Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni in materia di regolamenti dei Fondi comuni di investimento mobiliare

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 28 novembre 2000 e' stata riconosciuta ai fondi comuni di investimento "armonizzati" costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la possibilita' di redigere il regolamento di gestione in forma semplificata, secondo le disposizioni indicate negli allegati 1 e 2.
 
Allegato 1
REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO Premessa.
Il presente documento contiene indicazioni sulla redazione del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento armonizzati, allo scopo di semplificarne struttura e contenuti cosi' da renderne piu' agevole la fruizione (comprensione e confrontabilita') da parte di tutti i suoi destinatari.
Il regolamento non deve contenere previsioni gia' contenute in norme primarie o secondarie. Esso si compone di tre parti, tra le quali vanno evitate ripetizioni:
a) la scheda identificativa del prodotto;
b) le previsioni relative alle caratteristiche del prodotto;
c) le clausole generali.
La parte a) (Scheda identificativa) contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo.
La parte c) (Clausole generali) contiene la disciplina comune ai diversi fondi ("prodotti"), come si ricava dall'esperienza fin qui maturata. Si e' evitato di riprodurre le disposizioni gia' contenute in norme vigenti. Eventuali, eccezionali e limitate deroghe alle disposizioni contenute in tale parte possono essere realizzate espungendo la disposizione modificata e riportandola nella parte b).
La parte b) (Caratteristiche del prodotto) e' destinata ad accogliere i tratti distintivi del fondo o famiglia di fondi oggetto del regolamento, e dunque le disposizioni relative alla politica di investimento ed ai "ricavi" e "costi" dell'operazione.
A fini istruttori, dovra' essere fornita alla Banca d'Italia evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte c), e inserite nella parte b).
A) Scheda identificativa
Il presente regolamento si compone di tre parti:
a) scheda identificativa;
b) caratteristiche del prodotto;
c) clausole generali.
Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.
| fondo/i comune/i di investimento
| armonizzato/i aperto/i
Denominazione e durata dei fondi | denominato/i ... ---------------------------------------------------------------------
|La durata del/i fondo/i è fissata
| al ....salvo proroga ---------------------------------------------------------------------
| Indicare la denominazione della
| società, la sede legale e il
| numero di iscrizione all'albo;
|indicare anche gli altri indirizzi
| rilevanti (ad es. indirizzo url Società di gestione del risparmio | del sito Internet della società) ---------------------------------------------------------------------
| Indicare la denominazione della
| società, la sede legale e il
| numero di iscrizione all'albo;
|indicare anche gli altri indirizzi
| rilevanti (ad es. indirizzo url
(eventuale) Società promotrice | del sito Internet della società) ---------------------------------------------------------------------
| Denominazione, sede, numero di
| iscrizione all'albo ed eventuali
|dipendenze e succursali presso le
|quali sono disponibili i prospetti
| contabili del/i fondo/i e sono
|espletate le funzioni di emissione
| e rimborso dei certificati;
|indicare anche gli altri indirizzi
| rilevanti (ad es. indirizzo url
Banca depositaria | del sito Internet della banca) ---------------------------------------------------------------------
| Indicare il/i quotidiano/i nel/i
|quale/i viene pubblicato il valore
| della quota nonché altre fonti
| dove è possibile rilevare il
| valore della quota (ad es. sito Periodicità di calcolo del valore |Internet della società di gestione
della quota e quotidiano/i di |etc.); indicare la periodicità con
riferimento per la pubblicazione |la quale viene calcolato il valore
del suo valore nonché delle |della quota specificando i giorni eventuali modifiche regolamentari | di valorizzazione

B) Caratteristiche del prodotto
Il presente regolamento si compone di tre parti:
a) scheda identificativa;
b) caratteristiche del prodotto;
c) clausole generali.
Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore. 1) Politica di investimento del fondo.
Indica la tipologia del fondo, le finalita' (obiettivi di investimento, orizzonte temporale: breve/medio/lungo periodo, rischi, ecc.), l'oggetto e le politiche di investimento (criteri di ripartizione degli investimenti, con particolare riguardo alla natura degli strumenti finanziari e altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio del fondo, alla valuta di denominazione, ecc.). 2) Proventi, risultati della gestione e modalita' di ripartizione.
Indica i criteri relativi alla determinazione dei proventi ovvero dei risultati della gestione (se si tratta di fondo ad accumulazione o a distribuzione) e le eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione. 3) Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del fondo.
Stabilisce le spese a carico del fondo e la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione del risparmio, alla banca depositaria ecc. nonche' degli oneri a carico dei partecipanti. 4) Sottoscrizione, rimborso ed operazioni di passaggio fra fondi.
Stabilisce le modalita' della sottoscrizione e del rimborso delle quote (ad esempio: piani di accumulo; rimborsi programmati; le modalita' dell'operazione di passaggio fra fondi); stabilisce i casi eventuali in cui le operazioni di rimborso possono avvenire con modalita' diverse da quelle ordinarie. Indica le modalita' di adesione, le caratteristiche e il funzionamento dell'eventuale abbinamento del fondo ad un conto corrente bancario. Disposizioni eventuali. 5) Compiti della societa' promotrice e compiti della societa' gestore
(se diversa dalla societa' promotrice).
Definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti e i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo (al riguardo deve essere precisato che indipendentemente dalla ripartizione dei compiti tra i due soggetti, la societa' promotrice e il gestore sono comunque responsabili in solido nei confronti dei partecipanti). 6) Indica eventuali, eccezionali disposizioni che derogano alle clausole generali indicate nella parte c).
C) Clausole generali
Il presente regolamento si compone di tre parti:
a) scheda identificativa;
b) caratteristiche del prodotto;
c) clausole generali.
Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore. 1) Partecipazione al fondo:
1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote puo' avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla banca depositaria (qualora la societa' elegga domicilio presso quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
5. Il giorno di riferimento e' il giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta e' quello riconosciuto dalla banca ordinante. Le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potra' essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovra' coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE, ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significativita' internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi con la stessa valuta riconosciuta dalla banca depositaria ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota applicato alla sottoscrizione.
13. La partecipazione al fondo non puo' essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento. 2) Quote e certificati di partecipazione.
1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento dei corrispettivi.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante puo' sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facolta' della banca procedere - senza oneri per il fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante che lo ritenga utile puo' chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comportera' la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovra' sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, e' ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonche' il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto puo' essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre trenta giorni dal giorno di riferimento. 3) Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti.
1. L'attuazione della politica di investimento spetta al consiglio di amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilita', puo' conferire deleghe, conformemente alle previsioni statutarie ed alle disposizioni di vigilanza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalita' di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria.
3. La sostituzione della SGR puo' avvenire per impossibilita' sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attivita' ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione puo' essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalita' tali da evitare soluzioni di continuita' nell'operativita' del fondo. 4) Spese a carico della SGR.
1. Sono a carico della SGR tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con la commercializzazione delle quote e con la scelta degli investimenti.
2. Tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei partecipanti o dei fondi sono a carico della SGR. 5) Valore unitario della quota e sua pubblicazione.
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicita' indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determinera' il valore unitario della quota e provvedera' alla sua divulgazione sul/i quotidiano/i indicato/i nella scheda identificativa. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 6) Rimborso delle quote.
1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso puo' essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale puo' essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
le generalita' del richiedente;
il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.
5. Il valore del rimborso e' determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non e' prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso e' determinato in base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verra' eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. La SGR provvede, tramite la banca depositaria, al pagamento dell'importo nel piu' breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda e' pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
8. La SGR ha facolta' di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
9. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto. 7) Modifiche del regolamento.
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare e' pubblicato mediante avviso sul/sui quotidiano/i indicati nella scheda identificativa.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR o della banca depositaria, ovvero che interessi la caratterizzazione del fondo o incida sui diritti patrimoniali dei partecipanti sara' sospesa per i centottanta giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi gia' sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonche' per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione gia' stipulati.
3. La SGR potra' richiedere alla Banca d'Italia termini ridotti di efficacia nei casi in cui cio' sia funzionale al buon funzionamento del fondo e non contrasti con l'interesse dei partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrera' dalla data di pubblicazione delle modifiche sul/i quotidiano/i di cui sopra, sara' stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati e' inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta. 8) Liquidazione del fondo.
1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso e' stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
in caso di scioglimento della SGR;
in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attivita' di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi;
2. La liquidazione del fondo viene deliberata dal consiglio di amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'organo di vigilanza. La liquidazione avverra' secondo le seguenti modalita':
a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo, deve essere pubblicato sul/i quotidiano/i indicato/i nella scheda identificativa, per almeno tre volte a distanza di una settimana;
b) a partire dalla data della delibera di scioglimento cessa ogni ulteriore attivita' d'investimento e l'emissione ed il rimborso delle quote sono sospesi;
c) a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui alla lettera a) la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del collegio sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal consiglio di amministrazione e portato a conoscenza dell'organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
d) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli amministratori, attribuendo a ciascuna quota un valore pari al rapporto fra l'ammontare delle attivita' nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
e) la societa' incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilita' delle operazioni di liquidazione nonche' alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione illustrativa di accompagnamento restano depositati e affissi presso la SGR e la banca depositaria nonche' pubblicati nel/i quotidiano/i di cui alla Scheda identificativa, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ogni partecipante potra' prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
g) la banca depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
h) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento, rimangono depositate presso la banca depositaria in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalita' dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
i) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato al precedente punto h) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f).
 
Allegato 2 1) Procedura di approvazione dei regolamenti semplificati.
La domanda di approvazione del regolamento e' presentata - secondo la vigente procedura - dalla SGR alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, specificando che si tratta di regolamento semplificato.
Alla domanda sono allegati:
a) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformita' del regolamento allo schema semplificato;
b) copia del regolamento e della delibera di approvazione del competente organo aziendale. Nel caso in cui la societa' non abbia apportato modifiche alle "clausole generali" queste ultime possono non essere inviate;
c) nel caso in cui la societa' abbia apportato modifiche - che dovranno essere limitate e circoscritte con precisione - alle "clausole generali", nel testo trasmesso devono essere chiaramente evidenziate le parti modificate (come specificato in premessa, le eventuali, eccezionali modifiche alle clausole generali comportano che la parte modificata andra' espunta dalle clausole generali e riportata in apposito articolo delle caratteristiche del prodotto);
d) nel caso in cui il fondo sia promosso e gestito da due o piu' SGR distinte, copia delle convenzioni stipulate tra loro nonche' delle delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle predette societa';
e) accettazione dell'incarico da parte della banca che svolgera' funzioni di depositaria del fondo. 2) Termini di approvazione.
L'approvazione del regolamento semplificato del fondo e' comunicata dalla Banca d'Italia alla SGR istante entro:
a) venti giorni dalla data di ricezione della domanda per i regolamenti che riproducono integralmente il testo delle "clausole generali", senza alcuna deroga;
b) quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda per i regolamenti che prevedono limitate, eccezionali deroghe alle clausole generali.
L'approvazione si intende comunque rilasciata se la stessa non sia stata negata con provvedimento motivato entro i suddetti termini.
La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata direttamente alla filiale competente ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla filale medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r.
In tutti i casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo schema semplificato o la documentazione prodotta risulti incompleta il termine di silenzio-assenso e' interrotto.
Dell'interruzione del termine viene data comunicazione alla SGR. Quest'ultima dovra' apportare le necessarie modifiche al testo o redigere un regolamento secondo i criteri ordinari. I tempi di approvazione di tale regolamento saranno quelli previsti dall'art. 39, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
Il regolamento e' compatibile con quello semplificato nelle ipotesi in cui lo schema adottato riproduca integralmente quello di riferimento per quanto concerne sia la struttura del regolamento sia le singole disposizioni.
Con riferimento alle modifiche che possono essere apportate alle "clausole generali", le stesse dovranno essere limitate nel numero e nella portata (e' ad esempio compatibile prevedere che le quote di partecipazione al fondo possono essere emesse solo per un numero intero di esse).
Considerata la novita' della materia, nell'intento di agevolare la redazione del nuovo schema regolamentare, le SGR potranno chiedere alla Banca d'Italia ogni eventuale chiarimento, anche sottoponendo il testo del regolamento prima della delibera di approvazione da parte del competente organo aziendale. 3) Modifiche dei regolamenti semplificati.
Le modifiche al regolamento semplificato sono soggette ad approvazione della Banca d'Italia, secondo i termini indicati al precedente paragrafo.
Allo scopo di rendere piu' efficiente la procedura di approvazione delle modifiche apportate al regolamento semplificato, la SGR:
a) inoltra alla Banca d'Italia - oltre alla delibera dell'organo aziendale competente - le sole parti del regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente e accompagnate dalle motivazioni sottostanti l'intervento;
b) qualora le variazioni influiscano sulla politica di investimento del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, illustra gli indirizzi strategici entro i quali deve essere inquadrata la richiesta di modifica del regolamento.
A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento (la parte terza "clausole generali" del regolamento andra' trasmessa solo nelle limitate ipotesi in cui sia stata modificata). Tale invio, da effettuare prima della pubblicazione delle modifiche introdotte, e' accompagnato dall'attestazione di conformita' del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato in allegato, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche. 4) Fondi con regolamenti gia' approvati.
Le SGR che intendano trasfondere nel nuovo schema il regolamento di gestione di un fondo armonizzato gia' approvato, inoltrano apposita domanda alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, specificando che si tratta di "trascrizione del regolamento di gestione del fondo armonizzato ... (indicare il nome del fondo): regolamento semplificato". La trascrizione non comporta novazione.
Alla domanda sono allegati:
a) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformita' del regolamento allo schema semplificato;
b) copia del regolamento di gestione del fondo e della delibera di approvazione da parte dei competenti organi aziendali. Nel caso in cui la societa' non abbia apportato modifiche alla parte terza (clausole generali) questa potra' non essere trasmessa;
c) copia del regolamento di gestione vigente;
d) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla piena equivalenza del nuovo testo con il precedente.
In fase di prima applicazione del nuovo schema, le SGR avranno cura di dilazionare opportunamente le trascrizioni dei regolamenti approvati in un congruo arco temporale.
In particolare, il passaggio allo schema semplificato non deve generare modifiche al contenuto disciplinare del regolamento. Tale questione assume particolare rilevanza con riferimento alla parte b) "caratteristiche del prodotto", nella redazione della quale si dovra' tendere a riprodurre le dizioni presenti nel testo precedente.
 
Allegato
Modifiche apportate al regolamento del fondo
SGR
Data di pubblicazione delle modifiche
Disposizioni aventi eventualmente efficacia differita rispetto alla data di cui sopra

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Articoli del regolamento | Data di efficacia

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