Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2000
Proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
Visto l'art. 9 della detta legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ed in particolare il comma 11, il quale prevede la possibilita' che il termine ivi indicato del 1 luglio 2000 per l'applicazione delle disposizioni da esso recate ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data possa essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2000, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge n. 488 del 1999;
Ritenuto che sussistono le esigenze obiettive e le difficolta' organizzative, ai sensi del suindicato comma 11 dell'art. 9 della legge n. 488 del 1999, legate alla individuazione e concreta operativita' di alcune delle modalita' di versamento del contributo unificato in argomento, per cui si rende necessario disporre la proroga del termine indicato alla medesima norma per il periodo massimo consentito di mesi dodici;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 1 luglio 2001.
Roma, 29 dicembre 2000
Il Presidente: Amato
 
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