Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 24 novembre 2000
Riconoscimento dell'acqua minerale "Molisia", in comune di Sant'Elena Sannita, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione

Vista la domanda in data 9 dicembre 1999 con la quale la societa' F.lli Di Jorio S.n.c., con sede in Frosolone (Isernia), corso Vittorio Emanuele n. 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Molisia" che sgorga dalla sorgente "Fonte Molisia" nell'ambito del permesso di ricerca sito in localita' "Cannavina" nel territorio del comune di Sant'Elena Sannita (Isernia), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Molisia" che sgorga dalla sorgente "Fonte Molisia" nell'ambito del permesso di ricerca sito in localita' "Cannavina" nel territorio del comune di Sant'Elena Sannita (Isernia).
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico; indicata nelle diete povere di sodio".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunita' europee.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 24 novembre 2000
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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