Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita' e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresi', lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare quelle gia' esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 2:
- I testi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4,
secondo comma, 9 e 18 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale".
"Art. 3. - E' compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese".
"Art. 4. - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, una
attivita' o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della societa'".
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione".
"Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.".



 
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.
 
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, puo' consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale.
 
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita' da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredita', donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonche', per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.
 
Art. 5.
(Donazioni ed eredita')
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalita' giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalita' previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.



Nota all'art. 5, comma 2:
- I testi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile
sono i seguenti:
"Art. 2659 (Nota di trascrizione). - Chi domanda la
trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
del titolo, una nota in doppio originale, nella quale
devono essere indicati:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche'
il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo
quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa'
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l'indicazione, per queste ultime e per le societa'
semplici, anche delle generalita' delle persone che le
rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la
data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita'
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si
riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.
2826, nonche' nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma
4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a
quest'ultima disposizione.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del
diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne
deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale
menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la
condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine e'
scaduto".
"Art. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di
morte). - Chi domanda la trascrizione di un acquisto a
causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato
dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della
successione e una copia o un estratto autentico del
testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con
le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di
nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il
vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a
questo spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la
forma e la data del medesimo, il nome del pubblico
ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le
indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti
alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato
dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la
sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a
norma dell'art. 692.".



 
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, e' conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
 
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
 
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali
e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attivita' in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonche' la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresi' annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri e' condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.



Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attivita'.
2. Nei registri devono essere iscritti altresi' le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
 
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarieta' sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalita' entro sessanta giorni.
 
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, e' istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per piu' di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attivita' di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
 
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attivita' associative nonche' di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilita' sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.



Nota all'art. 12, comma 2:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.



 
Art. 13.
(Fondo per l'associazionismo)
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
 
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalita' di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 15.
(Collaborazione dell'ISTAT)
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
Art. 16.
(Rapporti con l'Osservatorio nazionale
per il volontariato)
1. L'Osservatorio svolge la sua attivita' in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarieta' sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.



Nota all'art. 16, comma 1:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante:
"Legge-quadro sul volontariato", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. Il testo
dell'art. 12, e' il seguente:
"Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per gli affari sociali, e'
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per
far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il fondo
per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1.".



 
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione
del CNEL)
1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".
3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), e' inserito il seguente:
"I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.



Note all'art. 17, commi 2 e 3:
- La legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante: "Norme
sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n.
3.
- Si riporta il testo dell'art. 2, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e' composto di esperti rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive
in numero di centoventuno, oltre al presidente secondo la
seguente ripartizione:
I) dodici esperti, qualificati esponenti della
cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:
a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;
b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio
dei Ministri;
I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
dei quali, rispettivamente, cinque designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;
II) novantanove rappresentanti delle categorie
produttive di beni e servizi nei settori pubblico e
privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei
lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei
lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle
imprese.
2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti e'
articolata in modo da garantire quella dei lavoratori
dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare
riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle
assicurazioni, nonche' della pubblica amministrazione. Dei
quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque
rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri
intermedi.
3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi'
composta:
a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
b) cinque rappresentanti degli artigiani;
c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti;
d) quattro rappresentanti delle cooperative di
produzione e di consumo.
4. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta:
a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della
pesca;
b) quattordici rappresentanti dell'industria;
c) sette rappresentanti del commercio e del turismo
in modo che sia comunque assicurata una adeguata
rappresentanza al settore del turismo;
d) otto rappresentanti dei servizi in modo che sia
comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori
del trasporto, del credito e delle assicurazioni;
e) un rappresentante dell'IRI;
f) un rappresentante dell'ENI;
g) un rappresentante dell'EFIM.0
5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4,
con particolare riferimento ai settori dell'industria e del
trasporto, e' garantita la presenza delle imprese a
partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.".
Nota all'art. 17, comma 4:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge 30 dicembre
1986, n. 936, e' il seguente:
"Art. 4 (Procedura di nomina dei rappresentanti delle
categorie produttive). - 1. Nove mesi prima della scadenza
del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri da' avviso di tale scadenza e dei
termini di cui al presente articolo, con pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale,
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti
delle categorie produttive di cui all'art. 2.
2-bis. I rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le
designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta
giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce
l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le
organizzazioni designanti.
4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle
organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del
medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate.
5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire
tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il
grado di rappresentativita', con particolare riguardo
all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture
organizzative, alla consistenza numerica, alla loro
partecipazione effettiva alla formazione e alla
stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali
di lavoro e alle composizioni delle controversie
individuali e collettive di lavoro.
6. Analoga documentazione, a tutela dei propri
interessi, possono fornire, entro i successivi trenta
giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni
controinteressate.
7. Il ricorso e' deciso, udite le parti, entro
quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche alle imprese a carattere nazionale a gestione
pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le
quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della
rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli
interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi
necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di
rappresentativita' nel settore di appartenenza, con
particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice
occupazionale.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si
applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM,
le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi
deliberanti, nonche' ai rappresentanti dei liberi
professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli
ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in
volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10. I membri del CNEL, di cui al presente articolo,
sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.".



 
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessita', assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
 
Art. 19.
(Flessibilita' nell'orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attivita' istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
 
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari
degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
 
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.



Nota all'art. 21, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Imposta
sugli spettacoli", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 2.
Il testo dell'art. 3, comma 3, e' il seguente:
"3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di
cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o
associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi
associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo
quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita';
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o
contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta
all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita';
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti
riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.".



 
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) e' aggiunta la seguente:
"i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)";
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)";
b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge";
c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.



Note all'art. 22, comma 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, 65,
110-bis, 113 e 114, come modificati dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei
mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo, Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis).
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 da detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito.
3. per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella setessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.
Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di
universita' e di istituti di istruzione universitaria, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data
di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
legge giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e
di esposizioni, che siano di rilevante interesse
scientifico o culturale, delle cose anzidette per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono
essere autorizzati, previo parere del competente comitato
di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei
redditi;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro per
importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento
del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
3. (Abrogato).
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
ammesse in deduzione.".
"Art. 110-bis (Detrazioni d'imposta per oneri). -
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del
suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis del comma 1
dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione chi i
predetti oneri non siano deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si
e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo
nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di
un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.
Art. 113 (Societa' ed enti commerciali). - 1. Per le
societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, eccettuate le societa'
semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le
disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei
profitti e delle perdite relativo alla gestione delle
stabili organizzazioni e delle altre attivita' produttive
di redditi imponibili in Italia (30/m).
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo sono determinati secondo le disposizioni del
titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle
lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 10 e, per quote
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento
e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643. Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1,
terzo periodo (30/n).
2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis. Si
applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1,
ultimo periodo.
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle
societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a
norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso le disposizioni
del comma 2.
4. Per le societa' di tipo diverso da quelli regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1
e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.
Art. 114 (Enti non commerciali). - 1. Il reddito
complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a
formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma
1 dell'art. 10 e l'imposta di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si
applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo
periodo.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis), e i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non
siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica
la disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo.
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato
attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 109.
2-bis. Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di
fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza
scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette
alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per
l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1, legge 29 giugno
1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo
comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al
vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui
all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le
erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di
esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e ricerche
aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di
destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del
presente comma, senza la preventiva autorizzazione del
Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal
reddito. Il Ministro dell'ambiente da' immediata
comunicazione ai competenti uffici tributari delle
violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni;
dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a
decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei
relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a), effettuate per sostenere
attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca
e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte
degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della
medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di
inedificabilita' in base ai piani di cui all'art. 5 della
stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo
le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a
favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti agli
scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate
dai beneficiari e siano rispettati i termini per
l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni.
Detti termini possono essere prorogati una sola volta
dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai
beneficiari



 
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.



Nota all'art 23, comma 1:
- Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
1995, n. 65, supplemento ordinario.



 
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o piu' progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalita' istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.



Nota all'art. 24, comma 2:
- Il testo dell'art. 2751-bis del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa'
od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole
e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti.".
Nota all'art. 24, comma 3:
- Il testo del secondo comma, lettera c), dell'art.
2777 del codice civile e' il seguente:
"c) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e 5.".



 
Art. 25.
(Messaggi di utilita' sociale)
1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilita' sociale ricevuti dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".



Nota all'art. 25, comma 1:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136. Il testo dell'art. 3
e' il seguente:
"Art. 3 (Messaggi di utilita' sociale e di pubblico
interesse). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico
interesse, che la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla
trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal
presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due
per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno
facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per
passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti
l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione
per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma
1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e
dalle disposizioni relative alla comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per
finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere
messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel
computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel
computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal
presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi
non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per
ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria.
Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente;
qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di
comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non
puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di
listino ufficiale indicato dalla concessionaria.".
Note all'art. 25, comma 2:
- La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme
in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 17 aprile
1975.
- Si riporta il testo dell'art. 6, come modificato
dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 qui pubblicata:
"Art. 6. - Sono riservati dalla societa'
concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non
inferiori al 5 per cento del totale delle ore di
programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle
ore di programmazione radiofonica, distintamente per la
diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed
ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni
associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali,
alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli
enti e alle associazioni politiche e culturali, alle
associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionale ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi
di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.
Per le testate dei giornali quotidiani che non siano
organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna della
stampa.
La sottocommissione permanente per l'accesso,
costituita nell'ambito della commissione parlamentare,
procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme
stabilite dalla commissione stessa, all'esame delle
richieste di accesso, delibera su di esse, determina il
tempo di trasmissione complessivamente riservato
all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla
ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi.
Le norme emanate dalla commissione parlamentare devono
ispirarsi:
a) all'esigenza di assicurare la pluralita' delle
opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale
ed informativo delle proposte degli interessi;
c) alle esigenze di varieta' della programmazione.
La sottocommissione stabilisce le modalita' di
programmazione, sentita la concessionaria.
Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso
ricorso da parte del richiedente alla commissione
parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati
devono designare la persona responsabile, agli effetti
civili e penali, del programma da ammettere alla
trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla
concessionaria il contenuto del programma stesso.
I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera
manifestazione del loro pensiero, osservare i principi
dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare
quelli relativi alla tutela della dignita' della persona
nonche' della lealta' e della correttezza del dialogo
democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita'
commerciale.
I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare
il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi
della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria
secondo norme ed entro limiti fissati dalla commissione
parlamentare per soddisfare esigenze minime di base".



 
Art. 26.
(Diritto all'informazione ed accesso
ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.



Nota all'art. 26, comma 1:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. Il testo
dell'art. 22 e' il seguente:
"Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla commissione di cui all'art. 27.".



 
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei
giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse
dell'associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalita' generali perseguite dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalita' di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi' ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Nota all'art. 27, comma 2:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 241 del
1990, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento".



 
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonche', in collaborazione con la Commissione delle Comunita' europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
 
Art. 29.
(Norme regionali
e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
 
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attivita' previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attivita' mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attivita' contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco puo' concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attivita' turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attivita' le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.



Nota all'art. 31, comma 1:
- Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante
"Legge-quadro sul volontariato", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1991, n. 196.
Nota all'art. 31, comma 2:
- La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante
"Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991.
- Il testo dell'art. 3, comma 4, e' il seguente:
"Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 4. Sulla
base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma
3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
regioni, sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale
- fissano periodicamente criteri e parametri atti a
determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili
nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono
fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
conto anche del reddito della popolazione residente e di
quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini
di consumo extradomestico".



 
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento
delle attivita' sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;".
3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonche' ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attivita' sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.



Nota all'art. 32, comma 1:
- Per il titolo della legge n. 266 del 1991, si veda in
nota all'art. 31, comma 1.
Note all'art. 32, comma 2:
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina
delle concessioni e delle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o
istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle
unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti
ecclesiastici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
170 del 24 luglio 1986.
- Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella
emanata con il decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale;
b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale. Le concessioni e le
locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
non superiore al 10 per cento di quello determinato,
sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o
statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma
precedente devono prevedere la assunzione, da parte del
concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione
ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo
Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'
degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di
qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile
oggetto della concessione faccia parte del demanio
artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo
le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. Con decreto del Ministro delle finanze e' nominata
una commissione composta da due rappresentanti del
Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla
direzione generale del demanio che la presiede, da un
rappresentante del Ministero del tesoro e da due
rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali. La commissione esamina le richieste di
concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle
presentate da soggetti che curano le raccolte museali,
bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora
proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione
della rilevanza dell'attivita' concretamente svolta, la
commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti
di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entita' delle
opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si
impegna ad eseguire.
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una
porzione dell'immobile per finalita' diverse da quelle di
cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di
tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il
competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
in comune commercio.
5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta
per sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei beni per
usi governativi.
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la
locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la
risoluzione, Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di subconcessione o sublocazione
ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di
immobili statali che fanno parte del demanio artistico,
storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio
esclusivo di attivita' religiosa. di assistenza, di
beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di
regole monastiche.".
Nota all'art. 32, comma 3:
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 1994.
"Art. 32 (Beni patrimoniali e demaniali). - 1. A
decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni
patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati,
sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore,
rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un
coefficiente pari a 2, 5 volte il canone stesso, salvo
quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dal gennaio 1995 i canoni annui per i
beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso
abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga
alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati
rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente
pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non
superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il
canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di
imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di
lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente
comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del
canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione,
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3
dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I
soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere
il canone determinato sulla base dei predetti decreti
ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello
derivante dall'applicazione del presente comma.
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli
alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o
alle persone gia' a carico, e finche' mantengano i
requisiti per essere considerati tali, di pubblici
dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non
superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e
fondazioni con finalita' culturali, sociali, sportive,
assistenziali e religiose senza fini di lucro, nonche' ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, individuate con apposito decreto del
Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nonche' i beni
patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti
autonomi case popolari, gia' assoggettati al regime
dell'equo canone.
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2
hanno effetto dal gennaio 1995, indipendentemente dalla
data di scadenza dei rapporti in corso.
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate
ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive,
gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione
del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
6. (Abrogato).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le superfici destinate ad attraversamento
di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed
insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo
intercluso, sono soggette al pagamento di un canone
meramente ricognitorio.
8. A decorrere dal gennaio 1995 i canoni annui per i
beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni
sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore,
determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei
beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di
mercato, fatti salvi gli scopi sociali.".
Nota all'art. 32, comma 4:
- Il testo del decreto ministeriale 2 aprile 1968 reca
"Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765".



 
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, Il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 159):
Presentato dall'on. Corleone il 9 maggio 1996.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 18 giugno 1996, con pareri delle
commissioni V, VI, VII, VIII e XII.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
14, 20, 27 maggio; 18 settembre 1997, 18, 19 febbraio 1998;
5 maggio 1999; 29 marzo; 31 maggio; 20 giugno 2000.
Relazione scritta presentata il 17 luglio 2000 (atto n.
159-285-577-1167-2674-3300-3969/A - relatore on. Soda).
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
redigente, il 18 luglio 2000.
Presentazione del testo degli articoli il 18 luglio
2000 (atto n. 159-285-577-1167-2674-3300-3969-A/RED -
relatore on. Soda).
Esaminato dalla I commissione, in sede redigente, il 19
luglio 2000.
Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 2000 in un
testo unificato con gli atti nn. 285 (Scalia); 577 (Lua' ed
altri); 1167 (Di Capua e Chiavacci); 2674 (Massidda ed
altri); 3300 (Errigo) e 3969 (Galeazzi ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4759):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'8 settembre 2000 con pareri delle
commissioni 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 11a, 12a, giunta
affari Comunita' europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
10 e 18 ottobre 2000.
Assegnato nuovamene alla 1a commissione, in sede
redigente, il 25 ottobre 2000.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede redigente, il
25 ottobre 2000.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 26
ottobre 2000 (atto n. 4759/RED-relatore sen. Andreoli).
Esaminato in aula e approvato l'8 novembre 2000.
 
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