L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Con esposto del 9 febbraio 2000, l'amministratore unico della Lights in the world S.r.l. segnalava a questa Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici che alcune amministrazioni comunali violavano la normativa vigente in materia di aggiudicazione delle gare di appalto nel settore della illuminazione urbana. In particolare, l'esponente denunciava che alcuni capitolati di appalto contenevano l'indicazione di specifiche tecniche, nonche' disegni di articoli per l'illuminazione pubblica riferiti a prodotti compresi nei cataloghi della ditta "Domenico Neri S.r.l.", violando il disposto di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358/1992 e dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 157/1995. Veniva allegata alla segnalazione la documentazione relativa a dieci gare esperite da nove comuni per lavori di illuminazione pubblica da cui risultava che era stato fatto richiamo a prodotti ed articoli della ditta Neri ovvero "tipo" Neri per descrivere le specifiche tecniche delle forniture; Le stazioni appaltanti segnalate dall'esponente, richieste di chiarimenti, si giustificavano richiamando "il particolare oggetto dell'appalto", costituito da prodotti di decoro da installare in contesti di particolare valore architettonico anche a completamento di precedenti interventi, per la cui piu' precisa individuazione si era ritenuto di fare riferimento a prodotti di una determinata ditta con l'aggiunta delle espressioni "o equivalente", "o similare", "tipo"; Con riferimento ai dati indicati, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici disponeva una audizione dell'esponente e del legale rappresentante della ditta Neri S.r.l. Seguiva l'acquisizione di memorie illustrative delle rispettive posizioni e la discussione orale della questione; Considerato che: Nella relazione dell'ufficio ispettivo di questa Autorita' di vigilanza si fa riferimento a nove comuni che avrebbero pubblicato bandi di gara relativi ad impianti di illuminazione pubblica contenenti riferimenti a prodotti della ditta Neri S.r.l. Il dato e' contestato dalla ditta Neri la quale, nella memoria del 26 settembre 2000, precisa di avere venduto, relativamente ai casi segnalati, suoi prodotti a ditte installatrici-appaltatrici di soli quattro dei comuni indicati dall'ufficio ispettivo; Al riguardo ritiene il consiglio della Autorita' di vigilanza di poter prescindere dall'ulteriore approfondimento della questione, dal momento che si tratta, in ogni caso, di un numero esiguo di stazioni appaltanti, le cui acquisite giustificazioni inducono ad escludere che vi sia stata una dolosa violazione della normativa, tale da configurare l'ipotesi di illecita concorrenza per cui se ne debba fare segnalazione alla autorita' competente; Va anche dato atto che la Neri S.r.l., e' azienda leader in un ristretto mercato di produttori degli articoli in ghisa per l'arredo e la illuminazione dei centri storici ed alla base della sua attivita' vi e' un continuo studio delle varie tipologie di articoli come realizzati nei secoli passati; ricerca prodromica alla rielaborazione dei modelli ed alla creazione di nuovi disegni che siano coerenti con le forme del passato ma che, allo stesso tempo, si armonizzano con i gusti e le richieste piu' recenti e, non ultimo, siano conformi alle piu' recenti esigenze e normative di carattere piu' specificamente tecnico; Va poi precisato che, in base al disposto di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nelle gare di appalto relative alle forniture ed ai servizi e' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle clausole contrattuali, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, o ottenuti mediante un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o di escludere determinati fornitori o produttori. E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di una origine o di una produzione determinata. Tuttavia, tale indicazione e' consentita quando l'oggetto della prestazione richiesta non possa essere descritto diversamente mediante specifiche tecniche precise e comprensibili per tuffi gli interessati e sempre che la stessa venga accompagnata con la dizione "o equivalente"; Analoghe prescrizioni sono poi contenute nel comma 3 dell'art. 16 del regolamento generale 21 dicembre 1999, n. 554, relativo agli appalti di lavori, secondo cui e' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o eliminarne altre o che indichino marchi brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purche' accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorche' non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili; Sulla finalita' perseguita delle indicate norme non vi e' stata sostanziale contrapposizione tra le parti, convenendo, entrambe, che le stesse sono intese ad evitare, nei pubblici appalti, l'elusione del principio della concorrenza, attraverso la previsione, nel caso di procedure di gara formalmente aperte, di clausole del bando che, richiedendo un determinato e specificato bene, di fatto finiscono per favorire il relativo produttore; Ne segue che, pur tenuto conto della specificita' del mercato degli appalti relativi alla illuminazione dei centri storici e le ragioni della Neri S.r.l., fondate sulla notorieta' del prodotto e sulla sua affidabilita' sul piano della qualita' e della rispondenza alle esigenze, anche culturali e storiche, non puo' giustificarsi, una generale deroga al principio della concorrenza, ma questo principio e' rispettato, peraltro, sia ove si individuino specifiche tecniche dell'oggetto della prestazione, sia ove si faccia, per non esser possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa e comprensibile l'oggetto stesso, espressa menzione nei bandi di gara al prodotto di una ditta, perche' seguita dall'espressione "o equivalenti"; Rimane, ovviamente, salva la valutazione in sede di accettazione del prodotto, sulla sua idoneita' specifica, valutazione rimessa alla stazione appaltante; Per le considerazioni esposte: la notorieta' di un prodotto e la sua affidabilita' non giustificano il fatto che se ne indichi in una gara di appalto il marchio o la provenienza da una ditta determinata, a meno non risulti impossibile individuarne diversamente il tipo mediante specifiche tecniche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati alla gara medesima, ma allora la indicazione del marchio o della ditta deve essere seguita dalla previsione nel bando dell'accettazione di prodotti "equivalenti". Roma, 14 dicembre 2000 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |