IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Vista la domanda con la quale la sig.ra Judka Ewa Boguslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: 1. Il titolo di Pielegniarka conseguito l'8 giugno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Limanowa (Polonia) della sig.ra Judka Ewa Boguslawa nata a Dobra (Polonia) il giorno 14 dicembre 1975, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera. 2. La sig.ra Judka Ewa Boguslawa e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2000 Il direttore del Dipartimento: D'Ari |