Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 386 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 7403): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) il 31 ottobre 2000. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, VI e del comitato per la legislazione. Esaminato dalla II commissione il 28, 29, 30 novembre 2000. Esaminato in aula il 1 dicembre 2000 ed approvato il 5 dicembre 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4911): Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 7 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a e 5a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', l'11 dicembre 2000. Esaminato dalla 6a commissione il 12 e il 14 dicembre 2000. Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2000.
Avvertenza: Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina della attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 70. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2000, N. 311.
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso. 2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1. 3. L'attivita' di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.". |
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