Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2000 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Allstate Diretto - Assicurazioni Danni S.p.a. (in breve Allstate Diretto Assicurazioni), in Milano. |
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Con provvedimento n. 01750 del 6 dicembre 2000 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Alistate Diretto - Assicurazioni Danni S.p.a. (in breve Alistate Diretto Assicurazioni), con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 e 23 novembre 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: a) soggetti preposti ad attivare le riunioni consiliari: "Il consiglio di amministrazione si riunisce ... su convocazione del presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di un amministratore o di un sindaco effettivo" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione si riunisce ... quando il presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di un amministratore o di un sindaco"; b) modalita' di convocazione del consiglio: "La convocazione del consiglio avviene con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica; ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione viene convocato con comunicazione scritta inviata a ciascun amministratore ed a ciascun componente del collegio sindacale almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione. ...". Nuova disciplina in materia di: a) convocazione del consiglio in caso di assenza del presidente: "... il consiglio e' convocato dall'amministratore piu' anziano di eta' in carica"; b) formalita' di convocazione: indicazione del contenuto dell'avviso di convocazione e possibilita', per il consiglio, di deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, qualora "siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica"; c) modalita' temporali di raduno del consiglio: "Il presidente riunisce il consiglio di amministrazione con periodicita' almeno trimestrale ...", anche in relazione all'introdotto obbligo di informativa, al collegio sindacale, sull'attivita' svolta dalla societa' e dalle sue controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. Modalita' di comunicazione. Trasposizione dell'ex art. 17 - comma 2, nell'attuale art. 16 - ultimo comma, in materia di adunanze del consiglio di amministrazione tenute per videoconferenza, con alcune integrazioni e sostituzioni; art. 17 (in tema di deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a maggioranza assoluta dei presenti, sostituzione delle parole: "di chi presiede la seduta" - in luogo delle precedenti "del presidente" - in relazione al voto che prevale in situazione di parita'. Soppressione dell'ex comma 2, trasposto nell'attuale art. 16, ultimo comma, in tema di adunanze del consiglio tenute per videoconferenza); art. 20 (riformulazione dell'articolo in materia di delega delle attribuzioni del consiglio ad un comitato esecutivo: "Il consiglio di amministrazione puo' istituire ... un comitato esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge alla propria competenza, ... - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione puo' delegare le attribuzioni consentite dalla legge ad un comitato esecutivo". Nuova disciplina in materia di: a) possibilita', per il consiglio di amministrazione, di istituire, all'interno dei suoi membri, un comitato esecutivo, determinandone la composizione, i poteri e le relative norme di funzionamento; b) convocazione delle riunioni del comitato esecutivo: medesima procedura prevista dall'art. 16 per la convocazione del consiglio di amministrazione; c) partecipazione dei sindaci effettivi, di diritto, alle riunioni del comitato esecutivo; d) possibilita', per il consiglio di amministrazione, di istituire comitati consultivi, determinandone composizione e compiti); art. 21 (soppressione delle parole "... o il comitato esecutivo ...." in relazione alla possibilita', venuta meno per il medesimo organo - ma rimasta invariata per il consiglio di amministrazione e per l'amministratore unico - di nominare altresi' direttori generali e procuratori anche speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Nuova disciplina: assistenza dei direttori generali alle sedute del comitato esecutivo. Riformulazione dell'articolo in materia di partecipazione dei direttori generali alle riunioni del consiglio: "I direttori generali ... possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione su invito del medesimo, con facolta' di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare anche direttori della societa' ... invitati dal consiglio di amministrazione". Soppressione delle parole "... e consulenti nominati e ..." in relazione alla possibilita', venuta meno per i medesimi, di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione su nomina e invito del predetto organo); art. 22 (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione, nomina e funzioni del collegio sindacale: "Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge ...." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che svolgono il loro ufficio secondo le previsioni dello statuto e della legge .... ". Nuova disciplina in materia di: a) nomina dei membri del collegio sindacale e del presidente: modalita'; b) possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', di cui alla vigente normativa "speciale", con particolare riferimento agli articoli 1 e 2 del decreto n. 162 del 30 marzo 2000, in capo ai sindaci; c) individuazione delle materie e dei settori di attivita' in relazione alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto n. 162/2000; d) designazione del presidente del collegio sindacale: criteri; e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti; f) poteri, doveri e durata in carica dei sindaci: rinvio alle norme di legge. Soppressione dell'ex periodo finale in relazione all'emolumento dei sindaci ed al rimborso delle spese sostenute dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni. |
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