Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 8 novembre 2000
Parziale modifica al decreto ministeriale 2 maggio 2000, recante criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale. Aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1991, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2000, recante la modificazione e l'integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale, entrato in vigore l'11 luglio 2000, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1999, in particolare l'elenco dei codici ISTAT, parte integrante del decreto stesso, atti a classificare le aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche;
Viste le recenti determinazioni della Telecom Italia S.p.a. di non avvalersi in futuro, per la realizzazione dei servizi tecnico-ausiliari, del sistema della convenzione diretta con le aziende del settore, ma di procedere all'applicazione delle opere attraverso l'indicazione di apposite gare di appalto;
Visto che la stessa Telecom Italia S.p.a. ha ulteriormente e consistentemente ridotto il budget di lavoro assegnato, per l'anno 2000, alla maggior parte delle stesse aziende;
Considerato che, conseguentemente, tali decisioni stanno producendo l'aggravamento della gia' precaria situazione occupazionale nel settore delle installazioni telefoniche;
Ritenuta, per le considerazioni che precedono, la necessita' di procedere ad una parziale modificazione del citato decreto ministeriale 2 maggio 2000, specificamente per la parte concernente i criteri di cui ai punti 1) e 2), nonche' i casi di esclusione di approvazione dei programmi di crisi aziendale, con riferimento alle aziende sopra individuate e limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino e non oltre il 31 dicembre 2001;
Decreta:
Sulla base delle motivazioni recate in premessa, ed a parziale modifica del decreto ministeriale 2 maggio 2000, ai fini dell'approvazione di programmi di crisi aziendale presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dalle aziende individuate dall'elenco dei codici ISTAT, parte integrante del decreto ministeriale 11 gennaio 1999, non trovano applicazione, limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino e non oltre il 31 dicembre 2001, i criteri di cui ai punti 1) e 2), nonche' i casi di esclusione di cui al sopra richiamato decreto ministeriale 2 maggio 2000.
Istanze di riesame avverso provvedimenti di reiezione delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, adottati successivamente all'11 luglio 2000, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 maggio 2000, saranno valutate secondo i criteri di parziale modifica di cui al presente provvedimento.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2000
Il Ministro: Salvi Registrato alla Corte dei conti il 1o dicembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 212
 
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