Con regolamento comunitario in corso di pubblicazione e' stata decisa la distillazione di crisi prevista all'art. 30 del regolamento (CE) n. 1493/99 per una quantita' di 120.000 ettolitri di vini ottenuti dalla fermentazione di mosti e mosti parzialmente fermentati, idonei alla produzione dei vini D.O.C.G. Moscato d'Asti e V.S.Q.P.R.D. Asti. Potranno essere distillati i prodotti la cui produzione ha formato oggetto della dichiarazione di giacenza presentata lo scorso 7 settembre 2000 e delle prescritte dichiarazioni vitivinicole previste dal decreto ministeriale 1 agosto 1995 e successive modifiche, presentate fino alla campagna 1999/2000. Pertanto sono esclusi dalla distillazione i prodotti ottenuti nella vendemmia 2000/2001. Considerato che alla predetta distillazione puo' accedere solo il vino che sara' ottenuto dalla fermentazione di prodotti idonei ad essere trasformati in "Asti" e "Moscato d'Asti", con il presente comunicato vengono precisati gli accertamenti che devono essere svolti a tal fine, tenuto conto anche dei tempi necessari per la fermentazione di tali prodotti. Al fine di consentire la presentazione dei contratti del vino da avviare alla distillazione nei tempi prescritti (28 febbraio 2001) i produttori, definiti all'art. 41, paragrafo 1, lettera a) ii) del regolamento CE n. 1623/2000, devono presentare entro il 20 gennaio 2001 una dichiarazione preliminare del contratto di distillazione. Con la dichiarazione il produttore s'impegna a stipulare il contratto di distillazione con un distillatore "riconosciuto" entro le quantita' chieste dal produttore e/o autorizzate dall'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte o altro organo incaricato dallo stesso assessorato. Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti per la verifica delle condizioni necessarie per il successivo accesso alla misura: a) copia della dichiarazione di produzione della campagna relativa ai prodotti ottenuti che s'intendono avviare alla distillazione e fotocopie autenticate dei relativi fogli del registro di carico e scarico; b) copia autenticata dell'ultima dichiarazione di giacenza nella quale risultano i prodotti destinati ad essere trasformati in vino; c) autocertificazione di essere un produttore avente i requisiti previsti dall'art. 41 paragrafo 1, lettera a) ii) del regolamento CE n. 1623/2000; d) i volumi di mosti e mosti parzialmente fermentati, che risultano dalle precedenti lettere a) e b) e si intendono trasformare in vino da avviare alla distillazione e la quantita' di vino che in linea di principio sara' ottenuta dalla fermentazione dei predetti mosti; e) i verbali rilasciati dai Servizi antisofisticazioni vinicole (S.A.V.) della regione Piemonte istituiti ai sensi della legge regionale n. 39/1980 dai quali risulti: 1) il prelevamento di campioni dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati per ciascun vaso vinario; 2) il loro invio ad un laboratorio autorizzato; 3) la piombatura di ciascun vaso vinario dal quale sono stati prelevati i campioni; f) il certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato relativo a ciascun campione prelevato dal quale risulti che il mosto ed il mosto parzialmente fermentato possiede le caratteristiche minime previste dal disciplinare di produzione dell'Asti e del Moscato d'Asti nonche' il quadro aromatico specifico; g) la cauzione prevista dall'art. 63, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1623/2000, redatta secondo le modalita' impartite dal Ministero e dall'A.G.E.A. con apposite circolari emanate per l'attuazione della distillazione facoltativa per la presente campagna. La dichiarazione deve essere presentata, con tutta la documentazione allegata, entro e non oltre la predetta data del 20 gennaio 2001, agli uffici appositamente indicati dall'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte. L'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, in base alle dichiarazioni presentate dovra' decidere entro il 25 gennaio 2001 i quantitativi che potranno formare oggetto di contratto o l'eventuale riduzione in maniera proporzionale, tenuto conto che il quantitativo di 120.000 ettolitri non puo' essere superato. La decisione della regione dovra' essere portata a conoscenza degli interessati, al fine di consentire agli stessi la presentazione dei relativi contratti e consentire ai produttori di chiedere ai servizi antisofisticazione vinicola (S.A.V.) della regione Piemonte l'eliminazione dei sigilli e la contestuale aggiunta di litio ai mosti da destinare alla fermentazione. L'aggiunta del litio deve avvenire alla presenza di detti servizi ed in quantita' tale da garantire che nel vino ottenuto dalla fermentazione dei mosti e dei mosti parzialmente fermentati lo stesso sia presente nella misura compresa tra 5 e 10 gr. per ogni ettolitro come previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986). Di tali operazioni dovra' essere redatto apposito verbale che dovra' essere successivamente allegato al contratto. La procedura descritta, concordata con rappresentanti della regione Piemonte, costituisce elemento essenziale per la presentazione, da parte del produttore, dei contratti entro il 28 febbraio 2001 ed il presupposto per beneficiare dell'aiuto nazionale integrativo secondo le modalita' che saranno predisposte dall'A.G.E.A.. Saranno emanate successive disposizioni per la presentazione dei contratti e garantire le operazioni di controllo da parte degli organi preposti. Ad ogni buon fine si comunica che non potranno essere approvati i contratti ai quali non sia allegata la dichiarazione prescritta nel presente comunicato corredata della relativa documentazione e qualora non risulti seguita la procedura descritta. Si ricorda che ai contratti dovra' essere allegato anche un certificato di analisi dal quale risultino le caratteristiche del vino oggetto del contratto. La regione Piemonte, in conformita' alla comunicazione inviata il 20 dicembre 2000, n. 9693, vorra' provvedere ad emanare le opportune e necessarie direttive per lo svolgimento di controlli adeguati e per la presentazione delle dichiarazioni. |