Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 13 dicembre 2000 |
Nomina del rappresentante fiscale per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione concernenti la previdenza individuale. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 47 del 2000, che disciplina le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, il quale prevede che, per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, che ha il compito di comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea e operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi che attuano forme pensionistiche individuali mediante la stipula dei contratti di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 devono nominare un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. 2. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio dello Stato di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. |
| Art. 2. 1. Per ciascuno dei contratti di cui all'art. 1, il rappresentante fiscale deve tenere un registro in cui vanno annotati le generalita' dell'assicurato, il numero progressivo, la data di decorrenza, i premi incassati e, previa comunicazione da parte del contraente stesso, l'importo di essi non dedotto dal contraente, nonche' le prestazioni corrisposte. 2. Il rappresentante fiscale deve comunicare nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, da presentare entro il termine stabilito per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, i dati dei soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto i premi relativi ai contratti di cui all'art. 1, nonche' quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per i contratti di cui all'art. 1 stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2000 Il direttore generale: Romano |
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