Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 11 dicembre 2000 |
Modalita' per il rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per il personale di custodia delle case mandamentali soppresse. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 34, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che prevede la soppressione delle case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno; Visto l'art. 34, comma 2, della legge n. 265 del 1999, secondo il quale: "Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse puo' essere inquadrato, a richiesta dei singoli, negli organici dei comuni da cui dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata n vigore della predetta legge e ove non inquadrato viene posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilita', e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale delle case mandamentali soppresse"; Visto il citato art. 34, comma 2, della legge n. 265 del 1999, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalita' del rimborso a favore dei comuni degli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale sostenuti per il personale delle case mandamentali soppresse e della relativa certificazione da parte degli enti interessati; Ritenuto che il rimborso previsto dall'art. 34, comma 2, della legge n. 265 del 1999, debba essere corrisposto in riferimento agli oneri economici e previdenziali sostenuti per il personale di custodia delle case mandamentali soppresse precedentemente e successivamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, comunque per il solo periodo compreso dal 21 agosto 1999 al 21 agosto 2001, come peraltro gia' indicato dal Ministero della giustizia con la circolare n. 085793 del 16 maggio 2000; Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani; Decreta: Art. 1. 1. Ai comuni sedi di case mandamentali soppresse anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' corrisposto da parte del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della predetta legge, un rimborso pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale di custodia gia' in servizio presso le predette case mandamentali. 2. Il rimborso di cui al comma 1, e' corrisposto per gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale del personale gia' in servizio presso le case mandamentali soppresse in attesa di transitare negli organici dei comuni o per il quale siano state attivate le procedure di disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il rimborso e' corrisposto sino al completamento delle procedure di inquadramento e di mobilita' e comunque per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 21 agosto 1999. 3. Il rimborso non e' corrisposto ove il comune, gia' sede di carcere mandamentale, percepisce o ha percepito allo stesso titolo e per i periodi indicati all'art. 2, comma 1, un contributo da parte del Ministero della giustizia. In caso di parziale copertura degli oneri da parte del Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno provvede al rimborso della parte residua. A tale fine gli enti interessati forniscono specifica dichiarazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2. |
| Art. 2. 1. Il rimborso di cui all'art. 1 e' corrisposto, sulla base di dati consuntivi, per i seguenti periodi: a) 21 agosto 1999 - 31 dicembre 2000; b) 1o gennaio 2000 - 21 agosto 2001. 2. Per l'attribuzione del rimborso di cui all'art. 1, i comuni trasmettono, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione da redigere secondo il modello di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale attestano l'entita' degli oneri sostenuti nei periodi di cui al comma 1, per il trattamento economico e previdenziale del personale di custodia delle case mandamentali soppresse per i quali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, non hanno ricevuto alcun contributo da parte del Ministero della giustizia. 3. I comuni trasmettono il certificato degli oneri sostenuti per il periodo di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 28 febbraio 2001, per la successiva attribuzione del rimborso entro il 31 maggio 2001. Per gli oneri relativi al periodo di cui alla lettera b) del comma 1, i comuni trasmettono il certificato entro il 30 settembre 2001, per la successiva attribuzione del rimborso entro il 31 dicembre 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2000 Il Ministro: Bianco |
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