Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 dicembre 2000, n. 381 |
Istituzione del "Parco nazionale della pace", a S. Anna di Stazzema (Lucca). |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, e' istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il "Parco nazionale della pace". 2. Alla determinazione dei confini del "Parco nazionale della pace" provvede il comune di Stazzema.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
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| Art. 2.
1. Il "Parco nazionale della pace" ha il fine di raccogliere e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonche' ospitare una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale. 2. Il "Parco nazionale della pace" organizza l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che abbiano contribuito a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale. |
| Art. 3.
1. La gestione del "Parco nazionale della pace" e' affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, la cui costituzione e' prevista dall'articolo 2 della legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39. 2. La regione Toscana stabilisce le strutture e le modalita' di gestione per il funzionamento del "Parco nazionale della pace".
Nota all'art. 3, comma 1: - Il testo dell'art. 2 della legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della regione Toscana a favore del comune di Stazzena per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza), e' il seguente: "Art. 2. - Il comune di Stazzema promuove la costituzione del "Comitato per le onoranze ai martiri di S. Anna di Stazzema di cui fanno parte rappresentanti dell'Associazione martiri di S. Anna, dei superstiti dell'eccidio, delle associazioni della Resistenza, combattentistiche, culturali, sindacali, religiose, delle famiglie dei Caduti decorati con medaglia d'oro, nonche' dell'Amministrazione provinciale di Lucca e dei comuni della Versiglia, dell'Istituto storico della Resistenza e dell'eta' contemporanea in provincia di Lucca. Il Comitato svolge funzioni propositive, curando, in particolare, la predisposizione del programma annuale delle iniziative e deve in ogni caso essere obbligatoriamente sentito dal comune di Stazzema in ordine alle iniziative di cui all'art. 1. All'attuazione e gestione delle predette manifestazioni e iniziative, sia di quelle commemorative dell'eccidio sia d'altre, comunque volte alla diffusione degli ideali di liberta', democrazia, pace e solidarieta' tra i popoli, provvede il comune di Stazzema o il Comitato, relativamente a quelle iniziative che il comune di Stazzema, d'intesa con esso, decida di affidargli. Il comune di Stazzema, d'intesa con il Comitato trasmette alla giunta regionale, entro il 31 dicembre, il programma delle inziative previste per l'anno successivo ed una relazione sulle inziative attuate nell'anno in corso.".
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| Art. 4.
1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al "Parco nazionale della pace" e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attivita' previste dall'articolo 1. 2. Il progetto di sistemazione dell'area del "Parco nazionale della pace" e' redatto a cura del comune di Stazzema e approvato in conformita' al piano regolatore generale e alle norme urbanistiche. 3. Il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della difesa. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2. |
| Art. 5.
1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche, e per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante, e' autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema, per gli anni dal 2000 al 2004, nel limite massimo di lire 500 milioni in ragione di anno. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Per le spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace" e' autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 968): Presentato dall'on. Carli il 16 maggio 1996. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 21 ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, IV, V e VIII. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 17 marzo 1998, il 1o ottobre 1998, il 3 dicembre 1998, il 25 maggio 1999 ed il 28 settembre 1999. Relazione scritta presentata il 18 novembre 1999 (968/A - relatore on. Monaco). Esaminato in aula il 29 settembre 2000 ed approvato il 25 ottobre 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4859): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 3 novembre 2000 con parere delle commissioni 4a, 5a, 7a, 13a e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1a commissione l'8 novembre 2000 ed approvato il 15 novembre 2000. |
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