Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE 14 novembre 2000
Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.

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Ai dirigenti coordinatori
Ai centri prova autoveicoli
Agli uffici provinciali M.C.T.C.
All'assessorato trasporti turismo
comunicazioni della regione Sicilia -
Direzione trasporti
Ai commissari del Governo nelle
province di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento -
Servizio comunicazioni e trasporti
motorizzazione civile
Alla provincia autonoma di Bolzano -
Ripartizione traffico e trasporti
All'ISPESL
Alla Confindustria
Alla CONFAPI
Alle associazioni autotrasportatori
Alla Assocarri
Al SUNFER
Alla Confcommercio
Alla Confederazione nazionale
artigianato
Alla Federchimica
Alla Unione petrolifera
Alla Associazione italiana commercio
chimico
All'Assogasliquidi
All'ASSOGPL
All'UNASCA
Alla FEDERTAAI
All'ASIAC

Come e' noto, con il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, e' stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.
Con circolare n. A09 del 6 marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalita' di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonche' gli obblighi derivanti dall'attivita' ordinaria e straordinaria del consulente.
Con decreto ministeriale 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, sono state emanate norme attuative del decreto legislativo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalita' di esame.
Con decreto dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.
Con decreto ministeriale 4 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 27 luglio 2000, e' stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 40/2000.
Con circolare n. A21 del 7 luglio 2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti.
Con decreto interministeriale 27 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000, sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000.
In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare n. A21 del 7 luglio 2000 che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in corsivo.
Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID. 1. Domanda d'esame.
Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo del Dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.
I candidati presenteranno domanda presso uno degli uffici provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di cui all'appendice "A" dell'allegato I del suindicato decreto ministeriale n. 82T, allegando le attestazioni dei versamenti dei diritti, i cui importi, fissati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 settembre 2000, vengono riepilogati nella tabella seguente:

Diritti che i candidati agli esami di consulente
per trasporto di merci pericolose debbono versare

===================================================================== Tariffa| Importo | Tipo di operazione =====================================================================
| |Diritto di ammissione ad una sessione
| |di esame per candidati che non siano A1 |L. 240.000 EURO 123,95|già titolari di un certificato ---------------------------------------------------------------------
| |Diritto di ammissione ad una sessione
| |di esame, per candidati già in
| |possesso di un certificato (o che
| |abbiano già conseguito una idoneità),
| |per l'integrazione con la seconda
| |modalità, od una o più
| |specializzazioni aggiunte, od entrambi A2 |L. 200.000 EURO 103,29|i casi ---------------------------------------------------------------------
| |Diritto di ammissione ad una sessione A3 |L. 200.000 EURO 103,29|di esame per rinnovo quinquennale ---------------------------------------------------------------------
| |Diritto per il rilascio del A4 |L. 10.000 EURO 5,16 |certificato

I versamenti, sono effettuati presso la Banca d'Italia sul capitolo n. 3563, art. 6, intestato al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri con la seguente causale: "Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose". La quietanza dell'avvenuto pagamento e' allegata in originale alla domanda di esame.
In alternativa, i versamenti possono essere eseguiti sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato, con la causale: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri, cap. n. 3563, art. 6, titolo il, categoria 11. Partecipazione agli esami per il conseguimento (o rinnovo) del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose", utilizzando i bollettini che prevedono oltre alla ricevuta anche l'attestazione, che deve essere allegata, in originale, alla domanda di esame per comprovare l'avvenuto pagamento.
La domanda di esame deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo di L. 20.000. La richiesta per il rilascio del certificato deve essere presentata in bollo unitamente alla attestazione della quietanza di pagamento della tariffa A4 (diritto per il rilascio del certificato). Al fine di semplificare le procedure e' possibile presentare un'unica istanza nella quale si chiede sia la partecipazione all'esame, sia il rilascio del certificato; in tal caso a tale istanza deve essere allegata l'attestazione del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per domanda d'esame e L. 20.000 per il rilascio del certificato) sul c/c postale n. 4028 (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici provinciali) e la quietanza della tariffa A4.
Si precisa che in caso di assenza all'esame, il candidato puo' ripresentarsi alle successive prove facendone richiesta in carta semplice senza pagare alcun diritto.
Nei caso in cui non superasse l'esame, il candidato puo' presentarsi alle successive prove solo rinnovando la domanda d'esame (in bollo) e ripagando la tariffa in base al tipo di operazione. Non deve pagare la tariffa A4, relativa al rilascio del certificato se tale diritto e' stato versato all'atto della prima richiesta.
Si raccomanda di controllare che la domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per il successivo trattamento informatico.
Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995 per le province di Trento e Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e rilasciano i relativi certificati di formazione. 2. Convocazione per la seduta di esame.
Fissata la data di una seduta di esame (sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il presidente della commissione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora dell'esame. 3. Svolgimento dell'esame.
Le modalita' di svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2 dell'allegato I al decreto ministeriale n. 82T.
Si ritiene soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore uniformita' di comportamento, che eventuali candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame, purche' siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.
I candidati possono svolgere gli elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che ritengono piu' opportuno, e devono consegnarli tutti insieme alla fine del periodo di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova
I questionari per gli esami di consulente sono reperibili sul sito www.trasportinavigazione.it 4. Rilascio dei certificati.
I certificati vengono rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si e' svolto l'esame: il medesimo ufficio provvede ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.). 5. Campo di applicazione.
Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2000 impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese che "... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose ..., oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".
Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione finale" aderendo all'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale". 6. Esenzioni.
L'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui pero' fornisce le linee guida.
Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).
E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantita' massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e seguenti, del medesimo decreto ministeriale devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne terra' conto nel programma di visite ispettive che intendera' effettuare nel corso dell'anno.
Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.
A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unita' di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente. 7. Incidenti.
Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "incidente" ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si e' tenuto conto sia di documenti simili gia' adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.
L'obbligo di redigere la "relazione di incidente" attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; e' ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, non puo' essere redatta. 8. Abrogazioni.
La circolare n. 21 del 7 luglio 2000 e' abrogata.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha gia' fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame.
Roma, 14 novembre 2000
Il capo del Dipartimento: Fabretti Longo
 
Allegato I

Definizione di "incidente"
Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
Un "incidente" e' da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1 - Danni a persone o cose
La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Cio' premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:
a) decesso di una o piu' persone;
b) ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi superiore a sette giorni;
c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila euro.

Criterio 2 - Perdite di materie pericolose
E' da considerarsi "incidente" se la quantita' di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, e' superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.

Criterio 3 - Motivi precauzionali di ordine pubblico
Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita' pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.
 
Allegato II

Commissioni di esame per consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (di cui al d.d. 23 giugno 2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, e' da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato puo' liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.
Commissione n. 1 (Piemonte - Valle d'Aosta) - Sede: Torino, corso Belgio, 158, tel. 011-8980933;
Commissione n. 2 (Lombardia) - Sede: Milano, via Cilea, 119, tel. 02-353791;
Commissione n. 3 (Veneto) - Sede: Venezia-Mestre, strada della Motorizzazione, 13, tel. 041-2388258;
Commissione n. 4 (Friuli - Venezia Giulia) - Sede: Trieste, via Bellini, 3, tel. 040-679111;
Commissione n. 5 (Liguria) - Sede: Genova, corso Sardegna, 36/1d, tel. 010-51631;
Commissione n. 6 (Emilia-Romagna) - Sede: Bologna - Zona Roveri, via dell'Industria, 13, tel. 051-6018711;
Commissione n. 7 (Toscana) - Sede: Firenze - Sesto Fiorentino - Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via Lucchese, 160, tel. 055-3068;
Commissione n. 8 (Marche) - Sede: Ancona, via I Maggio, 142, tel. 071-2851221;
Commissione n. 9 (Lazio - Umbria) - Sede: Roma - Ufficio operativo Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel. 06-81691;
Commissione n. 10 (Abruzzo - Molise) - Sede: Pescara - Villa Raspa di Spoltore, via Francia, 3, tel. 085-413833;
Commissione n. 11 (Campania) - Sede: Napoli, via Argine, 422, tel. 081-5911111;
Commissione n. 12 (Puglia) - Sede: Bari - Modugno, via F. De Blasio - Zona industriale, tel. 080-5850111;
Commissione n. 13 (Basilicata - Calabria) - Sede: Potenza, via del Gallitello - Pal. Ungano, tel. 0971-54726;
Commissione n. 14 (Sardegna) - Sede: Cagliari - Strada statale 554, km 1,600, tel. 070-240631.
Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi enti locali.
 
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