Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 7 dicembre 2000
Recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote, che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva del Consiglio 92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come rettificato dal decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del 3 maggio 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; Adotta il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
Art. 1.
1. Il presente decreto si applica al tachimetro di tutti i tipi di veicoli menzionati nell'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.
2. Tutti i veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 5 aprile 1994, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000, sono dotati di un tachimetro conforme all'allegato del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Le procedure per la concessione dell'approvazione del tachimetro di ogni tipo di veicoli a motore a due o a tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono stabilite dal decreto ministeriale 5 aprile 1994 come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000.
 
Art. 3.
1. E' riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni del presente decreto e quelle del regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in seguito denominato "regolamento n. 39 UN-ECE". nell'ultima versione adottata dalla Comunita' europea.
2. Sono accettate le omologazioni ed i marchi di omologazione rilasciati a norma del suddetto regolamento n. 39 UN-ECE nell'ambito di applicazione del regolamento stesso in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati in conformita' del presente decreto.
 
Art. 4.
1. Il decreto 5 aprile 1994 e' modificato come segue:
1) All'allegato I, al n. 45, la rubrica "Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli" e la corrispondente menzione "CONF", sono rispettivamente sostituite con la rubrica "Tachimetro" e con la menzione "DP".
2) L'allegato II e' modificato come segue:
a) al punto 4.7, la voce "Tachimetro e contachilometri si/no (1)" e' sostituita dalla voce "Tachimetro";
b) sono inseriti i seguenti punti:
"4.7.3. Fotografie e/o disegni del sistema completo;
4.7.4. Gamma delle velocita' indicate;
4.7.5. Tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro;
4.7.6. Costante tecnica del tachimetro;
4.7.7. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di trasmissione;
4.7.8. Rapporto totale di trasmissione del meccanismo di trasmissione".
3) All'allegato III, al n. 10.12. la rubrica "Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli" e la corrispondente menzione "CONF", sono rispettivamente sostituite con la rubrica "Tachimetro" e la menzione "DP".
 
Art. 5.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere da 1 luglio 2001, tranne che per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 luglio 2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 non e' consentito vietare, per motivi inerenti al tachimetro, la prima immissione in circolazione dei veicoli conformi al presente decreto.
 
Art. 6.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2000

p. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
Angelini
 
----> vedere allegato da pag. 61 a pag. 64 della G.U. <----
 
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