Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 ottobre 2000 |
Ripartizione, tra le regioni e province autonome di diritti nuovamente creati per l'impianto di 12.933 ettari di vigneti di cui al regolamento CE n. 1493/99. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinilico, in particolare l'art. 6, paragrafo 1 che stabilisce l'entita' dei diritti d'impianto nuovamente creati assegnati all'italia; Considerato che tali diritti d'impianto, compresi quelli di cui all'art. 3, paragrafo 2 del suddetto regolamento, ammontano complessivamente a 12.933 ettari; Considerato che occorre stabilire una ripartizione dei 12.933 ettari tra le regioni e le province autonome nel territorio delle quali sono presenti produzioni di vini di qualita' prodotti in regioni determinate e vini da tavola ad indicazione geografica tipica che potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria; Considerato il parere espresso durante ripetuti incontri tecnici dalle regioni e dalle province autonome a ripartire detta superficie: per il 40% sulla base dell'incidenza della superficie regionale destinata alta produzione di v.q.p.r.d. rispetto al totale nazionale e per il rimanente 60% sulla base dell'incidenza della superficie viticola regionale potenzialmente destinata alla produzione di vino (ovvero potenziale produttivo regionale comprensivo del c.d. portafoglio) rispetto al totale nazionale; Considerato il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome nella seduta del 28 settembre 2000; Decreta: Art. 1. I diritti di impianto di vigneti nuovamente creati di cui al regolamento CE n. 1493/99 e stabiliti per l'Italia in 12.933 ettari, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come di seguito riportato: regione Valle d'Aosta, Ha 9; regione Piemonte, Ha 1.293; regione Liguria, Ha 58; regione Lombardia, Ha 597; provincia autonoma di Trento, Ha 234; provincia autonoma di Bolzano, Ha 143; regione Veneto, Ha 1.367; regione Friuli Venezia - Giulia, Ha 462; regione Emilia - Romagna, Ha 1.050; regione Toscana, Ha 1.269; regione Marche, Ha 398; regione Umbria, Ha 272; regione Lazio, Ha 730; regione Abruzzo, Ha 613; regione Molise, Ha 99; regione Campania, Ha 423; regione Puglia, Ha 1451; regione Basilicata, Ha 118; regione Calabria, Ha 173; regione Sicilia, Ha 1.648; regione Sardegna, Ha 526. |
| Art. 2. Le regioni e le province autonome possono concedere diritti di nuovo impianto per la produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1493 e 3, paragrafo 9 del regolamento della Commissione, nell'ambito del quantum regionale ripartito di cui ai precedente articolo, soltanto dove hanno eseguito una valutazione dalla quale risulti che la produzione del vino di cui trattasi e' largamente inferiore alla domanda. Esse fondano tali valutazioni su criteri e dati obiettivi. Figurano tra questi dati obiettivi l'inventario del potenziale produttivo per la regione considerata o informazioni equivalenti. Le regioni tengono una registrazione di tutte le valutazioni compiute e dei criteri e dati obiettivi, nonche' dei diritti di nuovo impianto concessi per i vini di cui sia stato riconosciuto che la produzione sia largamente inferiore alla domanda. |
| Art. 3. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in duplice copia entro e non oltre il 31 marzo 2001, l'elenco dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola ad I.G.T. che, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2, hanno diritto all'autorizzazione dei nuovi impianti viticoli stabiliti dal regolamento CE n. 1493/99. |
| Art. 4. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali entro sessanta giorni dalla fine di ciascuna campagna viticola le superfici di vigneto autorizzate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento CE n. 1493/99, ovvero l'assegnazione alla riserva regionale ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento oppure l'utilizzazione ai fini della regolarizzazione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento comunitario. |
| Art. 5. L'utilizzo dei diritti d'impianto di cui al presente provvedimento puo' avvenire solamente se la regione considerata ha realizzato l'inventario del potenziale viticolo. Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 155 |
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