Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 11 dicembre 2000 |
Fissazione del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'art. 13 che prevede "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali"; Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalita' e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attivita' istruttorie; Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed altri enti locali; Considerato che a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, con il quale sono state, tra l'altro, individuate le risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, mentre si e' provveduto a trasferire alle regionia statuto ordinario gli importi stanziati per l'anno 2000, per le regioni a statuto speciale il trasferimento potra' avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, solo dopo l'adozione delle norme di attuazione degli statuti; Considerato che pertanto nelle more dell'emanazione delle norme succitate la gestione degli interventi relativi agli incentivi alle imprese nelle regioni a statuto speciale resta di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che e' tuttora in corso di definizione il provvedimento di riparto tra i vari interventi delle disponibilita' del Fondo unico per gli interventi agevolati alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accantonate sotto la voce "somme da trasferire alle regioni" e relative alla quota spettante alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano; Considerato che il provvedimento di riparto sopra citato potra' essere operante, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, soltanto nell'imminenza della conclusione dell'anno corrente; Ravvisata la necessita' di procedere alla fissazione dei termini iniziali di presentazione delle domande di cui alle regioni a statuto speciale e delle provincie di Trento e Bolzano, subordinatamente alla disponibilita' del riparto delle risorse tra i vari interventi agevolati, tra cui quelli di cui alla legge n. 140/1997; Decreta: Art. 1. 1. Le dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999, possono essere presentate o spedite dalle imprese industriali a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di ripartizione delle disponibilita' del Fondo unico per gli interventi agevolati alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accantonate sotto la voce "somme da trasferire alle regioni". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2000 Il Ministro: Letta |
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