Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 22 dicembre 2000 |
Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale. (Deliberazione n. 012). |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di Autorita' di regolamentazione per il settore postale Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva; Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorita' di regolamentazione del settore postale; Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'Autorita' di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale; Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati; Vista la documentazione presentata dalla societa' per azioni Poste italiane trasmessa in allegato alla nota prot. n. 3180 del 30 agosto 2000; Considerato che i prospetti della separazione contabile operata da Poste italiane sono stati approvati dal consiglio di amministrazione e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young; Considerato che, sulla scorta della metodologia sancita dalla direttiva 97/67/CE e del decreto legislativo n. 261 del 1999, la societa' Poste Italiane ha correttamente suddiviso i costi nelle seguenti quattro categorie logiche: costi direttamente attribuiti ai prodotti, costi diretti di produzione, costi indiretti di produzione, costi indiretti di corporate; Considerato che la societa' Poste italiane, relativamente all'esercizio 1999 i cui dati sono disponibili, ha indicato l'onere del servizio universale in 3.139 miliardi di lire; Ritenuto che tale cifra deve essere depurata delle seguenti voci in quanto non ascrivibili al servizio universale: lire 36 miliardi per invii di stampe senza indirizzo; 480 miliardi per compensazioni; che, conseguentemente, l'onere per servizio postale universale e' da fissare, relativamente all'esercizio 1999, in 1989 miliardi di lire; Tenuto conto che, in linea di massima, il fondo di compensazione, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 261 del 1999, non potra' essere attivato che dal secondo semestre 2001; Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999 prevede, a cura dell'autorita' di regolamentazione, la definizione del "numero significativo di persone" alle quali deve essere inviata la "pubblicita' diretta per corrispondenza" allo scopo di una diversificazione di detta "pubblicita'" dai comuni "invii di corrispondenza"; Considerato che l'ambito della riserva, come espressamente sancito dalla direttiva 97/67/CE e dal decreto legislativo n. 261 del 1999, deve essere fissato nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale; Delibera: Art. 1. Oggetto 1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione. |
| Art. 2. Riserva 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la riserva di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo, ai fini del mantenimento del servizio universale, comprende: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui presso sia inferiore a L. 6.000 ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi. 2. Sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche. 3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999. |
| Art. 3. Pubblicita' diretta per corrispondenza 1. Il numero significativo di persone, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e 2, comma 2, lettera p), del decreto legislativo n. 261 del 1999, e' fissato in L. 10.000 per ciascuna campagna pubblicitaria. 2. La pubblicita' diretta per corrispondenza deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il Ministro: Cardinale |
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