Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 dicembre 2000 |
Autorizzazione all'esercizio della pesca, con esclusione delle draghe idrauliche, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani nei giorni 23 e 30 dicembre 2000. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 avente ad oggetto l'interruzione tecnica della pesca a strascico e a volante, nell'anno 2000, nei compartimenti marittimi di Crotone e Gallipoli"; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000 avente ad oggetto le "misure in materia di interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca nel Tirreno e nell'Adriatico"; Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festivita' del Natale e del Capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati; Considerata l'opportunita' di consentire volontariamente la pesca nei giorni 23 e 30 dicembre 2000 accompagnata dal divieto per gli stessi operatori di svolgere l'attivita' stessa in due giorni individuati nel mese di gennaio 2001 al fine di riequilibrare il maggiore sforzo di pesca; Decreta: Art. 1. 1. Con esclusione delle draghe idrauliche e' consentito l'esercizio della pesca, con qualsiasi attrezzo autorizzato sulla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani nei giorni 23 e 30 dicembre 2000. 2. Nel corso del successivo mese di gennaio 2001, e' fissato il divieto di attivita' nei giorni 8 e 15, per compensare le catture effettuate nei giorni di cui al comma 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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