Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2000
Determinazione per il triennio 1999-2001 del contributo di solidarieta' di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarieta', la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1998, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1996/1998;
Ritenuta la necessita' di determinare per gli anni 1999, 2000 e 2001 la misura del contributo sopra richiamato;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:
0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unita' attive per ogni pensionato;
0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unita' attive per ogni pensionato;
1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unita' attive per ogni pensionato;
1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unita' attive per ogni pensionato;
2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unita' attive per ogni pensionato.
2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.
3. Il contributo e' corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
 
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