Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 31 ottobre 2000 |
Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parita' di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara. (Deliberazione n. 712/00/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di consiglio del 31 ottobre 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la direttiva 96/2/CE della commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali; Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' approvato con delibera n. 17/1998 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34; Vista la propria delibera n. 278/1999 - "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive"; Vista la propria delibera n. 2/00/CIR - "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000; Viste le determinazioni adottate dal consiglio nelle riunioni del 5 luglio e del 13 luglio 2000 in merito l'attuazione del principio di parita' di trattamento interno esterno e ai criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara; Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualita' dei servizi, l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due specifici procedimenti intesi a regolamentare la disciplina sulla parita' di trattamento interna ed esterna e i criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara; Considerato che, in particolare, l'Autorita' intende acquisire elementi conoscitivi relativamente alla verifica degli strumenti e delle disposizioni contabili utilizzati o utilizzabili nell'applicazione del principio della parita' di trattamento; Ritenuto che il principio di parita' di trattamento interno ed esterno e' sotteso ai criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara, l'autorita' intende indire la presente consultazione in forma congiunta; Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione; Udita la relazione del presidente; Delibera: Articolo unico 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle condizioni relative alla disciplina sulla parita' di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte nelle procedure di gara. 2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A della presente delibera e ne costituisce parte integrante. 3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/1999, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' altresi' disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bolettino ufficiale e nel sito web dell'autorita'. Roma, 31 ottobre 2000 Il presidente: Cheli |
| Allegato A
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE CONOSCITIVA DELLA DISCIPLINA SULLA PARITA' DI TRATTAMENTO INTERNA ED ESTERNA E SUI CRITERI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AI FINI REGOLAMENTARI DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA NELLE PROCEDURE DI GARA. Documento per la consultazione
L'AUTORITA' nell'ambito delle istruttorie sul rispetto della parita' di trattamento interna ed esterna e sui criteri relativi alla presentazione di offerte in gare pubbliche, ovvero della verifica del rispetto della parita' di condizioni praticate dagli operatori notificati come aventi notevole potere di mercato nei vari mercati della comunicazione, in particolare tra comparti aziendali interni destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi e comparti aziendali destinati alla offerta e commercializzazione dei servizi finali nel quadro concorrenziale generale, comparati con l'offerta a operatori in concorrenza con l'operatore notificato dei servizi intermedi prodotti dai propri comparti aziendali destinati al funzionamento della rete e alla produzione di servizi intermedi, intende acquisire elementi conoscitivi tramite pubblica consultazione. L'Autorita' inoltre intende, nell'ambito dell'istruttoria sul tema, acquisire elementi utili a comprendere a quali condizioni di autorizzazione e verifica dovrebbero essere soggette le offerte presentate da operatori, notificati e non, nella presentazione, in occasione di offerte a ""grandi clienti"", di condizioni tecnico-economiche particolarmente vantaggiose comparate con le offerte commerciali normalmente disponibili a tutta l'utenza. Nel caso di operatori notificati tale verifica ha una connessione logica con il principio e le condizioni di parita' di trattamento interno ed esterno. Alla relazione tra parita' di trattamento e offerte sconto e' dedicata una parte della presente consultazione. L'autorita', ai sensi della propria delibera n. 278/1999 recante "procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa; Invita: i soggetti licenziatari; i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di tlc; le associazioni portatrici di interessi pubblici; altri soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire all'autorita' una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse. Le comunicazioni, recanti la dicitura ""consultazione pubblica sulla disciplina delle parita' di trattamento interna ed esterna"", nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dipartimento regolamentazione centro direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli. Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazioneagcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata. In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente: 1. Il principio della parita' di trattamento e la sua rilevanza ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo. Il principio della parita' di trattamento e' uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: esso fa infatti parte dei principi armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2 della direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni. Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare del piu' generale principio di non discriminazione, e' espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente la direttiva 92/44/CE sulla fornitura di linee affittate e la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione. La non discriminazione, in questo caso, riguarda una tipologia di servizi ben precisa, ovvero la fornitura di servizi intermedi. Questo fenomeno e' particolarmente rilevante nel caso di operatori verticalmente integrati. L'effettiva applicazione del principio della parita' di trattamento rappresenta la garanzia per gli operatori concorrenti dell'operatore notificato con notevole forza di mercato di potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che tale operatore riserva alle proprie divisioni commerciali, societa' controllate e collegate. Per avere un mercato effettivamente concorrenziale e' indispensabile garantire condizioni eque e non discriminatorie a tutti i partecipanti, al fine di accrescere la disponibilita' di offerte al consumatore finale da parte di imprese in competizione. La non discriminazione, in particolare, deve aversi tra le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete dell'operatore notificato possono fare alle divisioni commerciali del medesimo operatore, e le offerte che le divisioni aziendali in carico della rete possono fare agli altri operatori licenziatari. La garanzia di applicazione del principio di parita' di trattamento rappresenta pertanto un elemento essenziale per lo sviluppo di un mercato competitivo. Qualora tale principio non risulti correttamente applicato ne deriva un danno agli operatori concorrenti dell'operatore notificato, e, in ultima istanza, ai clienti finali. E' quindi essenziale potere valutare con adeguatezza l'effettiva applicazione di tale principio. Nell'effettuare tale valutazione e' opportuno tenere conto dell'evoluzione dell'offerta nel mercato dei servizi finali, al fine di garantire che gli strumenti utilizzati dal regolatore per verificare l'effettivo rispetto del principio di parita' di trattamento siano adeguati rispetto allo sviluppo delle modalita' di offerta dei servizi finali. La finalita' del principio di parita' di trattamento consiste infatti nel fornire la garanzia di un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali. Gli strumenti oggi utilizzati dal regolatore, la separazione contabile e l'orientamento al costo, permettono di individuare le diverse componenti di costo che contribuiscono a definire i costi dei servizi intermedi e dei servizi finali e di valutarne il costo unitario. A partire da tali elementi il regolatore puo' verificare: la composizione dell'offerta di servizi destinata alle divisioni commerciali, societa' controllate e collegate dell'operatore notificato, rispetto a quella dell'offerta destinata ad operatori concorrenti; l'eguaglianza dei prezzi applicati per i medesimi servizi. Laddove tali verifiche siano effettuate con esito positivo, la parita' di trattamento dovrebbe risultare garantita. Un aspetto metodologico di rilievo per la verifica del rispetto del principio della parita' di trattamento e' rappresentato dal confronto tra retail e wholesale, nel senso che differenti strutture dell'offerta di servizi finali rispetto all'offerta di servizi intermedi possono generare notevoli complessita' nella valutazione dell'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento. In alcuni casi la verifica di tale principio attraverso gli strumenti esistenti puo' condurre di fatto a limitare le modalita' di offerta ammissibili per i servizi finali, a causa della difficolta' a verificare l'effettiva parita' di trattamento. Da tali osservazioni puo' conseguire la necessita' di un aggiornamento degli strumenti utilizzati dal regolatore. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si intendono affrontare le questioni relative alle modalita' di verifica della parita' di trattamento, alle esigenze di trasparenza verso il mercato ed al rapporto tra il principio della parita' di trattamento e l'offerta dei servizi finali. 2. La verifica della parita' di trattamento. Si richiedono commenti e risposte alle seguenti domande: 1. In che misura la verifica della corretta implementazione della separazione contabile e dell'orientamento al costo da parte dell'operatore notificato garantiscono l'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento (qualora si ritenga tale verifica non sufficiente, si prega di evidenziarne le ragioni e di indicare quali ulteriori verifiche si ritengono necessarie, indicando eventualmente gli strumenti che si ritengono utili a tal fine). 2. Quali metodologie di verifica dell'orientamento al costo dei prezzi dei servizi intermedi forniti dagli operatori notificati e' preferibile impiegare alla luce delle esperienze europee e nazionali. In particolare, quale fra i diversi modelli di contabilita' dei costi (storici, correnti, incrementali di lungo periodo) si ritiene maggiormente appropriato al fine del corretto orientamento al costo dei servizi offerti dall'operatore notificato. 3. Si ritiene che i criteri di separazione contabile definiti nella raccomandazione 98/322/EC dell'8 aprile 1998 siano sufficienti a garantire una trasparente descrizione delle diverse attivita' di un operatore notificato (qualora la risposta sia negativa, motivare ed eventualmente proporre ulteriori suddivisioni che dovrebbero essere imposte dall'autorita'). 4. Esistono, a vostro avviso, casi in cui la verifica della separazione contabile e dell'orientamento al costo (indipendentemente dagli strumenti utilizzati per tali verifiche) non sono sufficienti a garantire l'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento. Qualora tali casi esistano, si prega di illustrarli, con esempi teorici o reali, e di indicare quali altre misure siano necessarie al fine di garantire l'effettiva applicazione di tale principio. 5. Altre osservazioni sulle modalita' di verifica della parita' di trattamento. 3. Parita' di trattamento in termini di trasparenza delle informazioni contabili e accordi fra divisioni dell'operatore notificato. 1. Con riferimento agli obblighi di separazione contabile e alla necessaria attivita' di attribuzione dei costi ai diversi aggregati regolatori, quale livello informativo e' ritenuto compatibile con l'esigenza di verificare la parita' di trattamento interno/esterno. Distinguere tra le informazioni necessarie all'autorita' e quanto si ritiene debba essere reso accessibile agli operatori e al pubblico. 2. Con riferimento alla documentazione dei trasferimenti di servizi tra le unita' dell'operatore notificato, quali procedure minime sono ritenute necessarie per evidenziare i flussi interni e garantire una corretta alimentazione dei bilanci separati. 3. Quali elementi si ritiene debbano essere contenuti nelle clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali degli accordi di interconnessione fra divisioni operative e societa' controllate e collegate dell'operatore notificato. 4. Parita' di trattamento nell'offerta di servizi intermedi e offerta di servizi finali. 1. Per quali servizi intermedi, e per quali ragioni economiche e normative, si ritiene necessario procedere ad una verifica dell'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento (servizi di accesso, servizi di trasporto, servizi di interconnessione, linee affittate, ...) 2. Si ritiene che la verifica che i prezzi dei servizi finali offerti dall'operatore notificato siano orientati al costo, congiuntamente alla verifica che i prezzi dei servizi intermedi siano orientati al costo e tali servizi siano contabilmente separati in modo corretto, sia sufficiente a garantire l'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento. 3. Esistono a vostro avviso delle tipologie di offerte di servizi finali rispetto alle quali la verifica della parita' di trattamento effettuata attraverso gli strumenti attuali non permette di garantire l'effettiva applicazione del principio (per esempio: sconti a volume, offerte ""flat", offerte basate sulla banda disponibile, ...). In caso di risposta affermativa, indicare quali e rispondere alla domanda successiva. 4. Nei casi illustrati alla domanda precedente, quali modalita' di offerta di servizi intermedi (a consumo, con sconti a volume, flat, ...) si ritengono necessarie, e in quali situazioni, al fine di garantire un'equa concorrenza sul mercato dei servizi finali. 5. In caso di procedure di gara, come salvaguardare il principio di parita' di trattamento con l'esigenza dell'operatore notificato di formulare un'offerta certa entro tempi predefiniti, dato che in presenza di un'offerta alla clientela la verifica dell'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento - almeno in alcuni casi - richiede tempi non adeguati alle esigenze commerciali dell'operatore notificato, quali fra le seguenti alternative si ritengono praticabili anche al fine della tutela del mercato: a) approvazione automatica se i prezzi praticati risultano superiori ad un ""price floor"" definito ad intervalli regolari dall'Autorita'; b) inserimento, per tutti gli operatori notificati, di una clausola standard di riserva che vincoli la validita' dell'offerta all'approvazione dell'autorita' entro un ragionevole periodo di tempo; c) valutazione caso per caso, indipendentemente dai tempi necessari per effettuare la verifica; d) combinazione delle ipotesi a), b) e c) ovvero altri suggerimenti. 6. Facendo riferimento agli operatori mobili notificati quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e/o nel mercato radiomobile pubblico, quali differenze dovrebbero essere previste nella regolamentazione del concetto di parita' di trattamento, in particolare relativamente a: eventuali misure di separazione contabile/strutturale; a) trasparenza della contabilita' predisposta ai fini regolatori e dei contratti di interconnessione interni; b) offerta di prodotti innovativi di interconnessione e di accesso. Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'autorita' stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'autorita' con la massima riservatezza. Una sintesi elaborata dall'autorita' delle risultanze della consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale dell'autorita' e nel sito web dell'Autorita' stessa, all'indirizzo www.agcom.it. |
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