Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 1 agosto 2000
Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
Visto in particolare l'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in cui si prevede che i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
Considerato che, ai sensi del citato art. 3-bis, i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei corsi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 marzo 2000;
Decreta:
Art. 1.
Organizzazione dei corsi
1. I corsi di formazione dei direttori generali, previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono attivati ed organizzati, con periodicita' almeno biennale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche in ambito interregionale.
2. Le regioni e le province autonome, per la realizzazione dei corsi, possono anche avvalersi della collaborazione delle universita' o di altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti nel campo nella formazione manageriale.
 
Art. 2.
Durata dei corsi
1. La durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore, e' programmata in un periodo non superiore a sei mesi con criteri di flessibilita'.
2. Le ore del corso sono proporzionalmente distribuite tra le tematiche ricomprese nella sanita' pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria.
 
Art. 3.
Contenuto dei corsi
1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l'analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane.
2. I programmi dei corsi sviluppano le tematiche riferite alle aree di sanita' pubblica; organizzazione e gestione dei servizi sanitari; gestione economico-finanziaria; risorse umane e organizzazione del lavoro. Le predette aree devono essere articolate con riferimento agli obiettivi formativi di cui al comma 1, come indicato nell'allegato al presente decreto.
3. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti ulteriori contenuti di tipo teorico, pratico od operativo ritenuti necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali.
 
Art. 4.
Metodologia didattica
1. L'attivita' didattica e' di tipo teorico, pratico e seminariale.
2. La metodologia e' di tipo prevalentemente attivo, privilegiando tecniche di formazione che prevedano il lavoro di gruppo, analisi di esperienze particolarmente significative, sviluppo di progetti applicativi.
3. La metodologia didattica prevede l'acquisizione di materiale didattico ed audiovisivo, anche con sistemi di formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet ed ausili didattici multimediali.
4. Il sistema di formazione a distanza, che puo' incidere per non oltre il cinquanta per cento delle ore di durata del corso di cui all'art. 2, assicura il monitoraggio del processo di formazione dei singoli partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle esercitazioni svolte, nonche' adeguati sistemi di controllo.
 
Art. 5.
Certificato di formazione
1. Al termine del periodo di formazione i partecipanti che abbiano seguito il numero totale delle ore previste ricevono una certificazione di frequenza del corso di formazione, comprovante il grado di acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'art. 3, comma 1.
2. La certificazione di frequenza del corso di formazione e' rilasciata da ciascuna regione o provincia autonoma sulla base delle attestazioni dei responsabili delle regioni e delle province autonome e dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno tenuto i corsi. I legali rappresentanti delle predette strutture e istituzioni, immediatamente dopo l'espletamento del colloquio finale, trasmettono, per ciascun candidato, alle regioni o province autonome per le quali hanno tenuto i corsi, l'attestazione del grado di proficua acquisizione degli strumenti e delle tecniche di cui all'art. 3, comma 1, e una dichiarazione sui giorni di effettiva frequenza al corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2000
Il Ministro: Veronesi
 
Allegato

PRINCIPALI TEMATICHE DEI CORSI REGIONALI PER DIRETTORI GENERALI

Sanita' pubblica.
Salute ed assistenza sanitaria: il ruolo dei servizi sanitari e la necessita' di interventi intersettoriali.
I rapporti fra domanda di salute ed offerta di servizi sanitari.
I principali modelli di sistema sanitario.
Le leggi sanitarie; il riordino del servizio sanitario nazionale nel decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni.
I livelli di governo del Servizio sanitario nazionale; regionalizzazione ed aziendalizzazione.
Federalismo fiscale e "federalismo sanitario".
La programmazione sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.
I livelli essenziali di assistenza: efficacia, appropriatezza, economicita' delle prestazioni e dei servizi sanitari.

Organizzazione e gestione dei servizi sanitari.
Le aziende USL e le aziende ospedaliere: l'atto aziendale e l'organizzazione interna delle aziende; l'autonomia imprenditoriale; il sistema di governo nelle aziende sanitarie.
Integrazione fra assistenza primaria ed assistenza ospedaliera; l'integrazione socio-sanitaria.
Organizzazione della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Il sistema dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori. Stili di direzione e di comunicazione aziendale.

Gestione economico-finanziaria.
Forme di finanziamento delle aziende USL e delle aziende ospedaliere.
La quota capitaria ponderata.
Remunerazione dei soggetti erogatori: il pagamento a prestazione e per funzioni assistenziali.
Negoziazione e gestione del budget.
Sistemi di controllo di gestione, interni ed esterni.
Contabilita' economico-finanziaria e contabilita' analitica.
Acquisto dei beni e servizi; appalti pubblici.

Risorse umane ed organizzazione del lavoro.
Il personale del S.S.N.: principali disposizioni normative di fonte comunitaria, nazionale e contrattualistica.
Selezione e valutazione della dirigenza.
Autonomia e responsabilita' dei dirigenti sanitari.
Il rapporto esclusivo; organizzazione e gestione dell'attivita' libero professionale intramuraria.
La formazione permanente ed il sistema dei crediti formativi.
La "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego: applicabilita' al personale del S.S.N.
Principali elementi del rapporto di lavoro: costituzione ed estinzione; struttura del rapporto; sanzioni e procedure disciplinari; trattamento economico e retribuzione accessoria.
Compiti e funzioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e dell'ARAN; contrattazione nazionale, decentrata ed integrativa.
La responsabilita' civile, penale. amministrativa, disciplinare e contabile.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone