Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 13 dicembre 2000 |
Trasferimento di credito dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la liquidazione degli enti disciolti
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977, n. 599, con il quale l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e' stato soppresso e messo in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti: L. 10.987.333 nei confronti del comune di Gradisca d'Isonzo per contributi gestione scuola materna; L. 46.003.197 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. per indennita' di anzianita' versate in eccedenza; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i crediti per complessive L. 56.990.530 dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione; Decreta: I crediti di cui alle premesse (L. 10.987.333 nei confronti del comune di Gradisca d'Isonzo; L. 46.003.197 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.), per complessive L. 56.990.530, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale versera' il predetto importo al citato O.N.A.I.R.C. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2000 L'ispettore generale capo: D'Antuono |
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