Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2000, n. 295
Testo del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000), coordinato con la legge di conversione 21 dicembre 2000, n. 382 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Contributo finanziario
1. E' autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalita' di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto. (( 2-bis. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto. ))
 
Art. 2.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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