Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 27 dicembre 2000 |
Approvazione del regolamento del gioco denominato "Totobingol". |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 469, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giochi di abilita' previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni gioco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del predetto decreto n. 581 del 1951 il quale dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, comma 1, 14 e 16 che individuano gli atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Ministro e quelli gestionali di competenza dei dirigenti generali; Visto l'art. 13, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, a norma del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-ammini-strativo di cui agli articoli 3, comma 1 e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993; Visto l'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, n. 363, che rimette ad un decreto dirigenziale, su proposta del C.O.N.I. le disposizioni attuative del gioco, concernenti le combinazioni vincenti, la stampa e distribuzione delle schedine, le modalita' della raccolta, da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, i premi e la loro corresponsione, i rimborsi, i versamenti dell'imposta, gli aggi e le quote di prelievo, nonche' ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato "Totobingol", connesso con lo svolgimento delle partite di calcio tra squadre professionistiche, organizzate dal C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, o svolte sotto il controllo del medesimo Ente. Roma, 27 dicembre 2000 Il direttore generale: Romano |
| Allegato REGOLAMENTO DEL GIOCO DENOMINATO "TOTOBINGOL"
Art. 1. Oggetto del gioco 1. Il concorso "Totobingol" consiste nel pronosticare in unico contesto - a mezzo di apposite schede riferite alle prime sei partite di calcio, inserite in ordine, progressivo nella schedina Totocalcio, con esclusione dell'eventuale posticipo serale - il minuto primo (come definito convenzionalmente nel presente regolamento) in cui sono stati segnati e convalidati dall'arbitro i quattro primi gol e i tre ultimi gol, in qualsiasi partita gli eventi si verifichino. Le partite oggetto del concorso si svolgono in giornate di gara ufficialmente stabilite e possono essere diverse da quelle inserite nella scheda del contestuale concorso Totocalcio. 2. Alle sei partite suddette sono aggiunte altre quattro partite inserite nella schedina Totocalcio immediatamente dopo quelle indicate al comma 1, che costituiscono oggetto del gioco, ad iniziare dalla settima delle dieci complessive, solo se i gol realizzati nelle prime sei partite valide non dovessero essere sufficienti a determinare la combinazione vincente, oppure in presenza di una o piu' partite non valide. 3. Per minuto si intendono i 60 secondi successivi allo scoccare del minuto stesso. Nei pronostici 1 e 46 sono ricomprese le reti realizzate nei primi 60 secondi di ognuno dei due tempi di gioco. Qualora piu' gol vengano realizzati nello stesso minuto, agli effetti del concorso tale minuto viene preso in considerazione una sola volta. 4. Per indicare il minuto di realizzazione di un gol nel recupero del primo tempo dopo i 60 secondi successivi allo scoccare del 45o minuto e fino al termine dello stesso primo tempo, si marca il simbolo R1. Per indicare il minuto di realizzazione di un gol nel recupero del secondo tempo, dopo i 60 secondi successivi allo scoccare del 90o minuto e fino al termine dello stesso secondo tempo, si marca il simbolo R2. I pronostici a disposizione del giocatore per indicare il minuto vanno da 1 a 90. Sono previsti inoltre i pronostici R1 e R2. 5. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti, non sono influenti agli effetti del concorso. 6. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'Ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi di cui all'art. 12, abbia dichiarato non validi. Sono da ritenere parimenti non validi gli incontri il cui inizio sia stato anticipato o posticipato di oltre 30 minuti rispetto all'orario ufficiale, e quelli nei quali sia avvenuta una sospensione del gioco superiore a 30 minuti. Art. 2. Combinazione vincente 1. La combinazione vincente e' formata dall'esatta previsione di sette numeri indicanti il minuto in cui sono stati segnati i quattro primi gol e i tre ultimi gol in qualsiasi partita fra le sei delle dieci indicate dall'Ente gestore per il concorso in svolgimento. 2. Nella stessa partita sono prese in considerazione la prima e l'ultima rete, mentre non rientrano nella combinazione vincente le reti segnate tra la prima e l'ultima. 3. Se in un incontro viene realizzata una sola rete che non rientra nella combinazione vincente relativa alle prime quattro, essa potra' essere presa in considerazione quale ultima rete. Art. 3. Commissione per la determinazione delle combinazioni vincenti 1. Per ognuna delle 10 partite un cronometrista, designato dalla Federazione italiana cronometristi del C.O.N.I., provvede ad effettuare il cronometraggio dell'incontro, che risulta in sovraimpressione sulle immagini della ripresa televisiva della partita e redige verbale dal quale risulta l'esatto momento della realizzazione di ogni gol. Qualora l'arbitro sospenda l'incontro, il cronometraggio viene anch'esso sospeso per riprendere senza soluzione di continuita' all'eventuale ripresa del gioco. 2. E' istituita, con delibera del C.O.N.I., una commissione per le operazioni di determinazione della combinazione vincente, sulla base dei referti compilati dai singoli cronometristi. 3. La commissione, la cui decisione e' inappellabile, e' composta dal responsabile dell'Ufficio concorsi pronostici e scommesse sportive del C.O.N.I. o da un suo sostituto e da due esperti nominati dal C.O.N.I. di cui uno con funzioni di segretario. 4. Tutte le operazioni compiute dalla commissione di cui al comma 2 risultano da apposito verbale. Art. 4. Validita' dei concorsi e dei risultati degli eventi 1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dei risultati stabiliti e convalidati dalla commissione di cui all'art. 3. 2. Qualora durante la trasmissione televisiva di una parita avvengano interruzioni nel collegamento, tali da rendere impossibile al cronometrista di cui all'art. 3, la individuazione del minuto di realizzazione del gol che determina la combinazione vincente, l'incontro e' ritenuto non valido. Ugualmente e' ritenuto non valido l'incontro qualora l'impedimento a tale determinazione dipenda da qualsiasi altra causa di forza maggiore o da caso fortuito. Art. 5. Determinazione delle vincite 1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni minuto esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda o ad una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda o alla terza categoria le giocate nelle quali il pronosticatore abbia esattamente individuato rispettivamente 7, 6 o 5 numeri corrispondenti ai minuti di segnatura dei gol e risultanti nelle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione. 2. L'importo complessivo destinato ai premi viene diviso nel modo seguente a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, n. 363, e dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117: 40% alla prima categoria, 30% alla seconda categoria, 30% alla terza categoria. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non puo' essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due categorie vengono fuse in una sola. 3. In mancanza di giocate vincenti con 7 punti il montepremi si cumula con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti con 7 punti, la somma dei due montepremi incrementa il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e cosi' fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite con 7 punti. Nel caso in cui tale eventualita' non si verifichi nemmeno in occasione dell'ultimo concorso della stagione, il montepremi non assegnato e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. Analogamente si procede nel caso che la combinazione vincente sia costituita solamente da 6 numeri. 4. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti il montepremi si cumula con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti con 6 punti, la somma dei due montepremi incrementa il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e cosi' fino al concorso nel quale si realizzino vincite con 6 punti. Nel caso in cui tale eventualita' non si verifichi nemmeno in occasione dell'ultimo concorso della stagione, il montepremi non assegnato e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. Analogamente si procede nel caso che la combinazione vincente sia costituita solamente da 5 numeri. 5. In mancanza di giocate vincenti con 5 punti, il montepremi spettante a questa categoria e' ripartito tra le giocate nelle quali sono stati realizzati 4 punti. In mancanza di giocate vincenti con quattro punti, il montepremi sara' aggiunto a quello del concorso successivo. 6. Qualora la combinazione vincente sia costituita solamente da 4, 3, 2, 1 o 0 numeri, l'intero montepremi e' aggiunto a quello del successivo concorso. 7. Nei casi di cui all'art. 1, commi 5 e 6, e art. 4, comma 2, gli esiti del concorso sono relativi ai soli eventi validi, rimanendo inalterata la ripartizione del montepremi nelle tre categorie previste, con conseguente applicazione delle relative norme. 8. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi e' cumulato con quello del concorso successivo. Art. 6. Accettazione delle giocate 1. La partecipazione al concorso e' aperta a tutti ed implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Essa si effettua presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; puo' essere effettuata, altresi', a scelta dei partecipanti presso "ricevitori autorizzati" dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori fanno pervenire, nei termini prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell'Ente gestore direttamente o tramite persone od enti designati dall'Ente gestore stesso, anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate sono contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'Ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali. 2. La data di chiusura dei concorsi viene fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante corrisponde al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 63. Identica somma e' dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'Ente gestore. Nel caso di partecipazione al gioco attraverso carte prepagate, distribuite attraverso la rete dei ricevitori, e' riconosciuto a questi un aggio nella misura del 75% di quello riconosciuto per l'accettazione diretta. Art. 7. Caratteristiche delle schede di gioco e uso delle stesse 1. La partecipazione al concorso risulta da apposite schede distribuite dall'Ente gestore, consistenti in fogli composti da due parti (tagliandi figlia e matrice). Sulla prima sezione del tagliando figlia sono prestampati i 90 numeri (da 1 a 90) e i due simboli (R1 e R2) che sono marcati a scelta dal giocatore per indicare il minuto in cui vengono realizzati i quattro primi gol e i tre ultimi gol. Il partecipante e' tenuto a indicare sulla scheda il numero e la data del concorso. 2. Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, l'Ente gestore provvede alla stampa e alla distribuzione di apposite schede. 3. La serie dei dieci accoppiamenti e' pubblicata dall'Ente gestore su un proprio bollettino ufficiale, con l'indicazione del numero d'ordine degli incontri stessi. 4. Nella seconda sezione del tagliando figlia la macchina validatrice a seguito di lettura ottica, stampa i numeri corrispondenti a quelli marcati dal pronosticatore nella prima sezione. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrive gli stessi dati stampati sul tagliando figlia. 5. Sulla medesima scheda e' ammessa l'effettuazione di giocate singole o di giocate sistemistiche o, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando sette delle novantadue caselle corrispondenti ai minuti di svolgimento delle partite di calcio. Una giocata sistemistica si effettua invece contrassegnando 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle novantadue caselle suddette. 6. Marcando 8 pronostici lo sviluppo matematico e' di 8 giocate; 9 pronostici, 36 giocate; 10 pronostici, 120 giocate; 11 pronostici, 330 giocate; 12 pronostici, 792 giocate; 13 pronostici, 1716 giocate; 14 pronostici, 3432 giocate. 7. Nel caso di giocate effettuate presso ricevitorie all'uopo autorizzate, sono utilizzate apposite schede denominate "a caratura" composte da fascicoletti comprendenti ciascuno 5 cedole, il cui costo unitario e' pari ad un quinto del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalita' di cui all'art. 8. 8. Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 3432, salvo diversa determinazione del gestore. Art. 8. Operazioni di convalida delle schede 1. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore preme l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. I dati vengono contestualmente registrati in apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati). A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura la capsula elettronica e le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate, all'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati. 2. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformita' tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facolta' di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto ottenendo il rimborso del costo della giocata. Art. 9. Custodia dei tagliandi matrice 1. Il tagliando matrice e' separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed e' immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'Ente gestore negli archivi di cui all'art. 12. Negli stessi archivi e' conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonche' per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso. Art. 10. Accettazione telematica delle giocate 1. E' consentita la partecipazione al concorso mediante terminali in collegamento telematico rispondenti a specifiche dell'Ente. I suddetti terminali stampano i dati di gioco in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, ovvero su apposita ricevuta di gioco, stampata dalla macchina o da stampante ad essa collegata, che assolve a tutti gli effetti le funzioni del tagliando figlia. In tale ultimo caso l'effettuazione della giocata puo' avvenire anche senza l'utilizzo delle schede di concorso. I dati di convalida sono inoltre registrati nella memoria interna dei terminali e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsule-dati) da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco sono trasferiti per via telematica al/ai centro/i di raccolta, realizzati anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, e quindi, previ gli opportuni controlli, sono trasmessi telematicamente al centro di validazione del C.O.N.I. Tutti i dati pervenuti telematicamente a tale centro vengono registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, che sono consegnati alla commissione telematica, operante presso la sede del gestore per i concorsi pronostici, prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso. Art. 11. Accettazione telefonica delle giocate 1. La partecipazione al gioco puo' inoltre effettuarsi attraverso un sistema di raccolta a distanza dei pronostici, reso disponibile dall'Ente gestore anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione del servizio, mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici collegati al/ai centro/i di raccolta pertinente/i attraverso rete/i telefonica/he e di carte prepagate. Nel caso di giocate che prevedono l'utilizzo di apparecchi telefonici, al partecipante al gioco puo' essere richiesto dal/i gestore/i del servizio un corrispettivo per il servizio erogato, nell'ambito di un tetto massimo di: 1) L. 508 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi basati su risponditori automatici che non prevedono normalmente l'intervento dell'operatore; 2) L. 1000 + IVA per ciascuna giocata (giocata minima di due combinazioni), per i servizi totalmente assistiti da operatore. 2. Nel caso di giocate acquisite mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, il giocatore si deve avvalere di apposita carta prepagata contenente i seguenti codici: a) un numero identificativo della carta, in chiaro; b) un codice PIN della carta, coperto; c) un codice segreto della carta, coperto. Il costo della carta, valida due anni e non rimborsabile (ad eccezione di quanto previsto all'art. 18, comma 5), che consente il gioco di un determinato numero di combinazioni, viene stabilito dall'Ente gestore e riportato in chiaro sulla carta. Per tale sistema il/i centro/i di raccolta svolge/ono la funzione di ricevitoria/e virtuale/i, fornendo le informazioni necessarie all'effettuazione delle giocate e memorizzando le stesse su supporto a dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili. Il giocatore puo' effettuare ogni giocata, dopo aver chiamato il centro di raccolta prescelto per lo sviluppo del suo gioco, secondo modalita' operative impartite vocalmente dal centro. L'Ente gestore, attraverso il proprio centro di validazione e' telematicamente connesso con il/i centro/i di raccolta, per acquisire con modalita' on-line e registrare su dischi ottici, delle medesime caratteristiche, copia conforme dei pronostici giocati attraverso il/i centro/i di raccolta nonche' i relativi numero identificativo e codice PIN della carta; l'acquisizione e la memorizzazione della giocata, viene resa nota al giocatore attraverso la comunicazione di un numero di certificazione attribuito alla giocata stessa dal centro di validazione del C.O.N.I. Tali dischi ottici vengono consegnati alla commissione telematica di cui all'art. 10 prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso, e costituiscono a tutti gli effetti le matrici elettroniche delle giocate effettuate con tale modalita'. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura delle matrici elettroniche, viene/vengono acquisita/e, previa verbalizzazione, la/e corrispondente/i copia/e conforme/i dei dischi ottici presso il/i centro/i raccolta. Il giocatore e' tenuto a conservare scrupolosamente la carta prepagata, avendo cura di non grattare la zona protetta indicata dalla dicitura "non grattare qui". Art. 12. Deposito e custodia delle matrici 1. Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore e' istituito un apposito archivio formato da uno o piu' armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di idoneo congegno di controllo. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee e/o registrazioni elettroniche equivalenti nel medesimo archivio sono controllate e sorvegliate da apposite commissioni di zona, mentre le analoghe operazioni per le matrici elettroniche sotto forma di dischi ottici sono svolte dalla commissione telematica di cui all'art. 10. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione finanziaria che le presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione finanziaria che esercita anche le funzioni di segretario. 2. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il numero delle giocate annullate, procede alla chiusura dell'archivio e ne custodisce le chiavi. Art. 13. Individuazione e verifica delle giocate vincenti 1. Appresi i risultati degli avvenimenti formanti oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'Ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrita' dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti. 2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la combinazione vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti combinazioni vincenti. In caso di raccolta a distanza mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, la commissione telematica esegue analoga procedura, individuando, unitamente alle matrici elettroniche corrispondenti ai pronostici dichiarati vincenti, anche i numeri identificativi ed i corrispondenti codici PIN delle carte. 3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono riportate in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti. Art. 14. Bollettino ufficiale dei vincenti 1. Un bollettino ufficiale, edito a cura dell'Ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso stesso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000. 2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L. 4.000.000 sono elencati in apposito bollettino ufficiale edito a cura dell'Ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria in cui sono state effettuate le giocate. 3. Il giocatore che non abbia la possibilita' di consultare il bollettino ufficiale oppure il bollettino ufficiale di ricevitoria, e' tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami. 4. Per le giocate effettuate a mezzo telefono, il bollettino ufficiale di cui ai commi 1 e 2 pubblica i risultati del concorso, nonche', per ogni matrice elettronica dichiarata vincente, il numero identificativo ed il corrispondente codice PIN della carta. Art. 15. Reclami e azioni giudiziarie 1. Il pronosticatore che si ritenga vincitore in base ad una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, puo' chiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso, soltanto mediante presentazione di reclamo scritto. 2. A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 150.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel bollettino ufficiale o nel bollettino ufficiale di ricevitoria. 3. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 12 procede, sulla scorta delle matrici e/o dei supporti elettronici equivalenti custoditi nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti da pubblicare nel bollettino ufficiale. Provvede, altresi', alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonche' dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 13. 4. E' fatta salva l'esperibilita' dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei vincenti. Art. 16. Commissione centrale per l'esame dei reclami e per la determinazione delle quote definitive da pagare ai vincitori 1. E' istituita in Roma, presso la direzione generale dell'Ente gestore, una commissione centrale composta da un rappresentante dell'amministrazione finanziaria, che la presiede, da un rappresentante del C.O.N.I. e da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, che esercita anche funzioni di segretario. 2. Le commissioni di zona possono trasmettere alla commissione centrale i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione. Le decisioni devono essere prese entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei dati definitivi del concorso e devono essere pubblicate nel primo bollettino ufficiale immediatamente susseguente. Ogni diritto e' esercitato in giudizio innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 15. 3. La commissione centrale, sulla base degli accertamenti delle commissioni di zona, determina le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel bollettino ufficiale. Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cessera' per l'Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti. Art. 17. Determinazione delle quote e pagamento delle vincite nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale 1. Nel caso di reclami deferiti alla commissione centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi viene effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i giocatori che hanno prodotto il reclamo, il premio dei quali viene pero' accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati al comma 3 dell'art. 16, dopodiche', se nessun giudizio e' stato promosso si procede, con i criteri fissati nell'art. 5, al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso. Art. 18. Modalita' di pagamento delle vincite 1. I premi di quota unitaria non superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalita' stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L. 4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore e' tenuto a comunicare all'Ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. 2. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalita' di pagamonto dei premi sara' pubblicata nel bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente. 3. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio puo' essere disposto decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al comma 2, sempre che esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'Ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 16. 4. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, oppure dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato "elenco vincenti per ricevitorie" archiviato dalla commissione. 5. Per le giocate effettuate mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, i premi di quota non superiore a L. 20.000.000, od il cui cumulo per singola giocata non superi tale importo, sono pagati a favore e spese dell'esibitore della carta prepagata, con le modalita' stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel bollettino ufficiale. Per i premi di quota unitaria superiore a L. 20.000.000, od il cui cumulo per singola giocata superi tale importo, il vincitore e' tenuto a comunicare all'Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro della carta, (completa delle due parti) escluso qualsiasi equipollente, nonche' previa verifica dell'integrita' della zona della carta prepagata contrassegnata con la dicitura "non grattare qui" e della corrispondenza del numero segreto contenuto nella predetta zona con il numero segreto abbinato al numero identificativo della carta, registrati negli archivi magnetici del sistema. All'atto del pagamento della vincita, verra' altresi' corrisposto al giocatore il residuo credito relativo alla carta ritirata. Art. 19. Matrice mancante o non integra o non decifrabile 1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 12. 2. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice cartacea non venga rinvenuta nell'archivio, ovvero, pur rinvenuta nell'archivio, si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda, la commissione di zona procede allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 12. 3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico contenente le matrici cartacee o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa - salvo i casi di dolo o colpa grave - ogni responsabilita' tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attivita'. 4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte a distanza, sia mediante validatrici in collegamento telematico, sia mediante l'utilizzo di apparecchi telefonici, qualora non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente. 5. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico o del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attivita' rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 15. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare. 6. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13, dovesse verificarsi per causa di forza maggiore o per caso fortuito, la distruzione, totale o parziale delle matrici, dei relativi supporti elettronici e degli eventuali tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrita' dell'archivio o della sua serratura. 7. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le vincite gia' accertate e verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui all'art. 15. Art. 20. Responsabilita' del gestore e foro competente 1. La responsabilita' dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, nonche' dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attivita', ove non sia esclusa dalle presenti norme e' comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata. 2. In ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso il foro competente per territorio e' esclusivamente quello di Roma, sede dell'Ente gestore. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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