Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2000, n. 381
Istituzione del "Parco nazionale della pace", a S. Anna di Stazzema (Lucca).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, e' istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il "Parco nazionale della pace". 2. Alla determinazione dei confini del "Parco nazionale della pace" provvede il comune di Stazzema.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.



 
Art. 2.

1. Il "Parco nazionale della pace" ha il fine di raccogliere e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonche' ospitare una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale. 2. Il "Parco nazionale della pace" organizza l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che abbiano contribuito a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.
 
Art. 3.

1. La gestione del "Parco nazionale della pace" e' affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, la cui costituzione e' prevista dall'articolo 2 della legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39. 2. La regione Toscana stabilisce le strutture e le modalita' di gestione per il funzionamento del "Parco nazionale della pace".



Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge della regione
Toscana 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della regione
Toscana a favore del comune di Stazzena per interventi
rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza), e'
il seguente:
"Art. 2. - Il comune di Stazzema promuove la
costituzione del "Comitato per le onoranze ai martiri di S.
Anna di Stazzema di cui fanno parte rappresentanti
dell'Associazione martiri di S. Anna, dei superstiti
dell'eccidio, delle associazioni della Resistenza,
combattentistiche, culturali, sindacali, religiose, delle
famiglie dei Caduti decorati con medaglia d'oro, nonche'
dell'Amministrazione provinciale di Lucca e dei comuni
della Versiglia, dell'Istituto storico della Resistenza e
dell'eta' contemporanea in provincia di Lucca.
Il Comitato svolge funzioni propositive, curando, in
particolare, la predisposizione del programma annuale delle
iniziative e deve in ogni caso essere obbligatoriamente
sentito dal comune di Stazzema in ordine alle iniziative di
cui all'art. 1.
All'attuazione e gestione delle predette manifestazioni
e iniziative, sia di quelle commemorative dell'eccidio sia
d'altre, comunque volte alla diffusione degli ideali di
liberta', democrazia, pace e solidarieta' tra i popoli,
provvede il comune di Stazzema o il Comitato, relativamente
a quelle iniziative che il comune di Stazzema, d'intesa con
esso, decida di affidargli.
Il comune di Stazzema, d'intesa con il Comitato
trasmette alla giunta regionale, entro il 31 dicembre, il
programma delle inziative previste per l'anno successivo ed
una relazione sulle inziative attuate nell'anno in corso.".



 
Art. 4.

1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al "Parco nazionale della pace" e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attivita' previste dall'articolo 1. 2. Il progetto di sistemazione dell'area del "Parco nazionale della pace" e' redatto a cura del comune di Stazzema e approvato in conformita' al piano regolatore generale e alle norme urbanistiche. 3. Il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della difesa. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2.
 
Art. 5.

1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche, e per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante, e' autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema, per gli anni dal 2000 al 2004, nel limite massimo di lire 500 milioni in ragione di anno. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Per le spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace" e' autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 968):
Presentato dall'on. Carli il 16 maggio 1996.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 21 ottobre 1996, con
pareri delle commissioni I, IV, V e VIII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
17 marzo 1998, il 1o ottobre 1998, il 3 dicembre 1998, il
25 maggio 1999 ed il 28 settembre 1999.
Relazione scritta presentata il 18 novembre 1999 (968/A
- relatore on. Monaco).
Esaminato in aula il 29 settembre 2000 ed approvato il
25 ottobre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4859):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 3 novembre 2000 con parere delle
commissioni 4a, 5a, 7a, 13a e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione l'8 novembre 2000 ed
approvato il 15 novembre 2000.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone