnico sanitario di radiologia medica viene cosi' modificato:
al punto 2 tra i settori costitutivi non rinunciabili e' aggiunto il settore F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;
alla tabella A (Obiettivi didattici, ...) secondo anno secondo semestre dopo il punto D.4 sono aggiunti i punti D.5 corso integrato di inglese scientifico, settore L18C - Linguistica inglese e D.6 corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini secondo settore F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;
alla tabella A (obiettivi didattici, ...), terzo anno, primo semestre, area E, il punto F.1 e' sostituito con E.3, il punto E.3 con E.4 e il punto E.4 con E.5;
alla tabella B, a) servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione "200 esami ecografici" sono aggiunti "25 esami MOC".
Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Perugia, 30 ottobre 2000
Il rettore: Calzoni
 
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