Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2000 |
Autorizzazione alla societa' Net Insurance S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01756). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo; Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000, recante modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999; Vista l'istanza del 30 giugno 2000, con la quale la Net Insurance S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami: 1. Infortuni; 8. Incendio ed elementi naturali, limitatamente ai rischi relativi ai fabbricati civili costituiti in garanzia ipotecaria e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonche' le successive integrazioni; Rilevata la conformita' delle norme statutarie della societa' alla vigente disciplina del settore assicurativo; Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 12 dicembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Net Insurance S.p.a.; Dispone: La Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n. l-bis, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami 1. Infortuni; 8. Incendio ed elementi naturali, limitatamente ai rischi relativi ai fabbricati civili costituiti in garanzia ipotecaria e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2000 Il presidente: Manghetti |
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