Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 16 novembre 2000 |
Abilitazione all'istituto "Scuola adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler di Milano" ad istituire ed attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |
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IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'articolo 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; VISTA la legge 9 maggio 1989, n 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione; VISTO l'articolo 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto regolamento; VISTA l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento; VISTA l'istanza presentata dall'istituto "Scuola adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler di Milano" con sede in Milano; VISTO il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000; VISTO il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature ed ha altresi' formulato la valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dal predetto istituto, da cui risulta che gli spazi disponibili a destinazione comune sono sottodimensionati rispetto ai predetti standard minimi;
DECRETA:
Art. 1
1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto "Scuola adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler di Milano" e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento. La predetta autorizzazione e' subordinata alla condizione risolutiva che entro 120 giorni dalla data del presente decreto gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni comuni individuate con il parere indicato nelle premesse. 2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e' pari a 15 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2000
Il capo del Dipartimento: D'ADDONA |
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