Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 24 novembre 2000, n. 340
Ripubblicazione del testo della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", corredato delle relative note.

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 novembre 2000, n. 340, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione) 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge. 2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princi'pi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi. 4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione"; c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare"; d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso; e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies; f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse"; g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese: legge 29 dicembre 1993, n. 580; decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581"; h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti"; i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione"; l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente: "98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia: legge 25 gennaio 1994, n. 82; decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274"; m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie". 5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu' di un triennio," sono soppresse. 6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"; b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato; c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici"; e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:"; f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata; g) l'articolo 8 e' abrogato; h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse; i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54); l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti: decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; legge 13 maggio 1997, n. 132; legge 8 luglio 1998, n. 222". m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse; n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5); o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti: "7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi. 7-ter) Debito pubblico. 7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture". 7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni". 8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare: a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni; b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.



Note all'art. 1.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e successive modificazioni, reca "delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
"Art. 20: - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi
piu' elevati dei benefi'ci conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti
negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi
collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e
contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
Universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di
cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
della costituzione della Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari di cui all'articolo 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie
di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi
che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4,
comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie
modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i
criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si trascrive il testo dell'art. 117, primo comma,
della Costituzione:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, supplemento ordinario, reca "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento locale". Si trascrive il testo dell'art. 7
del medesimo decreto legislativo:
"Art. 7. (Regolamenti) - 1. Nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l'esercizio delle funzioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis della
sopracitata legge n. 59 del 1997, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della sopracitata
legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui
all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Secondo
periodo soppresso].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la Regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Si riporta l'allegato 1 alla sopracitata legge n. 59
del 1997, e successive modificazioni, come modificato dalla
presente legge:
Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata
e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello
Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti
dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25,
sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del
1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un
contributo per le spese di gestione degli uffici
giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26.
3.[Soppresso]
4.[Soppresso]
5.[Soppresso]
6. Presa in consegna di immobili e compiti di
sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per
autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. [Soppresso]
10. Procedimento di concessione per la distribuzione
automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1971, n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di
impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di
informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6,
modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo
44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione
abusiva di suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 7 dicembre
1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti
da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio
1927, n. 824;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private, di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione
all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di
liberalita' da parte di associazioni o fondazioni, nonche'
di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5
e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa di
pubblica utilita' e altre procedure connesse:
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
19. Procedimento per l'erogazione e per la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
20. [Soppresso]
21. Procedimento di concessione di beni demaniali
marittimi nel caso di piu' domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di
condanna e risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909,
n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermita',
concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata
ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da
parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli
organi collegiali degli enti pubblici non economici in
materia di approvazione dei bilanci, di programmazione
dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei
regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali,
di modifica della struttura amministrativa e della
dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
legge 11 marzo 1988, n. 67;
legge 9 marzo 1989, n. 88;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43, articolo 14, comma 14;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i
contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione
di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27.[Soppresso]
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di
pensione e per la ricostruzione delle pensioni di
competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4
della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle
norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da
parte di cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e
indennita' di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di
collaborazione per attivita' didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario
scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di
idoneita' con esclusione degli esami di maturita' e di
diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150;
dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192
all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di
ammissione, revisione, promozione, idoneita', compimento e
diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione
degli esami di maturita' e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio
e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato
civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
37. [Soppresso]
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca
corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di
diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6,
commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce
rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490,
articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla
Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di
ricerche per il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.
164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40
(Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanita').
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e
agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e
le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi
finanziamenti, con determinazione di forme, modalita' e
limiti dei medesimi finanziamenti e della proprieta' dei
risultati, nonche' per incentivare la ricerca,
l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree
del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
legge 1 marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti
industriali e per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione
di additivi alimentari e per la conservazione delle
sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. [Soppresso]
46. Procedimenti relativi alla produzione e
commercializzazione dei presi'di sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialita' medicinali di
automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione
di presi'di medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo
unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1986, n. 128.
49.[Soppresso]
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei
fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. [Soppresso]
52. [Soppresso]
53. [Soppresso]
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore
dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. [Soppresso]
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il
finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria
siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo
6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei
centri commerciali all'ingrosso e dei mercati
agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. [Soppresso]
62. Procedimenti per la concessione di contributi per
la promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla
legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per
la realizzazione di progetti-pilota nel settore
agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione
europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali
in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti
alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad
istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a
promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento
dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di
contributi per la cooperazione nei Paesi in via di
sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. [Soppresso]
72. Procedimenti di concessione di contributi per
l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale
degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
1978, n. 56.
75. [Soppresso]
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio
marittimo utilizzati per finalita' turistiche, ricreative e
per la realizzazione e la gestione di attivita'
commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle
relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
registri in materia di attivita' commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
legge 1 marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilita' da
parte della Commissione provinciale di vigilanza per i
locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e
acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e
margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. [Soppresso]
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e
contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo, alla
commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
legge 17 gennaio 1994, n. 7;
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi
elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. [Soppresso]
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini
previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di
Cassa integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
di solidarieta':
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi
avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. (Soppresso).
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e
cancellazione dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di
documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al
funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e
cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di
installazione, di ampliamento e di trasformazione degli
impianti:
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392.
98. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di
autoriparazione:
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 387.
98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di
pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni,
licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare
esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini,
officine, laboratori destinati alla produzione ed alla
vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi
commercio, arte, industria o mestiere:regio decreto 12
febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. (Soppresso).
101. (Soppresso).
102. (Soppresso).
103. (Soppresso).
104. (Soppresso).
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni
edilizie e di altri atti di assenso concernenti attivita'
edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
(articolo 4).
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di
lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. (Soppresso).
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27
luglio 1991.
110. (Soppresso).
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi
sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi
destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
legge 14 febbraio 1987, n. 40;
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito
dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in
materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30
marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68
alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato
di agibilita':
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione
infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e
alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed
esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. (Soppresso).
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15
luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993,
n. 207.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario, e successive modificazioni reca "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica". Si riporta il
testo del comma 22 dell'articolo 39 della medesima legge,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
(Omissis).
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, (soppresse) di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad
un massimo di cinquanta unita', appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca
Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
. Si riporta il testo dell'articolo 3 della medesima legge
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e
delle procedure). - 1. Nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' costituito il Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito
denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le
modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni,
(parole soppresse) rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra
soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di
elevata professionalita' nei settori della redazione di
testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione
di impatto delle norme, della analisi costi-benefi'ci, del
diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della
linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione,
dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche
pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo
non possono superare il limite di 12 unita'.
2. Ai lavori del Nucleo puo', altresi', partecipare,
per l'amministrazione direttamente interessata dal
provvedimento in esame, un rappresentante designato dal
Ministro competente.
3. (Abrogato).
4. Ai componenti del Nucleo e' corrisposto un compenso
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
5. Il Nucleo e' assistito da una segreteria tecnica,
composta da un contingente di personale pari a 40 unita',
oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza
organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unita' del predetto
personale si procede con le procedure di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20
unita' e, in sede di prima applicazione della presente
legge, tutte le 40 unita' previste, sono individuate
attraverso le procedure di mobilita' o nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o
fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unita', con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, di durata non superiore a due anni,
rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
supplemente ordinario, e successive modificazioni, reca
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del
comma 4 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo:
"4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla
qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della sopracitata
legge n. 50 del 1999, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
nelle norme che dispongono la delegificazione della materia
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'articolo 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione di testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14
e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) (lettera abrogata);
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2o, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1
dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti
dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello
stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3o,
del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054
del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della
sopracitata legge n. 400 del 1988:
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della sopracitata
legge n. 50 del 1999:
"Art. 9. (Norme finali). - 1. Le attivita' di
semplificazione (parole soppresse) previste dalla presente
legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16
giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi
previste, anche le norme procedimentali o organizzative
introdotte fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' le norme introdotte entro un anno
dalla stessa data.
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' inserito il
seguente: Al personale di cui al presente comma sono
attribuiti l'indennita' e il trattamento economico
accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli .
Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse
le parole: e accessorio .
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i
segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in
posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi
al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di
destinazione; successivamente sono a queste imputati.
Analogamente si provvede, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465.
6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1
dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3
dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e
2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma
21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il
30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1999".".
- Si riporta l'allegato 1 alla sopracitata legge n. 50
del 1999, come modificato dalla presente legge:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Procedimenti da semplificare.
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di
enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini
religiosi e degli enti ecclesiastici:
legge 11 luglio 1986, n. 390.
2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le
denunce di infortunio sul lavoro e di malattie
professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
3) Procedimento di classificazione delle industrie
insalubri:
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265;
decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanita',
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto:
legge 11 febbraio 1971, n. 50.
5) (Soppresso).
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore
ordinario:
codice civile, articolo 2545; d.lgs.C.P.S. 14
dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento di notifica e riscossione dei
contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle
societa' cooperative:
d.lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del
casellario giudiziale:
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
n. 835, articolo 24;
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771,
convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonche'
tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687,
688 e 689;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
disposizioni approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e
15;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, articoli 18 e 19;
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2,
lettera b).
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni
sequestrati e confiscati:
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di
grazia e giustizia;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio
1896, n. 25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia:
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio
di copie di atti in materia tributaria e in sede
giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di
consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni
civili mobiliari e immobiliari:
legge 8 agosto 1895, n. 556;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
12) (Soppresso).
13) (Soppresso).
14) (Soppresso).
15) (Soppresso).
16) Procedimento per il passaggio del personale non
idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri
ruoli della polizia di Stato:
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339.
17) Procedimento per la compilazione del rapporto
informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al
personale della pubblica sicurezza:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e
guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello
Stato e della regione Sicilia:
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1907, n. 690, articolo 43;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di
collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche,
rare e antiche:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma
sesto;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, articolo 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi
per uso personale:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno
1998.
21) Procedimento per la denuncia all'istituto
assicuratore ed all'autorita' locale di pubblica sicurezza
da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano
colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non
guaribili entro tre giorni:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
22) Procedimento finalizzato alla conclusione di
contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici
pubblici:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72, articoli 3 e 4;
legge 16 settembre 1960, n. 1014;
legge 27 luglio 1978, n. 392;
legge 15 dicembre 1990, n. 396.
23) (Soppresso).
24) Procedimento di rilascio del duplicato della
patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione dell'originale:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
127 (23/a).
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta
di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione dell'originale:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
95, commi 3, 4 e 5 (23/b).
26) (Soppresso).
27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi
sommerse nei porti:
codice della navigazione, articolo 73;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91
e 92.
28) Procedimento per la decisione del ricorso
gerarchico improprio presentato alla commissione centrale
dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della
commissione locale:
legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
proprieta' e la reimmatricolazione:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III,
Sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
30) Procedimento relativo alla iscrizione e alla
cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche'
all'attivita' di vigilanza del Ministero della giustizia ed
alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita'
di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222.
31) (Soppresso).
32) (Soppresso).
33) Procedimento di disciplina delle attivita' di
formazione professionale
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72, articolo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a
388.
35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex
articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, articoli 126 e 128.
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi
perenti:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di
fedelta' degli impiegati dello Stato:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei
beni artistici, architettonici e culturali e per il
rilascio delle relative autorizzazioni:
legge 1 giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
39) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle
bellezze naturali e per il rilascio delle relative
autorizzazioni:
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
legge 8 agosto 1985, n. 431.
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di
circoli culturali privati:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro
dell'interno.
41) Procedimento di concessione e riscossione delle
agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici:
legge 5 agosto 1981, n. 416.
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli
uffici dello Stato:
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1975, n. 854, articolo 3;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 344.
43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero
(parole soppresse) per conto delle amministrazioni dello
Stato:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
44) Procedimento per:
il supporto all'attivita' della delegazione regionale
per la negoziazione degli accordi nazionali del personale
sanitario convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale;
l'accertamento della maggiore rappresentativita'
sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della
contrattazione;
verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi
nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso
gli osservatori consultivi permanenti per il necessario
indirizzo e coordinamento:
legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma
9;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
articolo 18, comma 9.
45) Procedimento di gestione, di custodia, di
destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e
tabacchi lavorati oggetto di confisca:
codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262,
263 e 264;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di
grazia e giustizia, articoli 10, 11, 12 e 13;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e
301-bis;
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo
4;
legge 13 luglio 1965, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
213;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e
101;
legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
articolo 47-bis;
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo
12-sexies;
legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.
46) Procedimento relativo alla circolazione e al
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea:
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656.
47) (Soppresso).
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla
cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla
documentazione obbligatoria:
codice della navigazione, articoli 753 e 775.
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di
proprieta' degli aeromobili:
codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
50) (Soppresso).
51) (Soppresso).
52) (Soppresso).
53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di
coltivatore diretto:
legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
54) (Soppresso).
55) Procedimento di iscrizione nel casellario
giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato
penale per le richieste di privati e di pubblici uffici):
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687,
688, 689 e 690;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, articolo 194.
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura:
legge 7 marzo 1996, n. 108;
decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
1996;
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1997, n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno
1997, n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket:
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- Si riporta l'allegato 2 alla sopracitata legge n. 50
del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Allegato 2
(articolo 1, comma 1)
PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE
N. 59 DEL 1997.
1) Procedimento di liquidazione della pensione:
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1986, n. 538;
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,
articoli 30, 30-bis e 30-ter;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204
a 208;
legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;
legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.
2) Procedimento di liquidazione una tantum:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
legge 2 aprile 1958, n. 322.
3) Procedimento per il riscatto:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;
decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.
4) Procedimento di spese in economia:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754, articolo 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573, articolo 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre
1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1990, n. 116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1989, n. 391;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1972, n. 555;
regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile
1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre
1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1986, n. 36.
5) (Soppresso).".
- Si riporta l'allegato 3 alla sopracitata legge n. 50
del 1999, come modificato dalla presente legge:

"Allegato 3
(articolo 7, comma 1)
MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
1) Ambiente e tutela del territorio.
2) Urbanistica ed espropriazione.
3) Finanze e tributi.
4) Documentazione amministrativa e anagrafica.
5) Agricoltura.
6) Pesca e acquacoltura.
7) Universita' e ricerca.
7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le
scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi
formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e
forniture.
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
9) Formazione e istruzione professionale.
9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma,
ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri
interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., reca
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si
trascrive il testo del comma 203 dell'articolo 2 della
medesima legge:
"Art. 2. Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo.
(Omissis).
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.
(Omissis).
- Per il testo del comma 10 dell'articolo 2 della legge
15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.), come sostituito
dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.
191 ("Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in
materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 1998, n. 142, S.O.), si vedano le note
all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
reca "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". Si trascrive
il testo dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 72 del sopracitato decreto legislativo n. 29
del 1993:
"Art. 2 (Fonti).
(Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
(Omissis).
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le
materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali
recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e
speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto e non abrogate,
costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali
disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal
presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie
dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano
in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia
di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante
tutto il personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto
dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".



 
Art. 2.
(Ulteriori disposizioni in materia
di dichiarazioni sostitutive) 1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.



Note all'articolo 2.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23, reca: "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (per il riferimento alla legge
si vedano le note all'articolo 1):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di
certificazione anagrafica). - 1. L'art. 70 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita e' resa
indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volonta' della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci
giorni, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il
parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria
dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la
nascita. In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore
sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei
dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione
di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel
proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di
residenza della madre. In tali casi il comune nel quale e'
resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che
risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al
di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica
l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939
n.1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato
civile sono validi in tutto il territorio della
Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non
soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla
data di rilascio salvo che disposizioni di legge o
regolamentari prevedano una validita' superiore.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello
stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subi'to variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve
avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato. Resta ferma la facolta' di verificare la
veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli
archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici
servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'art. 15-quinquies del decreto
legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e'
inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalita' di
cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata in forma
telematica anche al di fuori del territorio del comune
competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali sono legalizzate dall'ufficio
ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate
personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici,
possono essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei
termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo
specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
individuate le caratteristiche e le modalita' per il
rilascio della carta di identita' e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico.
La carta di identita' e i documenti di riconoscimento
devono contenere i dati personali e il codice fiscale e
possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno,
nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o
informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la
erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave
biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo
documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a
seguito della dichiarazione di nascita. La carta di
identita' potra' essere utilizzata anche per il
trasferimento elettronico dei pagamenti. Con decreto del
Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie
e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al
presente comma. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese
successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della
disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le
pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del
passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
11-ter. Nell'art. 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identita'
deve essere indicata la data di scadenza".
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e
la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di
cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello
stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti
degli organi della giurisdizione volontaria in materia di
stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' non ostacoli la
conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti
di rango diverso, ovvero che richiedano particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le
procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le
Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei
diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio
degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma
10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del
citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi sono
destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale.
- Art. 3. (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validita', hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di
pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicita' dei dati contenuti nel
documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in
documenti di riconoscimento abbiano subi'to variazioni
dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il
documento ai fini del presente comma, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti
prevedono che in luogo della produzione di certificati
possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa costituisce violazione
dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione
della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo nonche' ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il
candidato piu' giovane di eta' .
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12
della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la
partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa
adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche
o statistiche o attuariali".
9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa
ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione in
contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di
identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
fotostatica del documento di identita' possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59".



 
Art. 3.
(Disposizioni in materia di accesso a dati
per finalita' di rilevante interesse pubblico) 1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.



Note all'articolo 3.
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
reca: "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici".



 
Art. 4.
(Rilascio e rinnovi dei passaporti) 1. Il Ministro degli affari esteri puo' delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.
 
Art. 5.
(Tutela dei consumatori e degli utenti) 1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunta la seguente: "g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica".



Note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti). 1. E' istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di
seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e'
composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle
province autonome designato dalla conferenza dei presidenti
delle regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni
rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale
riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato,
delle categorie economiche e sociali interessate, delle
pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di
disegni di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge
di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai
programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui
problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle
informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti
ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento
tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli
interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una
volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi
rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti
dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.
g-bis) segnalare alla presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi
all'attuazione delle disposizioni in materia di
semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato
della funzione pubblica.".



 
Art. 6.
(Attivita' istruttorie in materia
di sportello unico delle imprese) 1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' inserito il seguente: "Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorita' competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivita' istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attivita' istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento".



Note all'articolo 6.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
S.O., reca: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59". Si trascrive il testo degli articoli da 23 a 27 del
medesimo decreto legislativo:
"Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attivita' produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella
raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli
strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive".
Art. 24. (Princi'pi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni
di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura
sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o
contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o
del contratto".
Art. 25. (Procedimento). - 1. Il procedimento
amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attivita' produttive e' unico.
L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59 si ispira ai seguenti princi'pi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la
struttura organizzativa e individuazione del responsabile
del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del
procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere
all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
responsabilita', della conformita' del progetto alle
singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i
termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di
realizzare l'impianto in conformita' alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole
di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in
pristino nel caso di falsita' di alcuna delle
autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od
omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune,
nella qualita' di amministrazione procedente, ove non sia
esercitata la facolta' di cui alla lettera c), alla
conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge 15 maggio
1997, n. 127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di
servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di
uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
di servizi registri un accordo sulla variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
di servizi nonche' delle osservazioni e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti
abilitati non collegati professionalmente ne'
economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con
la presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i
termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non
esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsabilita' previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione".
Art. 26. (Aree industriali e aree ecologicamente
attrezzate). - 1. Le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le
aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate,
dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le
forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei
servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di
soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei termini
compresi nelle aree industriali, ove necessario anche
mediante espropriazione. Gli impianti produttivi
localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono
esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni
concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le provincie autonome individuano le
aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le
aree, zone o nuclei gia' esistenti, anche se totalmente o
parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione
partecipano gli enti locali interessati".
- "Art. 27. (Esclusioni) - 1. Sono fatte salve le
vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita' e
di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano
utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di
produzione di materiale d'armamento, per i depositi
costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e
stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo,
smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si
applicano i princi'pi di cui alle lettere c) e d) del comma
2 dell'articolo 25".
- Per il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si vedano le note all'articolo 1.



 
Art. 7.
(Testo unico relativo ai contratti
di programma, ai patti territoriali
e ai contratti d'area) 1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.



Note all'articolo 7.
- Per il riferimento all'allegato 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50, si vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo del comma 203, dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note
all'articolo 1.



 
Art. 8.
(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
e l'approvvigionamento strategico
dell'energia) 1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e' soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti. 4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico. 5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.



Note all'articolo 8.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi".
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n. 244, reca: "Legge
urbanistica".



 
Art. 9.
(Ricorso alla conferenza di servizi) 1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)". 2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.



Note all'articolo 9.
- Per il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici),
si veda nelle note all'articolo 14.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1998, n. 49, reca: "Disposizioni urgenti per lo
sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione". Si trascrive il testo dell'articolo 10
del medesimo decreto-legge:
"Art. 10. (Interventi vari). - 1. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere
alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari
complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8
miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per
consentire la completa realizzazione del raddoppio del
tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonche'
per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel
limite di lire 15 miliardi.
1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei
princi'pi comunitari in materia, degli atti relativi ai
contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni
1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a corrispondere
alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alla singole
scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e
1998.
1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di
cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' indetta dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli
interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il
Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte
al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di
intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da
parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge
n. 211 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo
di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad
integrazione del contributo a carico dello Stato del costo
di realizzazione degli interventi gia' approvati, nel
limite massimo del 60 per cento.
2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio
1992, n. 211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite
dalla seguente: "tramvie".
2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dai seguenti:
"I comuni, previa determinazione dei criteri di
cessione del diritto di superficie e su richiesta dei
privati interessati o di imprese di costruzione o di
societa' anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito
del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di
parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su
aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale
disposizione si applica anche agli interventi in fase di
avvio o gia' avviati".
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
affidare incarichi di studio e di consulenza per la
elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in
relazione alla prossima organizzazione di una conferenza
sui trasporti, per la valutazione dei progetti
infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative
risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
4. Per l'attuazione delle finalita' indicate al comma 3
e' autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno
1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600
milioni a decorrere dall'anno 1999.
5. [Soppresso].
6. Le disponibilita' in conto competenza sui capitoli
1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il
31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo."
- La legge 17 maggio 1985, n. 210, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126, reca
"Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato . Si trascrive
il testo del comma secondo dell'articolo 25 della medesima
legge:
"I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti
ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse,
sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali
nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una
verifica di conformita' alle prescrizioni ed ai vincoli
delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione."



 
Art. 10.
(Conferenza di servizi su istanze
o progetti preliminari) 1. L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente: "Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita', su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".



Nota all'articolo 10.
- Per il riferimento della legge 11 febbraio 1994, n.
109, si vedano le note all'articolo 9.



 
Art. 11.
(Procedimento della conferenza di servizi) 1. L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente: "Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater. 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".



Nota all'articolo 11.
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'articolo 16 e
del comma 2 dell'articolo 17 della sopracitata legge n. 241
del 1990:
"Art. 16.
(Omissis).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
"Art. 17.
(Omissis).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini."



 
Art. 12.
(Dissensi espressi in sede di conferenza
di servizi) 1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito dal seguente: "Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva. 3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto. 5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".



Note all'articolo 12.
- Si trascrive il testo del comma 2, lettera c-bis),
dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per il
riferimento alla legge si vedano le note all'articolo 1),
introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205 S.O.), che
reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59":
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a)- c) (omissis);
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti";



 
Art. 13.
(Disposizioni in materia di trasferimento
di funzioni amministrative) 1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresi' tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attivita' attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorita' preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente e' sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Nota all'articolo 13
- Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (per il
riferimento alla legge si vedano le note all'articolo 1),
si vedano le note all'articolo 20.



 
Art. 14.
(Abrogazioni e norma di raccordo) 1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge. 2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.



Note all'articolo 14
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O., e
successive modificazioni reca "Legge quadro in materia di
lavori pubblici". Si trascrive il testo dell'articolo 7,
della medesima legge, come modificata dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 7. (Misure per l'adeguamento della funzionalita'
della pubblica amministrazione) - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori peri quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per
lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreche' al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi'
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilita' delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione
dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme,
fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento
delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato
dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attivita' del
responsabile del procedimento possono essere affidati con
le procedure e le modalita' previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
7. (abrogato);
8. (abrogato);
9. (abrogato);
10. (abrogato);
11. (abrogato);
12. (abrogato);
13. (abrogato);
14. (abrogato);
15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e'
fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non
piu' di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367."
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'articolo 3
della succitata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni:
"2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni ed integrazioni del
regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e'
emanato".



 
Art. 15.
(Norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi) 1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".



Note all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (per il
riferimento alla legge, si vedano le note all'articolo 8),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o
tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma
6, dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del
presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine,
al difensore civico competente che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi
l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico, l'accesso e'
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto
al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalita' e negli stessi termini.
"6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'articolo 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni (per il riferimento alla legge si vedano le
note all'articolo 8).
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolta'
di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando
la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non
e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge".



 
Art. 16.
(Commissione per la ricostituzione
di atti di morte o di nascita) 1. E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520. 2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi. 3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.



Note all'art. 16.
- Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1943, n. 2,
abrogato dalla presente legge, recava: "Istituzione di una
commissione per la ricostituzione di atti di morte o di
nascita".
- Il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946,
n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1946,
n. 101, abrogato dalla presente legge, recava:
"Modificazioni al regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n.
1520, circa la competenza e la composizione della
Commissione per la ricostituzione degli atti di morte e di
nascita dei militari caduti in guerra".
- La legge 17 febbraio 1971, n. 90, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n. 77, abrogata dalla
presente legge, recava: "Disposizioni integrative dell'art.
4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la
dichiarazione di morte delle persone scomparse in
operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto".



 
Art. 17.
(Programmazione negoziata) 1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



Note all'art. 17.
- Si trascrive il testo dell'articolo 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (per il riferimento alla legge si vedano
le note all'articolo 1):
"Art. 4. - 1. Nelle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite
le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi'
essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
province, comuni ed altri enti locali con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti princi'pi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
della generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunita'
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
piu' vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative
non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni
di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita',
anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti
divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e) i princi'pi di responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di identificabilita'
in capo ad un unico soggetto anche associativo della
responsabilita' di ciascun servizio o attivita'
amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in
particolare delle funzioni gia' esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso
livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente
a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilita' degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e quantitativamente
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali
che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il
conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le
modalita' per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale
e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla
base dei princi'pi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14,
17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita'
economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di
coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per
quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti
medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.
Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di
sussidiarieta' di cui al comma 3, lettera a) e del
principio di efficienza e di economicita' di cui alla
lettera c) del medesimo comma, del presente articolo,
ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di
ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione
stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o piu'
decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione
ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla
data di entrata in vigore della legge regionale".
- Per il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si rinvia alle note all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, si rinvia alle note all'articolo 1.



 
Art. 18.
(Termini) 1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002. 2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, e' fissato in novanta giorni. 4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente: "4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i princi'pi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali". 5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito dal seguente: "6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali". 6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.



Note all'articolo 18:
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81, reca "Modifiche
alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al
Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato". Si trascrive il testo
dell'articolo 6, comma 4, della succitata legge:
"4. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo
di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e
raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio
dello Stato. Entro la medesima data il Governo e' altresi'
delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e
raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di Tesoreria".
- La legge 3 giugno 1999, n. 157, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1999, n. 129, reca "Nuove norme
in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici". Si trascrive il testo dell'articolo 8
comma 1 della legge medesima:
"Articolo 8. (Testo unico). - 1. Il Governo e' delegato
ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante un testo unico compilativo nel quale devono essere
riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia
di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a
favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari
di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui
alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
reca "Nuovo codice della strada". Si trascrive il testo
dell'articolo 204 comma 1 del decreto medesimo:
"Art. 204 (Provvedimenti del prefetto). - 1. Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i
documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano
fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette,
entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale
ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite
non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195,
comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e'
notificata all'autore della violazione ed alle altre
persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente
titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il
prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata
di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore,
il quale ne da' notizia ai ricorrenti".
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, n. 243, reca
"Disposizioni sui beni culturali". Si riporta il testo
dell'articolo 1 della legge medesima, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. (Testo unico delle norme in materia di beni
culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante un
testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le
disposizioni legislative vigenti in materia di beni
culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo
unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in
materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo
unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno
in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate
esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro
coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare
il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano
il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo
14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i
principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera
b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e'
deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere
che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque
giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato
e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni
parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e'
emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni
culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e'
espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
relativo schema.
6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti
legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per
i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera
di una Commissione composta da esperti, esterni o
appartenenti all'amministrazione, particolarmente
qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero per i beni e delle
attivita' culturali.".
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, reca
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura". Si trascrive il testo
dell'articolo 8 della legge medesima:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, i piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del medesimo codice e le societa'
semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in
una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b), e' determinato, in sede di prima
applicazione della presente legge, nella misura di un terzo
dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 1996, n. 28, reca "Regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile". Si trascrive il testo
dell'articolo 9 del decreto medesimo:
"Art. 9. (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro."



 
Art. 19.
(Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi pubblici a favore delle imprese) 1. Al fine di rendere piu' proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princi'pi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalle singole leggi e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalita' della loro concessione ed erogazione. 2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attivita' di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.



Note all'articolo 19
- Si riporta il testo dell'articolo 12 commi 1 e 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante:
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99:
"Art. 12. (Disposizioni di attuazione). - 1. Al
riordino della disciplina dei singoli interventi si procede
con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai princi'pi
del presente decreto.
2. (Omissis).
3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo
quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1
e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto
ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non
oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da
parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 123 del 1998:
"Art. 2 (Modalita' di attuazione). - 1. Gli interventi
sono disposti in conformita' alla normativa dell'Unione
europea; il calcolo dell'intensita' di aiuto, ove
consentito, e' effettuato in equivalente sovvenzione lorda
o netta. In ogni caso tale modalita' di calcolo non e'
applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de
minimis" di cui alla comunicazione della Commissione
europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive
modifiche e integrazioni.
2. Il tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione e rivalutazione, nonche' la definizione di
piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in conformita' con le disposizioni
dell'Unione europea.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili
ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente
comunica la data dalla quale e' possibile presentare le
relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
prima del termine iniziale."
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante:
"Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle
agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 febbraio 1995, n. 33, e convertito in legge con l'art. 1,
comma 1, legge 7 aprile 1995, n. 104 (Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1995, n. 84):
"Art. 17. Attivita' dell'IPI, ex IASM. - 1. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che
lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione
industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi
annuali di attivita' approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I
relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i
soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione,
utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI."



 
Art. 20.
(Rete autostradale e stradale nazionale) 1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".



Nota all'articolo 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (per il riferimento alla legge si vedano
le note all'articolo 1), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei princi'pi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo
o amministrazione dello Stato, centrali o periferici,
ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi
e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia'
attribuiti con legge statale ad apposite autorita'
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Alle modifiche della rete autostradale e stradale
classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti
decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione
e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su
proposta della regione interessata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea
e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente."



 
Art. 21.
(Disposizioni in materia
di infrastrutture autostradali e viarie) 1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformita' urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale. 3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.



Note all'articolo 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante:
"Istituzione dell'Ente nazionale per le strade" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129:
2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme
delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilita', ed
entro il limite costituito dalle risorse finanziarie
stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie,
il programma triennale per la gestione e l'incremento della
rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data
in concessione.
- Si riporta il testo degli articoli da 37-bis a 38
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (per il riferimento
alla legge si vedano le note all'articolo 14):
"Articolo 37-bis. (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno
di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito
denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2,
con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio
di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilita', un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da
un istituto di credito, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonche'
l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma
2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono
inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la
loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della
amministrazione aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi.".
"Articolo 37-ter. (Valutazione della proposta). - 1.
Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilita' delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della
funzionalita', della fruibilita' dell'opera,
dell'accessibilita' al pubblico, del rendimento, del costo
di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia
di aggiornamento delle stesse, del valore economico e
finanziario del piano e del contenuto della bozza di
convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono
di pubblico interesse.".
"Articolo 37-quater. (Indizione della gara). - 1. Entro
il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne
abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa
concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per
ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal
piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si
svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e'
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari
all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo
periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura
negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al
promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per
cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento
al secondo offerente. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del
comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
presente articolo sono obbligati, in deroga alla
disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo
periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30
per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano
ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4
dell'articolo 2."
"Articolo 37-quinquies. (Societa' di progetto). - 1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo servizio di pubblica utilita' deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di
costituire una societa' di progetto in forma di societa'
per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della societa'. In caso di concorrente costituito
da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 37-quater. La societa' cosi' costituita
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di
concessione all'aggiudicatario senza necessita' di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo',
altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia
un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei
lavori o dei servizi a soggetti terzi."
"Articolo 37-sexies. Societa' di progetto: emissione di
obbligazioni. - 1. Le societa' costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del
codice civile, purche' garantite pro-quota mediante
ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici."
"Articolo 37-septies. Risoluzione. - 1. Qualora il
rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del
mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da
parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di
detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione e'
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti."
"Articolo 37-octies. Subentro. - 1. In tutti i casi di
risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione
designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del concedente
dell'intenzione di risolvere il rapporto, una societa' che
subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verra' accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del
presente comma ovvero in un termine piu' ampio che potra'
essere eventualmente concordato tra il concedente e i
finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono
fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1."
"Articolo 37-nonies. (Privilegio sui crediti). - 1. I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di
lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la
gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui
beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745
e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio e' dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono
risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153
del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato
anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato
diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
sia possibile far valere il privilegio nei confronti del
terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo."
"Articolo 38. (Applicazione della legge). - 1. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento, il
Ministero per i beni culturali e ambientali per la
realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, puo' procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma
4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente
all'importo dei lavori, nonche' all'articolo 25, fermo
restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo
articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del
20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle
varianti che determinano un incremento dell'importo
originario del contratto deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera."



 
Art. 22.
(Piani urbani di mobilita') 1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilita' della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacita' di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilita' (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilita' comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle citta'. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalita' di trasporto e mobilita', a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati. 3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 e' destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le citta' metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2. 4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorita' nell'assegnazione delle somme, nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure. 5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.



Note all'articolo 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2000, n. 177/L:
"Articolo 22. (Aree metropolitane). - 1. Sono
considerate aree metropolitane le zone comprendenti i
comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione territoriale e in ordine alle attivita'
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati
la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta
stessa alla delimitazione territoriale dell'area
metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il
termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro
un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla
delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree
metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale."
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
"Articolo 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."



 
Art. 23.
(Diritti per la partecipazione a concorsi) 1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".



Note all'articolo 23
- Il decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1983, n. 59,
reca "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza
locale per l'anno 1983".
Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 6, del
decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come
modificato dalla presente legge:
"6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli
impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed
aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21
ottobre 1923, n. 2361, nonche' la tassa di concorso di cui
all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle
predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti
e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".



 
Art. 24.
(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici
delle pubbliche amministrazioni) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu' siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative. 2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle societa' concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle societa', alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonche' agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici. 3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti. 4. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi. 5. I regolamenti assicurano la parita' di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalita' di collaudo e pagamento, nonche' la completezza delle offerte. 6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che e' collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997. 7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio. 8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.



Note all'articolo 24
- Per il riferimento all'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note di cui
all'articolo 1.
- Per il riferimento alla legge 15 maggio 1997, n. 127,
si vedano le note di cui all'articolo 1.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 19, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla
presente legge:
"19. [primi due periodi soppressi]. Il Centro si avvale
di personale assunto con contratto di diritto privato,
anche a tempo determinato, in numero non superiore a
cinquanta unita'. In sede di prima applicazione i compiti
del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza
ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano
sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del
progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3
giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996,
n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate nella
misura ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione in relazione alla
progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti."
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.
205, reca "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Si trascrive il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
"Articolo 7. (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui
all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto
istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e
gli altri organi collegiali che operano presso la
Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni."



 
Art. 25.
(Accesso alle banche dati pubbliche) 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facolta' di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.



Note all'articolo 25
- Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si vedano le note di cui all'articolo 1.
Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale."



 
Art. 26.
(Istituzione dell'Ufficiale elettorale) 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico. 2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. 4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto. 5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli puo' delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune. 6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano". 2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario". 3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati piu' di 50 consiglieri". 4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'". 5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,"; b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o". 6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dai seguenti: "Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario". 7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario" 8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario," sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale"; b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal presidente della Commissione e dal segretario". 9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale". 10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale". 11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali". 12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarita' degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico". 13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.



Note all'articolo 26
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile
1967, n. 106, reca "Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali". Si trascrive
il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223:
"Articolo 4. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3). - Sono iscritti di
ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo
i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella
perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale
attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione
residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE).
Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai
cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune
di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per
l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 1989, n. 323."
Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14 e 15 del
succitato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, come modificati dalla presente legge:
"Articolo 12. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
commi 1 e 2o, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi
1 e 2o). - Il Consiglio comunale nei comuni con popolazione
pari o superiore a 15.000 abitanti, nella prima seduta,
successiva alla elezione del sindaco e della Giunta
municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione
elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino
allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione e' composta dal sindaco e da sei
componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono
assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti
effettivi e otto supplenti nei comuni cui sono assegnati
piu' di 50 consiglieri".
"Articolo 13. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
commi 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, primo periodo, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3o, 4o, 5o e 6o). - Per
l'elezione dei componenti effettivi della Commissione
elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella
propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non
inferiore a tre nei comuni il cui consiglio e' composto da
un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro
nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di 50
membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu'
anziano di eta'.
Nella Commissione deve essere rappresentata la
minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia
riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra'
essere chiamato a far parte della Commissione, in
sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e
con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri
assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla
votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalita' si
procede alla elezione dei membri supplenti".
"Articolo 14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
commi 9o, secondo periodo, 10o, 11 e 12o, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7o, 8o, 9o e 10o). - La
Commissione elettorale comunale e' presieduta dal sindaco.
Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica,
ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano.
Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del
Governo, la Commissione e' presieduta dal commissario
prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate dal segretario comunale, o, [parole soppresse],
da un funzionario da lui delegato.
Per la validita' delle riunioni della Commissione e'
richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In
seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero
dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e'
composta di [parole soppresse] sette membri ed a quattro se
e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a
maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del
presidente.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della
Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e
in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e
gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale".
"Articolo 15. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,
ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi
11, 12o, 13o e 14o). - I membri della Commissione
elettorale comunale che senza giustificato motivo non
prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati
decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e
comunque non prima che sia decorso il termine di dieci
giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della
proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo'
promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e
supplenti della Commissione si siano ridotti in numero
inferiore a quello richiesto per la validita' delle
riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale
deve procedere alla sua rinnovazione con procedura
d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un
mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in caso
di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un
commissario prefettizio.
Nei Comuni retti da commissario, i componenti della
Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la
presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si
raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda
convocazione provvede il commissario."
Si riporta l'articolo 5 del succitato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 5. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4,
commi 1 e 2o e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1
e 2o). - Le liste elettorali, distinte per uomini e donne,
sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e
indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o
vedove, anche il cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di
nascita;
d) il titolo di studio;
e) la professione o il mestiere;
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante
sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
comunale, le liste elettorali devono essere autenticate,
mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario."
- Si riporta l'articolo 17 del succitato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 17. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14).
- Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale
comunale per la revisione delle liste elettorali viene
redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e'
sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla
seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della
Commissione non siano concordi, il verbale deve recare
l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle
ragioni addotte anche dai dissenzienti".
- Si riporta l'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato
dalla presente legge:
"Articolo 18. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art.
15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14). - Entro l'11
aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita,
con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri
luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro
le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate
ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non
oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui
al successivo art. 20.
Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli
elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere
depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e
documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste
elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha
diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale
elettorale e' la Commissione elettorale comunale i predetti
elenchi sono firmati dal presidente della stessa
Commissione e dal segretario.
Il sindaco notifica al prefetto della Provincia
l'avvenuta affissione del manifesto".
- Si riporta l'articolo 30 del succitato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art.
24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10
giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale
mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli
elenchi ed alle relative variazioni da effettuare
sull'esemplare delle liste generali depositate presso la
Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono
essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti.
Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al
presidente della Commissione.
Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale
apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le
conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i
nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando
i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.
Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale
che, dall'Ufficiale elettorale, e' immediatamente trasmesso
al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente per territorio ed al presidente della
Commissione elettorale mandamentale. Nel caso in cui
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale
comunale il predetto verbale e' firmato dal presidente
della Commissione e dal segretario.
Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le
decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a
cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati
dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non
sia stata accolta.
Le liste rettificate, insieme con gli elenchi
approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria
comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31
dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne
visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico
avviso.
Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei
confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione
elettorale mandamentale nelle liste elettorali."
- Si riporta l'articolo 32 del succitato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 32. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art.
25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma
2o). - Alle liste elettorali, rettificate in conformita'
dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla
revisione del semestre successivo, altre variazioni se non
in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana;
Le circostanze di cui al presente ed al precedente
numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti
da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita'
giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della
esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di
prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla
formazione delle schede e dei fogli complementari per il
casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di
competenza, certificazione delle sentenze e dei
provvedimenti che importano la perdita del diritto
elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero,
quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
di nascita. La certificazione deve essere trasmessa
all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona
alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e'
compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle
relative liste, in base al certificato dell'ufficio
anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal
registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti
nelle relative liste, in base alla dichiarazione del
sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta
cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e'
richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione
anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi
diversi dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del
riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause
ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve
acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
diritto di voto nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale
elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le
stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione.
Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa
al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente per territorio ed al presidente della
Commissione elettorale mandamentale.
La Commissione elettorale mandamentale apporta le
variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste
generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la
commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il
trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni, per le
variazioni di cui al n. 1).
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale
relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4)
devono essere notificate agli interessati entro dieci
giorni.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale
relative alle variazioni di cui al n. 5) unitamente
all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa
documentazione, sono depositate nella segreteria del comune
durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello
della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il
sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da
affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale
nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data
della notificazione o dalla data del deposito.
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel
termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone
le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono
notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le
stesse modalita' di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le
disposizioni degli articoli 11, 20 e 29."
Si riporta l'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 37. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29). -
Le liste di sezione devono essere compilate distintamente
per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne
rispettivamente per le firme di identificazione degli
elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei
votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficiale
elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale."
Si riporta l'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 49. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39). - A
richiesta dei Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle
Commissioni elettorali circondariali, i pubblici uffici
devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti
relativi alla revisione delle liste."



 
Art. 27.
(Accelerazione del procedimento
di controllo della Corte dei conti) 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo' complessivamente essere superiore a trenta giorni. 2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza. 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso. 4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo' essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta. 5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' abrogato.



Note all'articolo 27
- Si riporta l'articolo 81 della Costituzione:
"81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca
"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti". Si riporta l'articolo 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla
presente legge:
"2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [ultimo periodo soppresso]".
- Il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1934, n. 179, reca
"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti". Si trascrive il testo dell'articolo 25, secondo
comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:
"Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso,
la Corte e' chiamata a deliberare a sezioni riunite, e
qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne
ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O., reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
Si riporta il testo dell'articolo 61 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla
presente legge:
Art. 61. (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali
hanno personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. In conformita' con le disposizioni del presente
decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie
fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle
funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princi'pi di
legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento
delle rispettive missioni.
4. [abrogato]".



 
Art. 28.
(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione
di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982) 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal seguente: "6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni e' utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".



Note all'articolo 28
- Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Gazzetta Ufficiale 4
dicembre 1993, n. 285), reca "Disposizioni per
l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti
in materia edilizia". Si riporta il testo vigente
dell'articolo 2 del succitato decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 398, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto
legge 12 novembre 1996, n. 576 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677) e
dalla presente legge:
"Art. 2 (Investimenti industriali nelle aree
terremotate della Campania, Basilicata e del Belice". - 1.
In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della
legge 23 gennaio 1992, n. 32, e' autorizzata
l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita
in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi
per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle
finalita' di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico
delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del
marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76.
2. La disponibilita' di cui al comma 1 e' destinata:
a) alla liquidazione del saldo dei contributi
concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, nonche' alla liquidazione dell'aggiornamento dei
contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi,
che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli
occupazionali medi previsti in sede di concessione dei
contributi;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi
concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione
degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui
all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e
collaudi, nonche' all'esecuzione di opere di completamento
indispensabili per la funzionalita' delle infrastrutture
realizzate.
3. [Comma abrogato dall'art. 10, legge 7 agosto 1997,
n. 266]
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi
dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati,
ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non
utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative
gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione
che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi
previsti nel progetto originario e che l'ampliamento
programmato determini ulteriori incrementi dei livelli
occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento
produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del
medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto e'
determinato in misura pari al costo sostenuto o da
sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura
non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e
successive modificazioni.
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con
contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi
previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata
osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di
concessione, il lotto e il contributo concesso possono
essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo
tecnico-economico, con preferenza per i titolari di
iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e
gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto
saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori
eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da
redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte
del presidente del tribunale territorialmente competente,
che curera' il reperimento della documentazione di spesa
avvalendosi della Guardia di finanza.
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto
dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile
presso i comuni, e' utilizzato per il ripristino del
patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli
eventi sismici, nonche' per le necessarie opere di
urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto
delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23
gennaio 1992, n. 32 e dei costi massimi stabiliti dal CIPE.
8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto
dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990,
n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e
ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto
dalla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre
1994.
9. (omissis).
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle
connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del
Belice colpite dal terremoto del 1968, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli
anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria,
alla definizione e alla liquidazione delle pratiche
relative ai contributi concessi per la ricostruzione
privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla
base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di
conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
provvedono i comuni interessati, con le modalita' di cui
all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del
1987.
11-bis. Sono altresi' trasferite ai comuni interessati
le funzioni relative alle operazioni e alle procedure
necessarie di frazionamento ed accatastamento con
presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di
voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i
lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i
lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici
nelle zone della Valle del Belice."
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi
per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982):
"Art. 3. (Fondo per il risanamento e la ricostruzione)
- 1. (Art. 3, comma 1, legge n. 219/1981). - Al risanamento
ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si
fa fronte con le disponibilita' costituite da apporti del
bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche'
da fondi e finanziamenti comunitari.
2. (Art. 3, comma 3, legge n. 219/1981). - Le risorse
di cui al precedente comma affluiscono all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica, denominato
"Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori
colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio
1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che
restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai
quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione
delle norme vigenti.
3. (Art. 3, comma 4, legge n. 219/1981; Art. 2, comma
1, legge n. 12/1988). - Con decreti del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo
le somme destinate, secondo le procedure di cui al
successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed
iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di
ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti
sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi
aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni
Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali
aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore
dei comuni e degli altri enti locali delle predette
regioni, le somme destinate agli interventi di competenza.
Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in
relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato
di realizzazione degli interventi stessi. Presso la
Tesoreria centrale sono altresi' aperti due conti correnti
infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro
alla regione Calabria per gli interventi concernenti i
comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1.
4. (Art. 3, comma 5, legge n. 219/1981). - Nei
confronti delle amministrazioni statali, regionali,
comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo
11-quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n.
362, ai tini degli impegni da assumere a fronte delle
disponibilita' previste nel precedente primo comma.
5. (Art. 15, decreto-legge n. 415/1989). - Al fine di
assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi
dei comuni disastrati nonche' di quelli gravemente
danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico,
gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle
rispettive contabilita' speciali, istituite presso le
Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in
eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita'
stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi
fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a
tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora
erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi
assegnati dalle delibere medesime, per l'anno
immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati
prelievi e' effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, man mano che affluiscono
versamenti nelle suddette contabilita' speciali.
6. (Art. 11, comma 10, decreto-legge n. 173/1988, conv.
con mod. legge n. 291/1988). - Sugli ordini di pagamento
emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli
interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme
giacenti sulle contabilita' speciali aperte allo stesso
titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime
contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri,
opposizioni o altri impedimenti se non per crediti
derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi
finalizzati previsti dal presente testo unico.
7. (Art. 15, comma 11, decreto-legge n. 415/1989). -
Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente
notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento
dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento
delle somme a valere sulle giacenze delle predette
contabilita' speciali.
8. (Art. 15, comma 12, decreto-legge n. 415/1989). -
Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e
7 sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio
dal giudice.
9. (Art. 16, comma 1, legge n. 41/1986; Art. 6, comma
1, legge n. 910/1986; Art. 17, comma 3, legge n. 67/1988;
legge n. 541/1988; legge n. 407/1989). - A favore del fondo
per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente
articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in
bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987,
2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno
1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per
l'anno 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23
gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla
ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76):
"Art. 3. (Esigenze abitative). - 1. Le disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate
alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei
soggetti che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza
dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con
decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della
erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la
dichiarazione di causalita' del danno dal terremoto deve
essere verificata con dichiarazione del sindaco,
integrativa delle formalita' gia' previste dalla
legislazione vigente.
2. Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2,
comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono
utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza
ammissione di deroga, in favore:
a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie
o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al
citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76
del 1990, sempreche' abbiano presentato entro il 30 giugno
1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la
documentazione ai fini della ricostruzione o della
riparazione delle unita' abitative;
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una
unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno
1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la
documentazione ai fini della ricostruzione o della
riparazione delle unita' abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di
immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici
dei comuni classificati come disastrati o gravemente
danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge, limitatamente agli
interventi connessi con la posizione delle porzioni
immobiliari danneggiate dal sisma.
2-bis. Per la regione Basilicata le domande si
intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre
entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunita' montane
ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le
domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati
per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le
priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al
pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni
interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono
poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie gia'
predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverra'
nell'ambito delle risultanti disponibilita' di bilancio.
3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente
legge sono erogati con le priorita' di cui al comma 2,
lettere a) e b), sino al limite massimo di lire 300
miliardi per interventi in comuni classificati come
danneggiati in base alle disposizioni vigenti.
4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre
destinare le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
2, comma 4, lettera a):
a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria essenziali e strettamente funzionali agli
insediamenti abitativi e alle relative strutture
scolastiche;
b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli
insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza
ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-ter del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;
c) al completamento delle opere pubbliche di
interesse comunale per le quali siano state gia' espletate
le procedure di gara.
5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i
consigli comunali interessati fissano con propria
deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto
disposto dalla presente legge.
6. Per l'attuazione del programma organico o di
interventi ed opere in esso compresi, allorche' si chieda
per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata
di amministrazioni statali, di regioni, di province, di
comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o
piu' tra i soggetti predetti, il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per
i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o
sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 27, legge 8
giugno 1990, n. 142.
7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati
nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la
ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata
colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al
riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa
vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia
economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai
comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli
alloggi e destinati a fini di ricostruzione".



 
Art. 29.
(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico
delle leggi in materia di commercio estero) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia; b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.



Note all'articolo 29
- Per il riferimento all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6 della
presente legge, si vedano le note all'articolo 1.



 
Art. 30.
(Pubblicita' delle fusioni e scissioni
delle societa') 1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese". 2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese". 3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca". 4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione". 5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato. 6. L'articolo 2504-sexies del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter". 7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile e' abrogato.



Note all'articolo 30
- Si riporta il testo dell'articolo 2501-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2501-bis. (Progetto di fusione). - Gli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in denaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore degli amministratori delle societa' partecipanti
alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi
V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione
e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un
mese".
- Si riporta il testo dell'articolo 2502-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2502-bis. (Deposito e iscrizione della
deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione
delle societa' previste nei capi, V, VI e VII deve essere
depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a
norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411
[parole soppresse].
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va
effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma
dell'art. 2411 se la societa' risultante dalla fusione o
quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII".
- Si riporta il testo dell'articolo 2503 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2503. (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione
delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano,
salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori
anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma
dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso o il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel
primo comma possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre
che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2503-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2503-bis. (Obbligazioni).
I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a
norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata
dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere
data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre
mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non
abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti
prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro
diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'art. 2415.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2504 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2504. (Atto di fusione).
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso
per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
della societa' risultante dalla fusione o di quella
incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
[comma quarto abrogato]".
- Si riporta il testo dell'articolo 2504-octies del
codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 262 e successive modificazioni, come modificato dalla
presente legge:
Art. 2504-octies. (Progetto di scissione). - Gli
amministratori delle societa' partecipanti alla scissione
redigono un progetto dal quale devono risultare i dati
indicati nel primo comma dell'art. 2501-bis ed inoltre
l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
trasferire a ciascuna delle societa' beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e'
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di
trasferimento dell'intero patrimonio della societa' scissa,
e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione
della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di
esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del
rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio
della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in
capo alla societa' trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e'
desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo
caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa'
trasferente e le societa' beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote delle societa'
beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio
possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le
societa' interessate all'operazione in proporzione della
sua quota di partecipazione originaria.
[comma quinto abrogato]".



 
Art. 31.
(Soppressione dei fogli annunzi legali
e regolamento sugli strumenti di pubblicita') 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale. 4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.



Note all'articolo 31
- La legge 30 giugno 1876, n. 3195, abrogata dalla
presente legge, recava "Sulla pubblicazione degli annunzi
legali".
- Il decreto ministeriale 25 maggio 1895, abrogato
dalla presente legge, recava "Istruzioni speciali per
l'applicazione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla
pubblicazione degli annunzi legali".
- Il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1932, n. 51, e
convertito in legge con legge 24 maggio 1932, n. 583,
abrogato dalla presente legge, recava "Passaggio
all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'amministrazione,
stampa e vendita del Foglio annunzi legali della provincia
di Roma".
- La legge 26 giugno 1950, n. 481, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1950, n. 164, abrogata dalla
presente legge, recava "Revisione dei prezzi delle
inserzioni nei Fogli degli annunzi legali delle provincie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 1996, n. 28, S.O. (per il titolo vedi note
all'articolo 18). Si trascrive il testo dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581:
Art. 9. (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che
aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro".
- Per il riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59,
si vedano le note dell'articolo 1.
- Si trascrive il testo dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
- Per il riferimento all'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note
all'articolo 1.



 
Art. 32.
(Semplificazione della fase costitutiva e
della fase modificativa delle societa' di capitali) 1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle societa' di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo. 2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la societa' nel registro. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese". 3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso il numero 3). 4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese". 5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed e' punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000. 2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".



Note all'articolo 32
- Si riporta il testo dell'articolo 2330 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2330. (Deposito dell'atto costitutivo e
iscrizione della societa'). - Il notaio che ha ricevuto
l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i
documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in
danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di
crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonche'
le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione
della societa'.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al
deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio puo'
provvedervi a spese della societa' o far condannare gli
amministratori ad eseguirlo.
L'iscrizione della societa' nel registro delle imprese
e' richiesta contestualmente al deposito dell'atto
costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarita' formale della documentazione,
iscrive la societa' nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2332 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2332. (Nullita' della societa'). - Avvenuta
l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullita' della
societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti
casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella
forma di atto pubblico;
3) [soppresso].
4) illiceita' o contrarieta' all'ordine pubblico
dell'oggetto sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di
ogni indicazione riguardante la denominazione della
societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale
sottoscritto o l'oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui
all'articolo 2329, n. 2;
7) incapacita' di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralita' dei fondatori.
La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia
degli atti compiuti in nome della societa' dopo
l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti
fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullita' nomina i
liquidatori.
La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa
di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione
dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle
imprese.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2411 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2411. (Deposito e iscrizione della
deliberazione). - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni,
verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla
legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il
notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non
oltre il detto termine, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi e, in
mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono
ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi
secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione della delibera
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti
alla corte di appello entro trenta giorni dalla
comunicazione.
La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo
l'iscrizione."
- Si trascrive il testo dell'articolo 138 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1913, recante: "Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili":
"Art. 138. E' punito con la sospensione da uno a sei
mesi il notaro:
1 che e' recidivo nella contravvenzione di cui
all'art. 26;
2o che contravviene alle disposizioni degli articoli
54, 55, 56 e 57;
3o che non conserva, per negligenza, gli atti da lui
ricevuti o presso lui depositati;
4o che non tiene il repertorio prescritto dall'art.
62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte
dall'art. 64;
5o che e' recidivo nelle contravvenzioni di cui ai
nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;
6o che si oppone alle ispezioni di cui all'articolo
128 o lo rende altrimenti impossibile.
E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il
notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 27,
28, 29, 47, 48 e 49.
La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla
qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto
di eleggibilita' fino a due anni dopo cessata la
sospensione medesima".



 
Art. 33.
(Ulteriori semplificazioni
in materia societaria) 1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e' abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: "l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove e' iscritta la societa'" sono sostituite dalla seguente: "autenticata". 2. L'articolo 2330-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile e' abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente". Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile e' soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della societa' per azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile e' soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile e' abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile e' abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". L'art. 2457-bis del codice civile e' abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Il comma primo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile e' abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile e' soppressa la parola: "2330-bis". Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile e' soppressa la parola: "quinto". La rubrica dell'articolo 2497-bis del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nell'articolo 2497-bis del codice civile le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 2457". Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata,". 3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, e' abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), l'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e". 4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".



Note all'articolo 33
- Si riporta il testo dell'articolo 2196 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2196. (Iscrizione dell'impresa). - Entro trenta
giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
un'attivita' commerciale deve chiedere l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la
cittadinanza;
2) la ditta;
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e
procuratori.
[abrogato il comma secondo].
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle
modificazioni relative agli elementi suindicati e della
cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in
cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
- Si riporta il testo dell'articolo 2197 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2197. (Sedi secondarie). - L'imprenditore che
istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con
una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni,
chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle
imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta
all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede
secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il
cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede
secondaria. [periodo abrogato].
La disposizione del secondo comma si applica anche
all'imprenditore che ha all'estero la sede principale
dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con
rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta
giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro
nella cui circoscrizione si trova la sede principale".
- Si riporta il testo dell'articolo 2298 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
e successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2298. (Rappresentanza della societa'). -
L'amministratore che ha la rappresentanza della societa'
puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto
sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto
costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono
opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro
delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto
conoscenza.
[abrogato il comma secondo]".
- Si riporta il testo dell'articolo 2299 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2299. (Sedi secondarie). - Un estratto dell'atto
costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la
societa' istituisce sedi secondarie con una rappresentanza
stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle
medesime.
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso
il quale e' iscritta la societa' e la data dell'iscrizione.
[abrogato il comma terzo].
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata
per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del
registro del luogo dove e' iscritta la societa'".
- Si riporta il testo dell'articolo 2309 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2309. (Pubblicazione della nomina dei
liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che
nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere,
entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati
in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
[abrogato il comma secondo]".
- Si riporta il testo dell'articolo 2383 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2383. (Nomina e revoca degli amministratori). -
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta
eccezione, per i primi amministratori, che sono nominati
nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli
2458 e 2459.
La nomina degli amministratori non puo' essere fatta
per un periodo superiore a tre anni.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e
il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza. [abrogato il periodo]
[abrogato il quinto comma].
La pubblicita' prevista dal comma precedente deve
indicare se gli amministratori cui e' attribuita la
rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da
soli o se debbono agire congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto [parole soppresse]
comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a
conoscenza.
- Si riporta il testo dell'articolo 2450-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2450-bis. (Pubblicazione della nomina dei
liquidatori). - La deliberazione dell'assemblea, la
sentenza e il decreto del presidente del tribunale che
nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere,
entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati
in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
[abrogato il secondo comma]
[abrogato il terzo comma]"
- Si riporta il testo dell'articolo 2506 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2506. (Societa' estere con sede secondaria nel
territorio dello Stato). - Le societa' costituite
all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello
Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle
disposizioni della legge italiana, sulla pubblicita' degli
atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le
medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il
luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri [periodo abrogato]
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede
secondaria non puo' essere opposto che gli atti pubblicati
ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli
pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale.
Le societa' costituite all'estero sono altresi'
soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle
disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie
di societa' costituite all'estero devono essere contenute
le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere
altresi' indicati l'ufficio del registro delle imprese
presso il quale e' iscritta la sede secondaria e il numero
di iscrizione.".
- Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante:
"Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli
provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici
provinciali dell'economia corporativa", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934.
- Si riporta il testo dell'articolo 2354 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2354. (Contenuto delle azioni). - Le azioni
devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della
societa';
2) la data dell'atto costitutivo e della sua
iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la
societa' e' iscritta;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale
sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni
non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse
inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli
amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante
riproduzione meccanica della firma, purche' autenticata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci
prima dell'emissione dei titoli definitivi".
- Si riporta il testo dell'articolo 2343-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2343-bis. (Acquisto della societa' da promotori,
fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte
della societa', per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro
delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal presidente del tribunale contenente
la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno
di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti,
nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
corrispettivo che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della
societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea,
corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
presidente del tribunale, deve essere depositato a cura
degli amministratori presso l'ufficio del registro delle
imprese; [periodo soppresso].
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali
nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne' a
quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo
dell'autorita' giudiziaria o amministrativa".
- Si riporta il testo dell'articolo 2385 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2385. (Cessazione degli amministratori). -
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne
comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al
presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto
immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio
di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in
cui la maggioranza del consiglio si e' ricostituita in
seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di
amministrazione e' stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per
qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni
nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale
[parole soppresse]".
- Si riporta il testo dell'articolo 2400 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2400. (Nomina e cessazione dall'ufficio). - I
sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto
costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica
per un triennio, e non possono essere revocati se non per
giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno
di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di
nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono
essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
delle imprese nel termine di trenta giorni [parole
soppresse]".
- Si riporta il testo dell'articolo 2449 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2449. (Effetti dello scioglimento). - Gli
amministratori, quando si e' verificato un fatto che
determina lo scioglimento della societa', non possono
intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo
divieto, essi assumono responsabilita' illimitata e
solidale per gli affari intrapresi.
Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare
l'assemblea per le deliberazioni relative alla
liquidazione.
Gli amministratori sono responsabili della
conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno
fatto consegna ai liquidatori.
Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la
deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento
della societa' deve essere depositata ed iscritta nel
registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo,
secondo e terzo comma (parole soppresse).
Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448
deve essere depositata ed iscritta nel registro delle
imprese (parole soppresse) la deliberazione del consiglio
di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa
di scioglimento.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere
iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il
decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei
soci, degli amministratori o dei sindaci accerti
l'impossibilita' di funzionamento o la continuata
inattivita' dell'assemblea.
Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il
provvedimento dell'autorita' governativa e la sentenza
dichiarativa di fallimento devono, a cura degli
amministratori, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere
depositati in copia autentica per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese (parole soppresse)".
- Si riporta il testo dell'articolo 2436 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni).
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto
costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma
del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 (parole
soppresse).
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello
statuto deve essere depositato nel registro delle imprese
(parole soppresse) il testo integrale dell'atto modificato
nella sua redazione aggiornata".
- Si riporta il testo dell'articolo 2420-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2420-bis. (Obbligazioni convertibili in azioni).
L'assemblea straordinaria puo' deliberare l'emissione
di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il
rapporto di cambio e il periodo e le modalita' della
conversione. La deliberazione non puo' essere adottata se
il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la societa' deve deliberare l'aumento
del capitale sociale per un ammontare corrispondente al
valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.
Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per
somma inferiore al loro valore nominale.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori
provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli
obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel
semestre precedente. Entro il mese successivo gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del
capitale sociale in misura corrispondente al valore
nominale delle azioni emesse (periodo soppresso).
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per
la conversione, la societa' non puo' deliberare ne' la
riduzione del capitale esuberante, ne' la modificazione
delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la
ripartizione degli utili salvo che ai possessori di
obbligazioni convertibili sia stata data la facolta',
mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese almeno tre mesi prima della convocazione
dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel
termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione
di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il
rapporto di cambio e' modificato in proporzione alla misura
dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare
in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il
rapporto di cambio e le modalita' della conversione".
- Si riporta il testo dell'art. 2435 del codice civile,
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco
dei soci e dei titolari di diritti su azioni).
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del
bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla
relazione del collegio sindacale e dal verbale di
approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di
lettera raccomandata.
(periodo soppresso).
Il bilancio puo' essere pubblicato, oltre che in lire,
anche in ECU, al tasso di conversione della data di
chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato
nella nota integrativa.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le
societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute
altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese l'elenco dei soci riferito alla data di
approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente".
- Si riporta il testo del comma secondo dell'articolo
2441 del codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2441. (Diritto di opzione).
(Omissis).
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
dell'offerta".
- Si riporta il testo dell'articolo 2444 del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2444. (Iscrizione nel registro delle imprese).
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle
azioni di nuova emissione gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione che l'aumento del capitale e' stato
eseguito.
(abrogato il secondo comma)
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta,
l'aumento del capitale non puo' essere menzionato negli
atti della societa'".
- Si riporta il testo dell'articolo 2450-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2450-bis. (Pubblicazione della nomina dei
liquidatori).
La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il
decreto del presidente del tribunale che nomina i
liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento
nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta
giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia
autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
I liquidatori devono altresi' depositare, presso lo
stesso ufficio, le loro firme autografe.
(abrogato il comma terzo)".
- Si riporta il testo del comma quarto dell'articolo
2452 del codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
Le disposizioni dell'art. 2450-bis, primo (parole
soppresse) comma, relative alla pubblicita' della nomina
dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione
dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma".
- Si riporta il testo del comma primo dell'articolo
2456 del codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa'
dal registro delle imprese (parole soppresse).
- Si riporta il testo dell'articolo 2457-ter del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
Art. 2457-ter. Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese.
Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o
il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai
terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la
societa' non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti
non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati
nell'impossibilita' di averne conoscenza.
(abrogato il comma terzo)".
- Si riporta il testo del comma secondo dell'articolo
2475 del codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni come
modificato dalla presente legge:
"Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata
le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329,
2330, (parole soppresse), 2331, primo e secondo comma,
2332, con esclusione del n. 8, e 2341".
- Si riporta il testo del comma secondo dell'art. 2487
del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo
1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato
dalla presente legge:
"Si applicano all'amministrazione della societa' gli
articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, (parola
soppressa), sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385,
2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396
e 2434".
- Si riporta il testo dell'articolo 2497-bis del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2497-bis. Effetti della pubblicazione nel
registro delle imprese.
"Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata
le disposizioni dell'articolo 2457-ter".
- Si riporta il testo del comma primo dell'art. 2626
del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo
1942, n. 262 e successive modificazioni, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2626. Omissione ed esecuzione tardiva o
incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi.
Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai
preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio
dello Stato di societa' costituite all'estero che omettono
di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro
delle imprese una denunzia, una comunicazione o un
deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o
li fanno eseguire in modo incompiuto, (parole soppresse),
nei casi in cui detta pubblicazione e' prescritta dal
codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire due milioni".
- La legge 12 aprile 1973, n. 256, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 4 giugno 1973, abrogata dalla
presente legge, recava: "Bollettino ufficiale delle
societa' per azioni e a responsabilita' limitata".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (per il titolo vedi note all'art. 18), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano
rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) "camera di commercio" indica la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle
imprese;
e) "modello" indica il modello obbligatorio anche
informatico;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) "REA" indica il repertorio delle notizie
economiche e amministrative".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'art. 18), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Compiti dell'ufficio.
1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla
legge ed in particolare:
a) provvede, secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta,
conservazione e gestione del registro delle imprese,
nonche' alla conservazione ed esibizione dei documenti e
atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel
registro delle imprese;
b) (abrogata);
c) (abrogata);
d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e
per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di
certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle
imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a
tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede
inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni
atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione
nel registro delle imprese, in conformita' alle norme
vigenti. Il costo delle copie non puo' eccedere il costo
amministrativo;
e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei
libri e delle scritture contabili a norma degli articoli
2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(per il titolo vedi note all'articolo 18), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5. Strumenti.
1. L'ufficio tiene:
a) il protocollo;
b) il registro delle imprese;
c) l'archivio degli atti e dei documenti.
2. (abrogato)".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (per il titolo vedi note all'articolo 18), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Procedimento di iscrizione degli enti
pubblici.
1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve
essere presentata dal rappresentante legale entro trenta
giorni dall'inizio dell'attivita' di impresa e deve
indicare:
a) la denominazione dell'ente;
b) la sede legale dell'ente;
c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio
dell'attivita' di impresa;
d) l'oggetto dell'attivita' commerciale, con la
specificazione che l'attivita' commerciale dell'ente ha
natura esclusiva o principale;
e) il nome dei soggetti titolari del potere di
rappresentanza dell'ente;
f) il nome dei componenti degli organi amministrativi
deliberanti e di quello di controllo.
2. (abrogato).
3. Se l'ente pubblico non e' costituito con atto avente
forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve
indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere e'
depositato in copia autentica.
4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle
modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e
della cessazione dell'attivita' d'impresa entro trenta
giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione
dell'impresa si verificano.
5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
dell'art. 11 del presente regolamento.
6. L'ente pubblico che assume la forma di societa' e'
soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito
presso il registro delle imprese del tipo di societa'
prescelto".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(per il titolo vedi note al-l'art. 18), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14. Procedimento di deposito.
1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il
richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio
della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una
domanda redatta secondo il modello approvato con decreto
del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
2. Il numero e la data del protocollo, nonche' i dati
previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono comunicati per iscritto al richiedente al momento
della presentazione della domanda.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile,
il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di
iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo
e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua
redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono
eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il
procedimento di iscrizione e di deposito.
6. L'ufficio accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda,
se la stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il
deposito, all'atto per il quale il deposito e' prescritto
dalla legge;
d) la presentazione degli altri documenti richiesti
dalla legge.
7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni
di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e
procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione
dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonche' alla
memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle
imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto
deposito.
8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile
se il bilancio e' spedito per posta, l'avviso di
ricevimento della raccomandata costituisce prova
dell'avvenuta presentazione.
9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi
3 e 11, del presente regolamento.
10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli
articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile".
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581 (per il titolo vedi note all'articolo 18), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 20. Presentazione delle domande.
1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro
delle imprese e nel REA e' unica, secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro.
2. (abrogato).
3. (abrogato)".
- Si riporta il testo della rubrica del Titolo IV del
citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 (per il titolo vedi note all'art. 18), come
modificato dalla presente legge:
"Titolo IV
Coordinamento del registro delle imprese (parole
soppresse)".
- Si riporta il testo del comma quarto dell'art.
2475-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16
marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere
depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro
dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione".



 
Art. 34
(Semplificazione in materia di libri fondiari
e di procedure di intavolazione) 1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;"; b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, e' inserito il seguente: "§ 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione. Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare puo' ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato. 2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato. Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare. 2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato. Art. 60-quater. - 1. Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l'annotazione e' cancellata a richiesta di parte. Art. 60-quinquies. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione puo' essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione puo' essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorita' giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede. 2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-bis. 3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtu' di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione e' mancata o si e' verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato"; c) dopo l'articolo 71, e' inserito il seguente: "Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 1. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti"; d) dopo l'articolo 95, e' inserito il seguente: "Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, puo' delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti. 2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare. 3. Con atto motivato il giudice tavolare puo' riservarsi o avocare a se' la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficolta' sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione"; e) dopo l'articolo 130-bis, e' inserito il seguente: "Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, e' ammesso reclamo con le modalita' previste dagli articoli 126 e seguenti".



Note all'articolo 34.
Il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1929, n. 91, reca
"Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori
delle nuove province". Si riporta il testo dell'articolo 33
dell'allegato ("Nuovo testo della legge generale sul libri
fondiaria") regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 33. In particolare le intavolazioni possono
eseguirsi in forza:
a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili
divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione
delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a
sorte delle quote;
b) di certificati di eredita' o di legato rilasciati
dalla competente autorita';
c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in
giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino
l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;
d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal
giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorita'
amministrativa, che importino trasferimento totale o
parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto
tavolare o la sua modificazione e estinzione, ovvero di
apposite dichiarazioni di titolarita' del diritto e di
regolarita' urbanistica e fiscale a cura dell'ente
pubblico;
e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti
dall'art. 1032 del codice civile delle sentenze pronunziate
a norma dell'art. 2932 dello stesso codice, quando hanno
per oggetto il trasferimento della proprieta' di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro
diritto reale.
L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei
condannati per tutti gli effetti di cui agli artt. 2817, n.
4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale
puo' intavolarsi in forza della sentenza di condanna
divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto
esecutivo.
L'ipoteca giudiziale, di cui agli artt. da 2818 a 2820
del codice civile, puo' intavolarsi in forza delle sentenze
passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la
consentono".
La sezione IV ("Dell'annotazione") dell'allegato al
succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 reca al
paragrafo 3 "Annotazione del termine per il pagamento dei
debiti ipotecari e dell'azione ipotecaria".
- Si trascrive il testo dell'articolo 2645-bis, del
codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 262 e successive modificazioni:
"Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari.
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la
conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1),
2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a
condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di
costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione
autentica o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro
atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti
preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che
accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in
forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto
preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se
entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la
conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro
tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la
trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma,
n. 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni
di edifici da costruire o in corso di costruzione devono
indicare, per essere trascritti, la superficie utile della
porzione di edificio e la quota del diritto spettante al
promissario acquirente relativa all'intero costruendo
edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e'
eseguita con riferimento al bene immobile per la quota
determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso.
Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della
trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali
corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate
nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza
di superficie o di quota contenuta nei limiti di un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto
preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si
intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito
il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle
singole unita', e sia stata completata la copertura".
- Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 3
dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n.
499:
"3. Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si
descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo
alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli
aggravi derivanti dai rapporti di promiscuita' delle
singole parti dell'edificio".
- Si trascrive il testo dell'articolo 2825-bis, del
codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 262 e successive modificazioni:
"Art. 2825-bis. Ipoteca sul bene oggetto di contratto
preliminare.
L'ipoteca iscritta su edificio o complesso
condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione,
a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai
sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione
anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo
2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal
suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia
accollata con il contratto preliminare o con altro atto
successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'art. 39,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se
l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in
margine alla trascrizione del contratto preliminare".
- Si trascrive il testo dell'articolo 20, lettere f),
g) e h) dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo
1929, n. 499:
" f) le domande di cui agli articoli da 61 e 68 della
presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli,
comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti
tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'art. 2652
del codice civile;
g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652
e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli
articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con
gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto
introduttivo
h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni
immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori
mantenute in vigore o quelle successive richiedano o
ammettano la pubblicita', a meno che questa debba eseguirsi
nelle forme dell'articolo 9 della presente legge".
- Si trascrive il testo dell'art. 94, primo comma,
dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n.
499:
"Art. 94. Il giudice tavolare ordinera' una iscrizione
tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:
1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo
contro la chiesta iscrizione;
2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla
capacita' personale delle parti di disporre dell'oggetto a
cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione
dell'istante;
3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto
dei documenti prodotti;
4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di
legge per l'iscrizione richiesta".
- Si trascrive il testo dell'art. 71, dell'allegato al
succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499:
"Art. 71. Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto
introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che,
a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto
usucapito o la cancellazione del diritto estinto per
prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la
cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni
incompatibili conseguite da terzi in base a domande
presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda
giudiziale.
Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima
viene respinta con sentenza passata in giudicato, si
applica la disposizione dell'art. 65, primo comma".
- Si trascrive il testo dell'art. 95, dell'allegato al
succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499:
"Art. 95. Salva diversa disposizione di legge, il
giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto,
senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori,
accogliendo o respingendo la domanda.
Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente,
l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il
rimanente.
Se una domanda viene in tutto o in parte respinta,
devono essere indicati tutti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda stessa".
- Si trascrive il testo dell'articolo 130-bis,
dell'allegato al succitato regio decreto 28 marzo 1929, n.
499:
"Articolo 130-bis. Contro il decreto del tribunale,
quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, e'
ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di trenta
giorni dalla notificazione.
Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del
ricorso si applicano le disposizioni degli artt. 126, 128 e
129.
Il decreto della corte d'appello, contro il quale non
e' ammessa alcuna impugnazione, e' comunicato d'ufficio al
giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo".
- Si trascrive il testo dell'art. 126, dell'allegato al
succitato regio decreto 28 marzo 1929, n. 499:
"Art. 126. I decreti tavolari non sono revocabili ne'
modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.
Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale in
composizione collegiale, del quale non puo' far parte il
giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale
delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base
degli atti presentati al giudice tavolare".



 
Art. 35.
(Controversie in materia di masi chiusi) 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. 2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.



Note all'articolo 35.
- Il capo I del titolo IV ("Norme per le controversie
in materia di lavoro") del libro secondo ("Del processo di
cognizione") del codice di procedura civile, approvato con
regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253 del supplemento
ordinario, reca "delle controversie individuali da lavoro".
- La legge 3 maggio 1982, n. 203, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1982, n. 121, reca "Norme sui
contratti agrari". Si trascrive il testo dell'art. 46 della
legge medesima:
"Articolo 46. Tentativo di conciliazione. Disposizioni
processuali.
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a
una controversia in materia di contratti agrari e' tenuto a
darne preventivamente comunicazione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per
territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla
comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti
ed i rappresentanti delle associazioni professionali di
categoria da esse indicati per esperire il tentativo di
conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo
verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai
rappresentanti delle associazioni di categoria e dal
funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente
processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni
delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si
definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al primo comma, ciascuna delle parti e' libera di adire
l'autorita' giudiziaria competente.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per
morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni
altro provvedimento, concede al convenuto stesso un
termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta
giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con
l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il
pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti
gli effetti la morosita'.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi
dell'art. 373 del codice di procedura civile, anche
l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un
fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e
della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio
pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per
l'allevamento di animali".



 
Art. 36.
(Disposizioni in materia di atti pubblici,
scritture private autenticate
e loro copia certificata conforme) 1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorita' giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati. 2. In tutti quei casi in cui e' prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorita' giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario. 3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalita' da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente. 4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformita' agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private. 5. E' abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.



Note all'articolo 36.
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55, reca "Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili".
Il titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 reca
"Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi -
Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti
per l'applicazione delle medesime";
Il capo I del titolo VI della medesima legge reca
"Della vigilanza e delle ispezioni".



 
Art. 37.
(Comunicazione di violazioni tributarie) 1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie"; b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.



Note all'articolo 37.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268 del supplemento ordinario n. 1,
reca "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi". Si riporta il testo dell'articolo 36
del succitato decreto, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36. Comunicazione di violazioni tributarie.
(commi 1, 2 e 3 abrogati).
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli
organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa
o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza
di fatti che possono configurarsi come violazioni
tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove
previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme
regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al
comando della Guardia di finanza competente in relazione al
luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale
documentazione atta a comprovarli".



 
Art. 38.
(Trasferimento di impianti, beni e attivita'
alle societa' costituite a seguito della
liberalizzazione del mercato elettrico) 1. Alle societa' per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati alla originaria societa' conferente e alle societa' conferenti successive. 2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorita' anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attivita' di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4375):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro dell'interno (Jervolino Russo) e
dal Ministro per la funzione pubblica (Piazza) il 2
dicembre 1999.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 3 dicembre 1999 con pareri delle
commissioni 2a, 4a 5a 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a,
Giunta affari Comunita' europee e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 9 dicembre 1999; 12,
26, 27 gennaio; 14, 21, 29 marzo; 4, 5 e 18 aprile.
Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7186):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11 luglio 2000 con pareri delle
commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 13, 18, 19, 20 luglio;
13, 14 e 21 settembre 2000.
Esaminato in aula il 25 settembre 2000 e il 4 ottobre
2000 (stralcio articolo 26) e approvato, con modificazioni,
il 24 ottobre 2000 (stralcio articolo 5).
Senato della Repubblica (atto n. 4375-B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 2 novembre 2000 con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 12a, 13a e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 7, 8 e 9 novembre
2000.
Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2000.



Note all'articolo 38.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75,
reca "Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
Si trascrive il testo degli articoli 8, 9 e 13 del
succitato decreto:
"Art. 8. Attivita' di produzione.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e'
consentito produrre o importare, direttamente o
indirettamente, piu' del 50 per cento del totale
dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel
caso tale soglia, calcolata come media su base triennale,
sia superata, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato adotta i provvedimenti di cui all'art. 15 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la
stessa data l'Enel S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della
propria capacita' produttiva. A tal fine l'Enel S.p.a.
predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto un piano per le cessioni degli
impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonche' la
scelta delle modalita' di alienazione sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il piano
per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate
condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla
presenza di piani industriali, al mantenimento della
produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve
tener conto delle esigenze relative alle attivita' di
sviluppo, di innovazione, di ricerca e di
internazionalizzazione dell'Enel S.p.a..
2. Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al comma 1
non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il
rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con
proprio provvedimento, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, puo' disporre, su richiesta del
soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.
3. Fermi restando quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' la disciplina
relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per
disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia
elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti
esistenti, alimentati da fonti convenzionali.
4. I regolamenti si conformano ai seguenti princi'pi:
a) i progetti sono autorizzati mediante lo
svolgimento di una procedura unificata e semplificata,
riferita a ciascuna categoria di impianto nonche' mediante
il rilascio, in tempi determinati, di un unico
provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo
esercizio;
b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono
valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di
occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza
dell'impianto esistente.
5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso
su motivi obiettivi e non discriminatori, e' comunicato,
con la relativa motivazione, al richiedente. Del
provvedimento e' data informazione alla Commissione della
Comunita' europea.
6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure
attualmente vigenti.".
"Art. 9. L'attivita' di distribuzione.
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di
connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del
servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche
nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe,
contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ivi
comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa'
cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art.
4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a
svolgere il servizio di distribuzione sulla base di
concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi
scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
sono individuati i responsabili della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
distribuzione e dei relativi dispositivi di
interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle
informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l'altro, misure di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia
secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita'
dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le
modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la
remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione
dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale
e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire,
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio
precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione
dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione
di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le
normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso
Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo
Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuovono la predetta
aggregazione, anche attraverso specifici accordi di
programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del
rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella
prospettiva dell'estensione del mercato della
distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate
dagli enti locali possono chiedere all'Enel S.p.a. la
cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le
predette societa' servono almeno il venti per cento delle
utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro
il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
le unita' di personale da trasferire sono determinati
d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30
settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni
attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due
indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono
a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad
ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli
enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
possono richiedere al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure
di cui al medesimo comma 3.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce i criteri e i parametri economici per la
determinazione del canone annuo da corrispondere agli
eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo
consenso del concessionario.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i soggetti proprietari degli
impianti di distribuzione che alimentino piu' di 300.000
clienti finali costituiscono una o piu' societa' per
azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono
trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita'
e le passivita', relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa
una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.
"Art. 13. Assetto societario dell'Enel S.p.a.
1. L'Enel S.p.a. assume le funzioni di indirizzo
strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e
delle attivita' esercitate dalle societa' da essa
controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto l'assemblea dell'Enel S.p.a.
delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. L'Enel S.p.a. costituisce societa' separate per lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) la produzione di energia elettrica;
b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita
ai clienti vincolati;
c) la vendita ai clienti idonei;
d) l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete
di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e
delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e
le connesse attivita' di manutenzione e sviluppo decise dal
gestore ai sensi dell'art. 3, comma 2;
e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le
attivita' connesse e conseguenti, anche in consorzio con
altri enti pubblici o societa' che, se a presenza pubblica,
possono anche acquisirne la titolarita'.
3. Alle costituende societa' sono conferiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi
all'oggetto della loro attivita', ivi compresa una quota
parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino
alla predetta data l'Enel S.p.a. puo' transitoriamente
continuare l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2.
4. Le azioni della societa' di cui al comma 2, lettera
e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica; la medesima societa' si
attiene agli indirizzi formulati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli
effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul
reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in
cui si chiude l'ultimo bilancio della societa' conferente".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
settembre 1999, n. 207, reca "Approvazione del piano per le
cessioni degli impianti dell'Enel S.p.a., di cui all'art.
8, comma 1, del decreto legisaltivo 16 marzo 1999, n. 79, e
delle relative modalita' di alienazione".



 
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE

1. Procedimenti per la concessione dell'indennita' per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Legge 11 gennaio 1943, n. 138. 2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali. Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; Legge 7 dicembre 1984, n. 818. 3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio. Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2. 4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748. Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9; Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6; Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58. 5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale. Legge 28 settembre 1939, n. 1822. 6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102. 7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione. Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3. 8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo - Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma. 9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, societa', consorzi ed altri enti non piu' operativi. Legge 16 dicembre 1977, n. 904; Legge 7 maggio 1986, n. 150; Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544; Legge 29 dicembre 1993, n. 580. 10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18. 11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese. Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Legge 29 dicembre 1993, n. 580. 12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile. Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2; Legge 5 marzo 1990, n. 46; Legge 9 gennaio 1991, n. 10. 13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi. Legge 17 agosto 1942, n. 1150; Legge 18 aprile 1962, n. 167; Legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 22 ottobre 1971, n. 865; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 5 agosto 1978, n. 457; Legge 28 febbraio 1985, n. 47; Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche. Legge 5 novembre 1971, n. 1086. 15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale. Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Codice penale, articolo 659; Codice civile, articolo 844; Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari. Legge 30 aprile 1962, n. 283; Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155. 18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; Legge 31 gennaio 1967, n. 33. 19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti. 20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti. 21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti. 22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45; Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti. 23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullita'. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55; Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º. 24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullita'. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57; Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º. 25. Procedimento per la conservazione e la pubblicita' dei testamenti. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma; Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti; Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586; Codice civile, articolo 622. 26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18; Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7. 27. Semplificazione per i privati delle modalita' di conservazione dei documenti su microfilm. Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694. 28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita' non eccedente 5 metri cubi. Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II; Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359; Legge 26 luglio 1965, n. 966; Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 30. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attivita' produttiva. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48. 31. Procedimento per il controllo della qualita' dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione. Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h). 32. Procedimento di autorizzazione per l'attivita' di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86; Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196. 33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola. Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172; Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570. 34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Legge 1º giugno 1939, n. 1089; Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Legge 5 agosto 1978, n. 468; Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici. Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. 36. Concessione e locazione di immobili di proprieta' dello Stato. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6; Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g). 37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico. Codice della navigazione, articolo 35. 38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato. Legge 24 dicembre 1908, n. 783; Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72; Legge 14 gennaio 1994, n. 20. 39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva. Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2. 40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermita' del personale militare. Legge 10 aprile 1954, n. 113; Legge 31 luglio 1954, n. 599; Legge 17 aprile 1957, n. 260; Legge 3 agosto 1961, n. 833; Legge 1º febbraio 1989, n. 53. 41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista. Legge 14 febbraio 1963, n. 161; Legge 4 gennaio 1990, n. 1. 42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri. Legge 14 novembre 1941, n. 1442. 43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10. 44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204. 45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali. Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9; Legge 15 febbraio 1985, n. 25. 46. Denuncia di inizio attivita'. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 3 gennaio 1978, n. 1; Legge 8 luglio 1986, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 47. Autorizzazione edilizia. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 3 gennaio 1978, n. 1; Legge 8 luglio 1986, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; Legge 28 gennaio 1977, n. 10; Legge 3 gennaio 1978, n. 1; Legge 8 luglio 1986, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 49. Catasto edilizio. Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249; Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514; Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; Legge 30 dicembre 1989, n. 427; Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539; Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici. Legge 5 marzo 1990, n. 46. 52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico. Legge 9 gennaio 1991, n. 10; Legge 5 marzo 1990, n. 46. 53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione. Legge 31 luglio 1956, n. 1002; Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22. 54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Legge 30 settembre 1993, n. 388; Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480; Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; Legge 30 maggio 1995, n. 203. 55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione. Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127; Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586; Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110. 56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973; Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facolta' di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421. 58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facolta' di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati). Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1. 59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42. 60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati. Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12. 61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio. Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e); Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6. 62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44. 63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62. Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114. (Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi). 2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma. (Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria). 3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095; Legge 22 dicembre 1939, n. 2207; Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939; Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947. (Procedimento per il trapasso di proprieta' di beni immobili siti nelle province di confine terrestre). 4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2. (Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).
 
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