Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 24 ottobre 2000, n. 391
Regolamento recante norme di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'articolo 11, comma 2, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e successivamente ogni tre anni, l'amministrazione del commercio con l'estero verifica lo stato di attuazione delle stesse disposizioni apportandovi le modifiche necessarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero e le relative competenze;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla integrale sostituzione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le tabelle di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454,
concernente: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo relativamente ai
procedimenti di competenza del Ministero del commercio con
l'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 luglio 1994, n. 168.
- Il comma 2 dell'art. 11 del citato decreto n. 454 del
1994, recita: "Entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre
anni, il Ministro del commercio con l'estero verifica lo
stato di attuazione della normativa emanata e apporta,
nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni
ritenute necessarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale del Ministero del commercio con
l'estero e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
23 maggio 1994.
- Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente
l'individuazione delle unita' dirigenziali di livello non
generale del Ministero del commercio con l'estero e delle
relative competenze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 123 del 28 maggio 1999.
- Il comma 3, dell'art. 1 del citato decreto n. 454 del
1994 recita: "I procedimenti di competenza del Ministero
del commercio con l'estero devono concludersi con un
provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun
provvedimento dalle tabelle allegate che costituiscono
parte integrante del presente regolamento e che contengono,
altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa
competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il
cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle
allegate lo stesso si concludera' nel termine previsto da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel
termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
recita: "Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di
autorita' sottordinate al Ministro quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, fermo restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono
dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 1 del citato
decreto ministeriale n. 454 del 1994 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 2.
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministero del commercio con l'estero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Letta

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 129
 
Allegato


----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 24 della G.U. <----
 
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