Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 2 novembre 2000 |
Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco e annullamento del decreto ministeriale 3 luglio 1995. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge-quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato che l'art. 9, comma 11, della citata legge-quadro nella versione non sostituita dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, stabiliva, al primo periodo, quanto segue: "Il direttore del parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non piu' di cinque anni con soggetti iscritti in un apposito elenco di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente"; Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 1993, con il quale: a) e' stato istituito, presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, l'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco; b) sono stati stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui alla precedente lettera a) ed e' stata demandata ad una commissione, composta da tre membri la valutazione dei titoli ed il giudizio di idoneita' degli interessati all'iscrizione nell'elenco di cui alla precedente lettera a); c) e' stato previsto il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la presentazione delle domande di partecipazione al giudizio di idoneita'; Visto il decreto ministeriale DEC/SCN/41 in data 14 aprile 1994, adottato in esito al giudizio di idoneita' sopra richiamato, che individua i soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di parco nazionale e dispone la loro iscrizione nell'elenco istituito con il decreto 28 giugno 1993 anch'esso in precedenza richiamato; Visto il decreto ministeriale in data 3 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 1995, con il quale: 1) e' stato assegnato un termine di giorni novanta, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per presentare ulteriori domande di partecipazione al giudizio di idoneita' di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 28 giugno 1993 sopra menzionato; 2) sono stati indicati i titoli valutabili dalla commissione nominata in applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 28 giugno 1993; 3) sono stati indicati i criteri di valutazione cui la commissione era tenuta ad informarsi ai fini del giudizio di idoneita'; Considerato che la commissione nominata per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute in esito all'avviso di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 luglio 1995 non e' mai divenuta operativa in quanto: a) il magistrato amministrativo che avrebbe dovuto presiedere la commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 dicembre 1995 non ottenne, dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, l'autorizzazione ad assumere l'incarico; b) il magistrato amministrativo indicato dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, in sostituzione di quello non autorizzato, non accetto' l'incarico; c) la commissione nominata con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 novembre 1997 venne, a causa dell'avvicendamento di altro funzionario a quello preposto alla direzione del Servizio conservazione della natura, modificata con decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 luglio 1998; d) la commissione nominata con il decreto ministeriale da ultimo citato non risulta, di fatto, mai insediatasi; Visto l'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che sostituisce il comma 11 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con il seguente: "il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli"; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, il cui art. 2, comma 26, demanda al Ministro dell'ambiente il compito di determinare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge "i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994"; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1999, con il quale e' stato istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco; Considerato che nel predetto albo sono stati iscritti, in applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, i direttori di parco in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 426 del 1998 nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994; Considerato che con il predetto decreto ministeriale 10 agosto 1999 sono stati determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e prevista, ai fini della formulazione del giudizio di idoneita', la nomina di una commissione avente diversa composizione rispetto a quella prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 giugno 1993 sopra citato; Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 luglio 1995 con il quale e' stato previsto un termine per la presentazione delle domande di partecipazione al giudizio di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco ed alla conseguente iscrizione nell'elenco previsto nell'originale versione del comma 11 dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, ha altresi', e per la prima volta, dettato i criteri di valutazione del giudizio di idoneita' vincolanti l'operato della commissione e, sempre per la prima volta, individuato i titoli di studio, servizio e scientifici considerabili ai fini dell'iscrizione nell'elenco predetto; Ritenuto, pertanto, che il decreto ministeriale 3 luglio 1995 sia illegittimo in quanto, ai fini dell'iscrizione nell'unico elenco istituito con decreto ministeriale del 28 giugno 1993, assoggetta i partecipanti al giudizio di idoneita' previsto dall'art. 1 dello stesso decreto ministeriale 3 luglio 1995 a procedura selettiva differente, con riguardo ai criteri di valutazione e dei titoli da possedersi dai partecipanti, rispetto a quella sostenuta dagli iscritti nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994; Considerato che, inoltre, la diversita' concettuale ed ontologica tra "l'elenco" di cui alla legge n. 394 del 1991 e "l'albo" di cui alla legge n. 426 del 1998 nonche' al decreto ministeriale 10 agosto 1999 che, induce a ritenere, per voluntas legis, soppresso, dalla data di istituzione dell'albo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1999, l'elenco istituito con decreto ministeriale del 28 giugno 1993 per l'iscrizione nel quale erano previsti differenti requisiti e modalita' di accesso; Ritenuto pertanto che la procedura selettiva prevista dal decreto ministeriale del 3 luglio 1995 non possa essere portata a compimento per le ragioni di fatto, giuridiche e normative sopra sintetizzate; Ritenuto, in ogni caso, di avvalersi dell'esercizio del potere di autotutela ricorrendone anche le relative ragioni di attualita' non potendo essere ulteriormente differito l'avvio della procedura concorsuale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1999; Tutto cio' premesso; Decreta: Art. 1. 1. E' annullato il decreto ministeriale del 3 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 7 settembre 1995, n. 209. 2. Sono, altresi', annullati i decreti ministeriali in data 12 dicembre 1995, 3 novembre 1997 e 30 luglio 1998 citati nel preambolo del presente decreto. |
| Art. 2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto nomina, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la commissione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 1999. |
| Art. 3. La commissione, entro quarantacinque giorni dall'efficacia del decreto di nomina, provvede a individuare i titoli di studio, di servizio e scientifici da valutare secondo le modalita' di cui all'art. 3 del comma 2 del decreto ministeriale 10 agosto 1999. |
| Art. 4. Ai componenti della succitata commissione e' altresi' riconosciuto il rimborso delle eventuali spese ed indennita' di missione. Ai fini del trattamento di missione i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale dello Stato, livello "C". Le spese per i componenti estranei all'Amministrazione graveranno sul capitolo 1871, UPB 3.1.1.0, dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'ambiente, per il corrente esercizio finanziario. |
| Art. 5. Con proprio successivo decreto il Ministro dell'ambiente provvede ad indire il bando del concorso di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1999. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2000 Il Ministro: Bordon Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 376 |
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